di Armando Pellegrino*
Abstract
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 settembre 2025, n. 25038, offre un rilevante chiarimento in materia di permessi studio per i dipendenti pubblici iscritti a corsi universitari erogati in modalità telematica. La decisione richiama la natura finalistica dell’istituto, legato alla necessità di giustificare un’assenza dal servizio per partecipare a lezioni coincidenti con l’orario lavorativo. Il Supremo Collegio esclude il riconoscimento automatico del beneficio nel caso dei corsi online asincroni, poiché la flessibilità intrinseca di questi ultimi consentirebbe la frequenza al di fuori dell’orario di servizio. La Corte riafferma così la ratio tradizionale dei permessi studio: garantire il diritto allo studio senza compromettere l’organizzazione amministrativa, preservando l’equilibrio tra esigenze individuali e funzionalità dell’ente. L’articolo analizza il quadro normativo, la struttura dell’argomentazione giudiziale e le conseguenze applicative della decisione, con particolare riguardo alla distinzione tra frequenza in presenza e corsi telematici.
Introduzione
L’istituto dei permessi studio nel pubblico impiego costituisce un meccanismo di tutela volto a conciliare due interessi costituzionalmente rilevanti: da un lato, il diritto del lavoratore alla formazione permanente (artt. 3, 34 e 35 Cost.); dall’altro, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
La decisione della Corte di Cassazione n. 25038/2025 assume un rilievo particolare poiché affronta un nodo emerso con l’espansione delle università telematiche: la possibilità di beneficiare dei permessi studio per la frequenza di corsi erogati in modalità online, soprattutto quando la didattica è asincrona, e dunque priva di un vincolo orario.
La vicenda nasce nell’Amministrazione pubblica Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma le sue implicazioni si riflettono su tutto il pubblico impiego contrattualizzato. I dipendenti avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto ai permessi ex art. 48 CCNL, senza necessità di provare l’impossibilità di seguire le lezioni in orari extra-lavorativi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorreva in Cassazione sostenendo che la fruizione dei permessi richiede la coincidenza tra orario delle lezioni e orario di servizio, coincidenza che nei corsi telematici non sarebbe normalmente presente.
La Corte accoglie il ricorso, ribaltando il giudizio di merito. La decisione si fonda su una lettura sostanziale e non meramente formale dell’istituto, e recupera il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10344/2008; Cass. n. 17128/2013) secondo cui i permessi retribuiti per studio sono finalizzati alla frequenza effettiva di lezioni coincidenti con l’orario di lavoro, e non possono essere utilizzati per attività di studio individuale o per seguire lezioni fruibili in orario diverso.
Il centro logico della sentenza risiede proprio nell’interpretazione della ratio dell’istituto, che la Corte ricostruisce come garanzia di una tutela specifica e circoscritta, non come un permesso generalizzato per la gestione dello studio personale.
1. Il quadro normativo: dall’art. 10 dello Statuto dei lavoratori al CCNL
L’istituto dei permessi studio nasce nell’art. 10, comma 2, della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), che riconosce ai dipendenti la possibilità di assentarsi dal lavoro per sostenere esami e, più in generale, per la frequenza di corsi, subordinando però il beneficio alla documentazione relativa alla partecipazione.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina è oggi contenuta negli articoli 46 e seguenti del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 (applicabile al triennio oggetto della lite, ratione temporis). Il comma 9 dell’art. 46 stabilisce che il dipendente interessato debba presentare:
– il certificato di iscrizione;
– l’attestato di partecipazione alle lezioni;
– l’attestazione degli esami sostenuti.
Il sistema contrattuale, dunque, lega la concessione dei permessi alla dimostrazione della frequenza effettiva dei corsi, concetto che deve essere coordinato con la funzione dell’istituto: giustificare l’assenza dal lavoro. Tale ratio sottende anche la tradizionale giurisprudenza della Cassazione, che esclude la possibilità di utilizzare tali permessi per il solo studio personale o per attività non coincidenti con l’orario lavorativo.
Il tema diventa complesso quando si considerano i corsi erogati da università telematiche, nei quali spesso le lezioni sono fruibili in modalità asincrona: lo studente può dunque collegarsi in qualunque momento. Proprio questa peculiarità spinge la Corte a riflettere sui confini dell’istituto.
2. La struttura argomentativa della sentenza n. 25038/2025
La Corte di Cassazione parte da un presupposto metodologico: la disciplina contrattuale non può essere interpretata in modo da ampliare l’ambito oggettivo dei permessi oltre la loro funzione tipica.
2.1. Permesso come strumento di giustificazione dell’assenza
Il permesso ha una funzione precisa: giustifica l’assenza dal lavoro in relazione a un’attività da svolgersi necessariamente in coincidenza con l’orario di servizio. Da ciò discende che:
- non rileva la volontà del dipendente di scegliere in quali orari seguire le lezioni;
- non rileva una finalità più ampia di conciliazione tra vita lavorativa e diritto allo studio;
- la frequenza deve essere “necessitata” e non liberamente modulabile.
Il punto essenziale è che il permesso non tutela lo studio in quanto tale, ma la partecipazione a un’attività formativa che, per sua natura, non può che svolgersi durante l’orario di lavoro.
2.2. La distinzione tra didattica in presenza e didattica telematica
Qui si colloca il cuore della decisione: il Supremo Collegio afferma che nei corsi telematici asincroni manca quel vincolo esterno di orario che rende “necessitata” l’assenza dal servizio.
La possibilità di collegarsi in qualsiasi momento genera, per la Corte, due effetti interpretativi:
- viene meno il presupposto oggettivo del permesso, perché il dipendente potrebbe seguire le lezioni fuori dall’orario di lavoro;
- si comprometterebbe la parità di trattamento rispetto ai lavoratori che frequentano corsi in presenza, per i quali l’orario delle lezioni è imposto dall’ateneo e non è negoziabile.
2.3. La necessità della prova della coincidenza oraria
La Corte richiama esplicitamente gli arresti del 2008 e del 2013, riaffermando che il dipendente deve provare la partecipazione a lezioni coincidenti con l’orario di servizio.
Per le università telematiche, tale prova è possibile solo se l’ateneo certifica che le attività formative si svolgono con orario vincolato (es. webinar obbligatori, laboratori sincroni, sessioni interattive programmate). In assenza di tale documentazione, il permesso non può essere riconosciuto.
Si tratta di un approccio rigoroso, che sottolinea la centralità dell’elemento “vincolo esterno” come condizione essenziale per la fruizione del beneficio.
3. La ratio dell’istituto: tutela del diritto allo studio e bilanciamento con il buon andamento
3.1. La natura bilaterale del permesso studio
La sentenza permette di ricostruire con precisione la ratio dell’istituto, che è bilaterale:
- sul piano individuale, garantisce al lavoratore la possibilità di conseguire un titolo di studio;
- sul piano organizzativo, salvaguarda la funzionalità dell’amministrazione, assicurando che l’assenza si giustifichi solo quando inevitabile.
Il permesso non è un diritto incondizionato, ma un diritto condizionato all’esistenza di un ostacolo oggettivo che impedisce la frequenza al di fuori dell’orario di lavoro.
3.2. Perché i corsi telematici modificano la proporzione originaria
Il modello dei corsi telematici, soprattutto quando è asincrono, altera la premessa originaria dell’istituto: non vi è coincidenza necessaria con l’orario lavorativo.
La Corte ritiene che riconoscere comunque i permessi comporterebbe un mutamento funzionale dell’istituto, trasformandolo da strumento di “giustificazione dell’assenza” a forma di “agevolazione allo studio”, cioè a un beneficio ulteriore non previsto dalla contrattazione collettiva.
3.3. Parità di trattamento e non discriminazione
La Cassazione fa un passaggio importante: trattare allo stesso modo studenti in presenza (con vincoli orari stringenti) e studenti telematici (senza vincoli orari) produrrebbe un effetto distorsivo. La parità di trattamento, afferma la Corte, impone di trattare in modo diverso situazioni oggettivamente diverse.
3.4. Il ruolo della documentazione universitaria
La prova è decisiva: i permessi sono concessi solo se l’università certifica che l’attività formativa ha un orario non liberamente modulabile. La sentenza valorizza l’art. 46, comma 9, CCNL, che posiziona la certificazione come condizione normativa essenziale.
4. Conseguenze operative della decisione
4.1. Per le amministrazioni
- Possibilità di rigettare domande prive di certificazioni attestanti la necessità dell’assenza.
- Necessità di aggiornare i Regolamenti, le istruzioni interne e le circolari applicative.
- Distinzione chiara tra attività sincrone obbligatorie (ammissibili) e moduli asincroni (non ammissibili ai fini del permesso).
4.2. Per i dipendenti
- Obbligo di produrre certificazioni dettagliate (es. orari dei webinar obbligatori).
- Rischio di vedere riqualificati i permessi come aspettativa per motivi personali, ai sensi dell’art. 46, comma 9, CCNL.
- Necessità di pianificare lo studio compatibilmente con l’orario di servizio, nel caso di corsi asincroni.
4.3. Per le università telematiche
La sentenza potrebbe indurre gli atenei online a prevedere più attività sincrone obbligatorie, così da consentire agli studenti lavoratori di accedere ai permessi studio.
Conclusioni
La sentenza n. 25038/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto fermo nell’evoluzione interpretativa dei permessi studio nel pubblico impiego. La decisione riafferma la ratio originaria dell’istituto: esso costituisce una deroga all’obbligo di prestare servizio, giustificata solo da attività formative che si svolgano necessariamente durante l’orario di lavoro.
L’avvento della didattica telematica non può, per la Corte, modificare la struttura dell’istituto, a meno che l’università non organizzi attività sincrone con vincolo orario. La distinzione tra corsi in presenza e corsi online non genera discriminazione, poiché la diversità dei presupposti fattuali impone trattamenti differenziati per ragioni di coerenza sistemica.
L’effetto complessivo della decisione è duplice:
da un lato, limitare l’uso improprio dei permessi studio nel pubblico impiego;
dall’altro, sollecitare una riflessione più ampia sul futuro della formazione professionale dei dipendenti pubblici nell’era digitale.
In una fase storica in cui la pubblica amministrazione promuove il valore della formazione continua e dell’aggiornamento delle competenze, la sentenza costituisce un richiamo rigoroso alla necessità di preservare gli equilibri organizzativi e la finalità specifica dei permessi studio, evitando che essi divengano un beneficio sganciato dal fondamento oggettivo per cui sono stati concepiti.
* Dipendente pubblico inquadrato nell’Area delle Elevate Professionalità – Dottorando di ricerca

