HomeDottrinaLe federazioni sportive alla prova dell’antiriciclaggio

Le federazioni sportive alla prova dell’antiriciclaggio

di Antonio Saporito*

SOMMARIO:1.La normativa europea sull’antiriciclaggio – 2. Cenni storici, il fenomeno sportivo – 3. La natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali. Il problema di armonizzazione tra ordinamento sportivo e ordinamento nazionale – 4. L’intervento della giurisprudenza nazionale ed europea – 5. Conclusioni.

ABSTRACT

Il saggio mira ad analizzare le Federazioni sportive nell’ordinamento giuridico italiano, e la loro assimilazione alle regole sull’antiriciclaggio.

This essay aims to analyze sports federations in the Italian legal system and their assimilation to anti-money laundering rules.

  1. La normativa europea sull’antiriciclaggio

Oggi lo sport ha assunto una dimensione economica e sociale notevole. La Commissione europea, già nel Libro Bianco del 2007, ebbe modo di rilevare come anche lo sport si trovasse «ad affrontare le nuove minacce e sfide emerse nella società europea, come la pressione commerciale, lo sfruttamento dei giovani giocatori, il doping, il razzismo, la violenza, la corruzione e il riciclaggio di denaro[1]. Alcuni sport, quali il calcio, il basket, il tennis, di fatto non sono più sports popolari, ma vere industrie, pertanto vulnerabili all’immissione di capitali di dubbia provenienza, per fini di riciclaggio. Non è cambiato solo il modo di praticare questi sports, come ad esempio nel calcio il cambio dalla strategia difensiva che prevedeva il libero in difesa al calcio totale olandese o di sacchiana memoria, ma è cambiata soprattutto la gestione delle risorse economiche dei clubs. Non è un caso che nel 2015 uno scandalo giudiziario sconvolse il calcio mondiale con l’arresto dei vertici delle istituzioni calcistiche del momento.

Non vi è dubbio che alcuni sports, come il calcio, siano estremamente interessati da continui cambi societari ed interessamenti di fondi d’investimento[2]. Le ragioni sono molteplici e dipendono dall’enorme popolarità dello stesso sport che quindi potrebbe far arrivare quella notorietà ricercata, ma anche il fatto che si creino relazioni, ci sia un flusso poco controllato di risorse economiche, che comunque non riescono a salvaguardare gli stessi bilanci delle società, quasi sempre in perdita. I più frequenti metodi di riciclaggio spaziano dalla formalizzazione di somme (per l’acquisto di calciatori) inferiori rispetto ai reali movimenti di denaro, di modo da poter occultare la parte eccedente (frutto di provenienza illecita) e distribuirla tra persone che non compaiono negli atti della negoziazione, nonché lo sfruttamento occulto dei diritti di immagine, la eccessiva “gonfiatura” delle commissioni agli agenti, la compravendita di squadre di calcio[3].

È per questo che, nel corso degli anni, la Federazione internazionale di calcio – FIFA ha provveduto ad attrezzarsi con l’adozione di diversi regolamenti preordinati —  tra le altre cose — a migliorare la trasparenza e l’integrità dei flussi finanziari e prevenire il riciclaggio di denaro, come il Regulations on the Status and Transfer of Players[4], il Regulations on Working with Intermediaries[5], il Club Licensing Regulations[6].

In una delle più celebri pronunce del giudice europeo[7] è stato enunciato il principio in forza del quale le regole sportive che abbiano l’effetto di incidere, direttamente o indirettamente, sull’attività economica esercitata da soggetti pure appartenenti all’ordinamento sportivo debbono essere compatibili con le norme euro-unionali sul mercato unico ed essere vagliate dal giudice europeo quanto alla congruità e alla proporzionalità rispetto agli obiettivi avuti di mira. Di qui la necessità di tarare l’intensità e l’estensione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo sulla base del tipo di regole che dallo stesso promanano. È così che possono aversi «regole di gioco» (p. es., quelle che fissano le dimensioni del campo e della porta, etc.) che,

essendo inidonee a produrre effetti su profili rilevanti per l’ordinamento generale, sfuggono ad ogni ingerenza e controllo delle autorità statuali; «regole sportive» (p. es., quelle che disciplinano le modalità di trasferimento dei calciatori tra club), che sono destinate ad incidere su aspetti rilevanti sia all’interno dell’ordinamento sportivo che all’interno di quello generale; «regole economiche» destinate, invece, ad occuparsi di aspetti rilevanti solo indirettamente per l’ordinamento sportivo e che, proprio per questo, debbono conformarsi ai principi e alle norme dell’ordinamento generale[8].

Quando nell’ordinamento sportivo emergono fatti, atti, attività o situazioni tali da minacciare valori fondamentali per l’ordinamento generale, l’autonomia del primo deve necessariamente cedere terreno, senza esitazioni. Questo accade per una ragione evidente: permettere all’ordinamento generale di intervenire con proprie norme, indirizzate a modellare la lex sportiva secondo principi che rendano lo sport un’attività funzionale agli interessi collettivi. Tale funzionalità, lungi dal danneggiare o compromettere l’autonomia dell’ordinamento sportivo, finisce per consolidarla e rafforzarla, poiché i casi in cui l’ordinamento generale interferisce con quello sportivo trovano fondamento in situazioni che non incidono direttamente sulle finalità specifiche dello sport. Si tratta infatti di circostanze, fatti o eventi che sono sì legati all’ordinamento sportivo, ma che risultano di particolare rilevanza per l’ordinamento generale.

In tema di antiriciclaggio[9] dalle prime direttive europee fino ad oggi si è assistito a un’evoluzione che ha portato da una regolamentazione fortemente settoriale, inizialmente focalizzata principalmente sugli istituti bancari e sugli intermediari finanziari non bancari, a una regolamentazione di carattere plurisettoriale, concepita per essere applicata a un’ampia gamma di operatori economici[10].

Il Regolamento 2024/1624/Ue del 31 maggio 2024 inserisce le società calcistiche professionistiche e gli agenti calcistici tra i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. Questo costituisce un passo importante nell’ottica di rendere sempre più efficiente questa peculiare forma regolazione giuridica delle attività economiche ma apre delle riflessioni intorno le Federazioni sportive del nostro ordinamento giuridico, se sono o meno, al pari delle società calcistiche, obbligati a rispettare la normativa antiriciclaggio. Ma prima di effettuare tale analisi, occorre capire cosa sono le Federazioni sportive.

2. Cenni storici, il fenomeno sportivo

La natura giuridica delle Federazioni sportive si annovera nella più ampia e generale categoria dell’organizzazione giuridica dello sport, la cui attività è tutelata dallo Stato quale interesse pubblico[11]. Esse sono considerate come organi ausiliari del Comitato olimpico nazionale italiano (d’ora in avanti “CONI”), ente pubblico non economico, posto sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri e a cui sono demandati i doveri di organizzazione e potenziamento dello sport a livello nazionale. Il CONI nasce nel 1914 come parte del Comitato Olimpico Internazionale, come ente privato, con l’obiettivo di organizzare la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi. Nel 1926 il CONI è passato alle dipendenze del partito nazionale fascista per poi essere dichiarato come “Federazione delle Federazioni” nel 1927, acquisendo poi personalità giuridica nel 1934. Nel 1932 fu approvato lo Statuto del CONI, che previde un’importante novità: a differenza di quanto avveniva precedentemente per i finanziamenti, che venivano calcolati solo sulla base delle tasse applicate agli spettacoli sportivi, con lo Statuto del 1932 si riconosceva al Comitato Olimpico Nazionale Italiano un finanziamento fisso inteso come contributo statale. Una volta riconosciutagli personalità giuridica nel 1934, furono ampliati gli Uffici dirigenziali, che avevano il compito di potenziare il funzionamento del Comitato. In particolare, erano stati previsti uffici di stampa, alle dipendenze del PnF, uffici di controllo delle Federazioni, considerate pertanto come “sue organizzazioni”[12].

Pertanto, il CONI e le sue Federazioni erano alle dipendenze dello Stato ed erano assoggettate unicamente alla disciplina pubblicistica.

Il 20 settembre 2023, la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge di revisione costituzionale con cui si modifica l’articolo 33 della Costituzione, che dispone, in un ultimo comma aggiunto, che la «Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme». La rilevante modifica, al netto delle diverse considerazioni rispetto all’opportunità dell’intervento, apre alla possibilità di una ridefinizione dei rapporti tra l’ordinamento generale e l’ordinamento sportivo, ormai sorretto da una anche formale legittimazione costituzionale[13].

3. La natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali

Per inquadrare correttamente l’ordinamento sportivo nella sua attuale configurazione è necessario ripercorrere l’evoluzione storica del concetto di “ordinamento giuridico” in generale, riconoscere il corollario dell’esistenza di una “pluralità di ordinamenti giuridici” ed individuare i rapporti tra l’autonomia degli ordinamenti settoriali e la supremazia del potere statale.

Nell’evoluzione storica della teoria generale del diritto, il concetto di “ordinamento giuridico” viene individuato esclusivamente nel sistema di norme poste dallo Stato, secondo tale impostazione, l’ordinamento giuridico viene individuato come “sistema normativo”, composto dal solo elemento della “normazione”[14].

Successivamente, tale impostazione viene superata dalla c.d. dottrina istituzionalistica di Santi Romano[15], secondo la quale l’elemento della “normazione” non risulta affatto sufficiente ad esprimere il concetto di ordinamento giuridico, in quanto esso risulta essere il prodotto della coscienza sociale, posto in essere dai rappresentanti del popolo; viene, pertanto, riconosciuto che gli elementi della “plurisoggettività” e della “organizzazione” preesistono e producono l’elemento della “normazione”, con la conseguenza che il concetto di ordinamento giuridico si sovrappone (e coincide) con il concetto di società (“ubi societas, ibi ius”). Secondo l’impostazione “istituzionalista”, l’insufficienza della nozione di diritto come esclusivo insieme di norme si manifesta in tutta la propria evidenza allorquando si ha riguardo all’intero ordinamento giuridico di uno Stato, ad esempio, quando si parla di diritto italiano o francese, abbracciandoli nella loro rispettiva totalità: l’ordinamento giuridico di un intero Stato, anche solo in base alla generale esperienza, va infatti ben oltre l’idea dello stesso come un insieme di regole. La definizione stessa di ordinamento giuridico, come evidenziato da Santi Romano, implica dunque, già di per sé, l’idea di qualche cosa di “più vivo e di più animato: è, in primo luogo, la complessa e varia organizzazione dello Stato, i numerosi meccanismi, i collegamenti di autorità o di forza, che producono, modificano, applicano, garantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con le stesse[16].

Corollario di tale impostazione risulta essere il riconoscimento dell’esistenza di una “pluralità degli ordinamenti giuridici”. Quindi nell’ambito ed all’interno dell’ordinamento statale, vi sono tutta una serie di “sotto-sistemi”, qualificabili come “ordinamenti settoriali”, i quali perseguono ciascuno la realizzazione di interessi di un determinato settore[17].

Secondo tale modello, in sostanza, accanto allo Stato, unica Istituzione che persegua interessi generali di tutta la collettività, vengono riconosciute tutta una serie di Istituzioni costituite (spesso in forma spontanea, in espressione dell’associazionismo privatistico) per il perseguimento di interessi collettivi di vari settori: tali “formazioni sociali” vengono riconosciute come “ordinamenti settoriali” (ordinamento militare, ordinamento delle varie professioni, ordinamento ecclesiastico, ordinamento universitario, ordinamento sportivo ecc.), i quali – nell’ambito del decentramento delle funzioni amministrative – svolgono la propria attività con una certa autonomia; tale autonomia si concreta nella facoltà di stabilire un’organizzazione propria (auto-organizzazione) e di porre in essere una normazione propria (auto-normazione). La grande intuizione di Giannini è quello di aver colto tutta la rilevanza “non soltanto del fenomeno sociale connesso allo sport – e non solo – e del gruppo sociale che fa capo appunto ad esso, ma soprattutto dei risvolti di natura economica legati al fenomeno stesso, tanto che la norma di riferimento del sistema è vista nell’art. 41 Cost.”4, ovvero nell’articolo relativo all’iniziativa economica, alla sua libertà e al suo collegamento con l’utilità sociale e con la dignità umana. Giannini inquadra il fenomeno sportivo “nell’ambito degli ordinamenti giuridici sezionali al pari di altri – basti pensare per tutti all’ordinamento del credito – notando che in esso sono presenti i tre elementi caratteristici e caratterizzanti tali ordinamenti, cioè l’elemento della plurisoggettività, quello dell’organizzazione e della normazione”[18].

Con la legge del 16 febbraio 1942, n. 426, il CONI era prefigurato quale ente a struttura associativa con personalità di diritto pubblico, costituito da Federazioni ed associazioni e società sportive affiliate. Questo dato ha reso inevitabile la pubblicizzazione[19] delle Federazioni sportive nazionali, alle quali sono affidati compiti amministrativi da svolgersi sotto il controllo del Comitato olimpico. Infatti, nonostante l’ordinamento sportivo vanta di un’autonomia rispetto all’ordinamento giuridico nazionale, ciò non esime il CONI dal rispetto delle norme nazionali. Già con la legge n. 426/1942 la Federazione nazionale ha acquisito pieni poteri amministrativi, procurando alle attività poste in essere dai soggetti dell’ordinamento sportivo piena rilevanza per l’ordinamento statale[20]. Tali poteri vengono individuati nell’organizzazione e nel potenziamento dello sport nazionale che si pone come obiettivo primario il perfezionamento atletico degli associati, che può essere delegato alle singole Federazioni. La legislazione più recente ha in via definitiva stabilito il carattere privatistico delle federazioni sportive nazionali, sostenendo che queste sono considerate persone giuridiche di diritto privato, assoggettandole così al diritto comune. Tuttavia, è necessario considerare in alcuni casi la possibilità che sussistano ancora connotazioni pubblicistiche tali da farle rientrare nella più ampia categoria degli organismi di diritto pubblico di derivazione comunitaria. Sul punto, non sempre risulta facile individuare i casi in cui tali le Federazioni sportive operano iure privatorum ovvero come associazioni affiliate al CONI[21].

Il d. lgs. del 23 luglio 1999, n. 242, nel definire l’assetto organizzativo dello sport italiano, è intervenuto altresì per riformare la normativa ed ha confermato la personalità giuridica di diritto pubblico del CONI[22].

L’ordinamento giuridico sportivo è strumentale rispetto all’ordinamento statale in quanto esercita in via indiretta le funzioni amministrative nel settore sportivo. Infatti, gli atti amministrativi e regolamentari fanno ricadere gli effetti anche nell’ambito dell’ordinamento statale. Per tale motivo, la potestà legislativa è attribuita all’ordinamento sportivo nei limiti dell’esercizio della funzione amministrativa, come riconosciuto dalla legge n. 42/1942. Pertanto, il potere attinente alla regolamentazione dei rapporti intersoggettivi privati, esercitato con atti aventi l’efficacia di legge, non rientra tra i poteri riconosciuti all’ordinamento sportivo nell’ambito dell’ordinamento dello stato, poiché sussiste una riserva di legge dell’ordinamento statale.

        La normativa in tema di Federazioni nazionali è stata modificata con la legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dando avvio ad un profondo percorso di revisione dell’ordinamento sportivo in Italia. Prima facie, l’art. 1, comma 629 prevede che la società Coni Servizi S.p.a. prenda la denominazione di “Sport e Salute S.p.a.” e che alla stessa sia attribuito il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, finora assicurato dal CONI, stabilendo, tuttavia, che ciò avvenga sulla base degli indirizzi generali adottati dal CONI stesso. Inoltre,  i commi 630 e ss. del medesimo articolo hanno introdotto significativi cambiamenti per ciò che concerne la sfera di attività demandata al CONI ed il finanziamento statale riservato all’Ente, il quale non dovrà più coprire la contribuzione alle federazioni ed agli altri enti finanziati, dovendo provvedere piuttosto direttamente la società Sport e Salute, la quale deve pertanto istituire un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, qualificate come contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell’ordinamento sportivo internazionale[23].

Il processo di riforma dello sport italiano prosegue ulteriormente con la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione». Il Capo I della nuova normativa persegue l’esplicita finalità di completare la precedente riforma di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, andando a ridefinire gli ambiti dell’attività del CONI e delle federazioni sportive nazionali. Si conferma, infatti, che l’obiettivo primario del CONI è quello di «incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell’olimpismo», in armonia con quanto disposto dalla Carta olimpica.

La legge n. 86/2019, inoltre, si occupa delle professioni sportive. In particolare, l’articolo 5 conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tra i principi e criteri direttivi della delega, vi sono il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, inteso come strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e sviluppo sociale ed il riconoscimento dei principi di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo e delle pari opportunità, con particolare riguardo alle persone affette da disabilità.

Per quel che concerne l’organizzazione territoriale del CONI, è previsto un modello basato su comitati regionali e delegati provinciali denominati Coni Point. Questi ultimi, sono presìdi operativi provinciali dell’Ente a disposizione delle istituzioni sportive, delle società e dei dirigenti volontari, nonché del pubblico, attraverso l’erogazione di servizi.

In armonia con i principi ed indirizzi fissati dagli organi centrali del CONI, le organizzazioni territoriali cooperano con i primi per la promozione e la cura dei rapporti con le strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, nonché dei rapporti con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva[24]. Inoltre, propone forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva e, nel rispetto delle competenze, cura l’organizzazione e il potenziamento dello sport. Infine, svolge compiti di supporto operativo, informativo e di sviluppo della pratica sportiva in tutti i suoi aspetti, attraverso azioni di sensibilizzazione, di promozione e collaborazione nei confronti delle società sportive.

Da tali considerazioni emerge che nel nostro ordinamento il fenomeno sportivo si sta sempre più discostando dalle originarie finalità di perseguimento degli interessi pubblici, assumendo sempre più importanza nel campo nella economia nazionale.

Proprio con riferimento alla natura giuridica delle federazioni sportive[25], una sentenza del Consiglio di Stato[26] ha sciolto il dubbio sulla loro idoneità a ricoprire la qualifica di organismo pubblico e, quindi, sull’obbligo per la Federazione (nel gravame la Federazione italiana gioco calcio – FIGC) di applicare alle proprie gare d’appalto la disciplina prevista dal vigente codice dei contratti pubblici (all’epoca d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il dubbio è sorto dal fatto che il comma 2 dell’articolo 15 del d.lgs. n. 242/1999 qualifica, a differenza del C.O.N.I., che ha ≪personalità giuridica di diritto pubblico≫ (art. 1 d. lg. 242/1999), le singole federazioni e le discipline sportive associate, come soggetti muniti di “personalità giuridica di diritto privato” senza fini di lucro e assoggettati per quanto non normato dal citato decreto legislativo, “alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione”. Dinanzi alla chiara qualificazione giuridica del legislatore, anche con riguardo ai fini di lucro, sono, tuttavia, sorti dubbi sulla natura di soggetto pubblico ai fini della normativa europea, che considera neutrale la forma giuridica e le finalità individuate dal legislatore nazionale.

4. L’intervento della giurisprudenza nazionale ed europea

La giurisprudenza ritiene che le Federazioni sportive, pur agendo in qualità di soggetti di diritto privato, in presenza di talune circostanze devono essere considerati come organi del CONI, partecipando pertanto alla natura pubblica di tale ente[27].

Recentemente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea[28] ha affrontato una questione di particolare rilievo riguardante l’assoggettamento al controllo pubblico delle Federazioni sportive nazionali. In particolare, ai giudici europei è stato demandato il compito di stabilire se il concetto di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività», di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE debba ritenersi comprensivo dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. soft low) e dei poteri di riconoscimento ai fini dell’acquisto della personalità giuridica e dell’operatività nel settore dello sport; se la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE, debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, condizionare, vincolare e condizionare l’attività gestionale dell’ente non lucrativo; infine, se, in virtù del combinato disposto dei par. 20.15, 4.125, 4.124 del Reg. n. 519/2013/UE possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio sull’esistenza o meno del controllo pubblico. Per quanto riguarda la nozione di intervento pubblico inteso come forma di regolamentazione generale, la Corte di Giustizia ritiene che essa comprende ogni forma di intervento di un’unità del settore pubblico, che stabilisce o applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore di attività interessato a norme globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo carattere segnatamente «eccessivo». Le quote associative degli associati di dette Federazioni sono considerate come aiuto pubblico parafiscale e che le stesse beneficiavano dei finanziamenti da parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

Attraverso tale pronuncia, il Giudice comunitario offre una chiave interpretativa sulla natura delle Federazioni sportive e sull’applicazione di una determinata disciplina, pubblicistica ovvero privatistica. Inoltre, offre una esegetica per accertare di volta in volta quando sussista o meno il controllo pubblico, facendolo dipendere dalla sussistenza di un controllo sui flussi di finanziamento dell’ente tale da determinarne la politica interna.

Le Federazioni sarebbero, così, soggetti geneticamente privati ma funzionalmente pubblici per taluni atti e finalità, con conseguente applicazione di una speciale disciplina innestata su norme di diritto privato. Da un tale regime giuridico, così composito e variegato, deriverebbe «una sostanziale doppia personalità delle Federazioni: una pubblica per la quale agiscono come organi del CONI, sono finanziate dal CONI e sono soggette al potere di sorveglianza di esso; l’altra privata, che deriva dall’atto di nascita, costituito addirittura dalla collocazione legislativa nell’ambito dei soggetti con personalità giuridica di diritto privato e che si sostanzia nell’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione delle Federazioni” nonché “nella capacità di agire come ente privato in mancanza di una specifica disciplina»[29].

Venute meno le storiche barriere tra il diritto pubblico ed il diritto privato, si rilevano oggi commistioni sempre più frequenti tra discipline un tempo distanti. Nelle Federazioni sportive la connotazione privatistica della forma associativa convive con la stessa valenza pubblicistica delle attività esercitate per legge[30]. In un tale contesto è coerente e ragionevole che un soggetto privato, nel caso di specie una Federazione sportiva, possa svolgere funzioni amministrative. Tale assunto trova conferma nel fenomeno del c.d. esercizio privato di pubbliche funzioni che, valorizzando il profilo sostanziale dell’attività realizzata, prescrive l’applicazione di una disciplina pubblicistica, nonostante la natura privata del soggetto[31]. In senso conforme la giurisprudenza afferma che qualora l’esercizio privato di pubbliche funzioni riguardi attività amministrativa in senso stretto esso «non può compiersi che tramite atti sostanzialmente amministrativi»che radicano la giurisdizione sulle relative controversie in capo al giudice amministrativo, trattandosi di atti provenienti da organi che si sostituiscono all’amministrazione. Tali atti, oggettivamente amministrativi, in quanto estrinsecazione di un potere di supremazia speciale, soggiacciono al medesimo regime giuridico degli atti formalmente amministrativi, con la conseguenza che sono sindacabili dal giudice amministrativo per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere[32].

Dunque le Federazioni sportive sono da considerare a pieno titolo soggetti di diritto privato, inquadrati in un sistema pubblicistico, che esercitano ora poteri di autonomia privata ed ora potestà amministrative, con applicazione di regimi giuridici differenti in ragione della natura dell’atto di volta in volta in rilievo[33]. Non è la natura del soggetto che agisce né il tipo di attività svolta, ma la natura dell’interesse da tutelare che determina il regime degli strumenti a disposizione che devono essere adeguati a tale finalità.

Dunque, il tradizionale rilievo pubblicistico delle Federazioni sportive può dirsi, oggi, definitivamente transitato dal profilo formale della natura giuridica del soggetto al profilo sostanziale dell’attività svolta e degli interessi perseguiti.

Chiarita la natura giuridica di tali enti, resta da capire se sono soggetti o meno alla normativa sull’antiriciclaggio.

5. Conclusioni

Il Regolamento 2024/1624/Ue del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione costituisce una novità di non poco momento. In discontinuità rispetto alla tradizione legislativa del passato, le Istituzioni europee hanno inteso fissare con lo strumento del regolamento la cornice giuridica comune in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale regolamento contiene disposizioni di impatto nient’affatto trascurabile. Oltre al Pacchetto Antiriciclaggio Europeo, Il Regolamento appena menzionato include anche la VI Direttiva AML (UE 2024/1640) e l’istituzione dell’Autorità Europea Antiriciclaggio(AMLA). Questi strumenti non solo combattono il riciclaggio di denaro, ma mirano anche a trasformare profondamente(in questo caso il calcio) uno degli sport più seguiti al mondo, rendendolo un esempio di integrità e trasparenza. Le nuove regolamentazioni promettono di cambiare radicalmente il modo in cui operano i club calcistici, gli agenti e tutti i soggettiche gravitano attorno a questo settore.

La trasparenza nei flussi finanziari, la tracciabilità dei flussi finanziari, il monitoraggio dei trasferimenti e la verifica dell’origine dei fondi degli sponsor e degli investitori sarà un obbligo per tutti i protagonisti della filiera calcistica.

Abbiamo sostenuto in questo contributo che il fenomeno sportivo si sta sempre più discostando dalle originarie finalità di perseguimento degli interessi pubblici, assumendo sempre più importanza nel campo nella economia nazionale. Se le Federazioni sportive rappresentano i “condomini” amministrativi degli sports, gestiscono anch’esse fondi, impartiscono regole al loro interno e tutte le società (quindi calcistiche, di basket, di pallavolo, etc.) sono obbligate a seguire, la conseguenza giuridica oltre che logica è che siano assoggettate al rispetto della normativa sull’antiriciclaggio. Sono attori protagonisti della filiera sport, non sono soggetti astratti. Tant’è vero che, muovendo dalla duplice constatazione che le attività delle società rientranti nel panorama delle Federazioni sportive sono esposte al rischio di riciclaggio e ai reati presupposto associati a causa di diversi fattori quali i flussi di denaro, il continuo passaggio di quote societarie, non possiamo affermare che le stesse Federazioni siano invece escluse da tali considerazioni. L’esposizione al rischio antiriciclaggio e gli investimenti economici riguardano da vicino anche tali enti che gestiscono flussi di denaro, ricevono contributi, organizzano eventi sportivi. Pertanto le Federazioni sportive sono soggette al rispetto della normativa sull’antiriciclaggio.

L’introduzione del Regolamento 2024/1624/Ue del 31 maggio 2024 e della Direttiva AML apre quindi nuovi scenari, ma anche criticità.

Resta da comprendere quanto le federazioni sportive, soprattutto quelle di dimensioni più ridotte, saranno in grado di sostenere l’onere economico e amministrativo imposto dai nuovi requisiti. L’introduzione di sistemi di controllo avanzati e la formazione del personale potrebbero accentuare ulteriormente il divario tra le grandi Federazioni, dotate di risorse quasi illimitate, e quelle minori, già alle prese con bilanci fragili. Il rischio è che tali nuove normative possano ampliare il solco tra i pochi potenti e la maggioranza che lottano per la sopravvivenza. Un ulteriore nodo critico riguarda la capacità delle istituzioni di garantire l’effettiva applicazione delle regole. L’istituzione dell’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA) rappresenta un passo significativo, ma senza un approccio uniforme alla supervisione e strumenti di enforcement efficaci, le nuove regole rischiano di restare sulla carta. L’Unione Europea dovrà assicurarsi che le normative siano applicate in modo equo e rigoroso, evitando che differenze regolamentari tra Stati membri creino ambiti opachi dove i crimini finanziari possano continuare a prosperare. In parallelo, emerge il rischio che tali norme, pur animate da buone intenzioni, non affrontino una delle cause strutturali del problema: l’opacità intrinseca del sistema sportivo in tutte le dimensioni e categorie. Strutture proprietarie complesse, connessioni con giurisdizioni offshore e il peso di agenti non regolamentati sono problematiche consolidate che richiedono interventi più radicali per essere superate. Il Single Rulebook AML/CFT rappresenta un passo nella giusta direzione, ma costituisce solo l’inizio di un percorso lungo e impegnativo. La vera sfida consisterà nel dimostrare che lo sport tutto può evolvere, diventando non solo più equo, ma anche un emblema di integrità in un contesto globale sempre più complesso.

  • Docente Pegaso

[1] Cfr., Commissione delle Comunità europee, Libro Bianco sullo sport, Bruxelles, COM(2007) 391 del 11 luglio 2007, p. 11. In dottrina D. Siclari – D. Andracchio, Calcio professionistico e regolazione antiriciclaggio, in Riv. trim. dir. econ., 2, 2024, pp. 151 ss.,

[2] Solo per rimanere in Italia non è un mistero che le due squadre di Milano, Milan ed Inter, siano state e siano di proprietà di fondi d’investimento (inglesi, statunitensi, cinesi).

[3] D. Siclari – D. Andracchio, op. cit.

[4] Il FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) fissa le regole che disciplinano il trasferimento e lo status dei calciatori professionisti a livello mondiale. Tra le altre cose, al fine di garantire la trasparenza e l’integrità dei flussi finanziari e prevenire l’utilizzo di fondi illeciti anche a scopo di riciclaggio prevede che i trasferimenti dei calciatori tra i club appartenenti a Federazioni diverse possano aver luogo solo durante le finestre di mercato stabilite dalle singole Federazioni nazionali e che ogni trasferimento sia registrato attraverso il Transfer Matching System (TMS): la piattaforma informatica preordinata a facilitare e monitorare i trasferimenti internazionali di calciatori tra club di diverse Federazioni e verificare che siano rispettate tutte le condizioni e i requisiti fissati dai regolamenti FIFA.

[5] Il FIFA Regulations on Working with Intermediaries stabilisce le regole per il coinvolgimento degli intermediari nel calcio. Esso prevede che gli intermediari: a) debbano essere registrati presso le Federazioni nazionali e dichiarare ogni transazione alla Federazione coinvolta; b) debbano essere in possesso di determinati requisiti di onorabilità e professionalità; c) non possano rappresentare contemporaneamente sia il calciatore che il club nella stessa transazione, a meno che non vi sia consenso scritto da entrambe le parti. Inoltre, fissa un tetto alle commissioni che possono essere conseguite dagli intermediai (3% del salario lordo nel caso in cui rappresenti il calciatore ovvero il 10 % del prezzo di trasferimento, nel caso in cui rappresenti la società) e disciplina le sanzioni che la FIFA e le Federazioni Nazionali debbono irrogare nei confronti degli intermediari che agiscono in violazione del regolamento.

[6] Il FIFA Club Licensing Regulations fissa, invece, gli standard minimi per il conferimento della licenza di partecipazione alle competizioni internazionali da parte dei club di calcio professionistici. In estrema sintesi, i regolamenti prevedono diverse categorie di requisiti che i club devono rispettare. In primo luogo, criteri sportivi che impongono ai club di compiere investimenti adeguati per lo sviluppo dei calciatori, in specie per il settore giovanile e per il personale tecnico qualificato. In secondo luogo, criteri infrastrutturali, che impongono ai club di disporre di impianti sportivi conformi agli standard minimi; In terzo luogo, criteri organizzativi che impongono ai club di dotarsi una struttura chiara che sia gestita da personale qualificato. In quarto luogo, criteri finanziari che impongono l’obbligo di redigere e rendere pubblici bilanci certificati e ogni documentazione idonea a dimostrare una gestione finanziaria integra e responsabile.

[7] C. Giust. Ue., 18 luglio 2026, C-519/04 David Meca-Medina c Commissione CE.

[8] D. Siclari – D. Andracchio, op. cit.

[9] Cfr. G. AMATO, Il riciclaggio del denaro “sporco”. La repressione penale dei profitti delle attività illecite, Roma, 1993; F. BRUNI, D. MASCIANDARO (a cura di), Mercati finanziari e riciclaggio. L’Italia nello scenario internazionale, Milano, 1998; F. CAPRIGLIONE, L’antiriciclaggio tra prevenzione sociale e disinquinamento del settore finanziario, in Banca borsa, 1998, pp. 418 ss.; S. CASSESE, Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, Milano, 1999; A. URBANI, Supervisione bancaria e lotta al riciclaggio, in DI BRINA − PICCHIO FORLATI (a cura di), Normativa antiriciclaggio e contrasto alla criminalità economia, Padova, 2002, 102 ss.; ID., Disciplina antiriciclaggio e ordinamento del credito, Padova, 2005; ID., Nota introduttiva al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in SALAMONE − SPADA (a cura di), Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento, Padova, 2014, pp. 933 ss.; ID., Le mobili frontiere della disciplina antiriciclaggio, in Dir. banc. fin., 2010, pp. 243 ss.; ID., Gli strumenti di contrasto dell’economia illegale, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Manuale di diritto bancario e finanziario, Milano, 2019, pp. 545 ss.; P. FRATANGELO, Prevention and Countering of Money Laundering and Terrorism Financing, in SICLARI (a cura di), Italian Banking and Financial Law. Supervisory Authorities and Supervision, Londra, 2015, 105 ss; D. BEVILACQUA, I «palazzi di vetro» dei regolatori globali, in A. Natalini- G. Vesperini (a cura di), Il Big Bang della trasparenza, Napoli, 2015; P. BIANCHI, M. CARBONE, V. VALLEFUOCO, Le nuove regole antiriciclaggio, Milano, 2021; C. NICOLOSI, Antiriciclaggio e pubblica amministrazione, Padova, 2023; D. ANDRACCHIO, Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio. Integrazione europea della supervisione e sussidiarietà orizzontale del mercato, Milano, 2024.

[10] La Commissione ha presentato (nel 2020) un Piano d’azione per una politica integrata in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; Piano che è venuto traducendosi nell’adozione del Regolamento 2023/1113/Ue, della direttiva 2024/1640/Ue (c.d. VI direttiva antiriciclaggio), del Regolamento 1620/2024/Ue88 e del Regolamento 2024/1624/Ue89.

* Dottore di ricerca con tesi in diritto amministrativo presso l’Università degli Studi dell’Aquila

[11] In tal senso, Corte Cost., 25 marzo 1976, n. 57, in cortecostituzionale.it.

[12] Art. 1, Statuto del CONI del 1939.

[13] Tra i molti, diversi, contributi, si rinvia a C. Sagone, La costituzionalizzazione dell’attività sportiva: alla ricerca di nuovi traguardi (di tutela), in Diritti regionali, 2, 2023, 380-439; M. Di Masi, Dall’etica alla costituzionalizzazione dello sport. Brevi note sulla riforma dell’articolo 33 della Costituzione, in federalismi.it, 22, 2023, 124-134

[14] C.d. dottrina normativistica che ha il suo massimo esponente in Hans Kelsen.

[15] S.ROMANO, “L’ordinamento giuridico”, 1918. Si disconosce il fatto che il diritto possa ridursi alla norma o all’insieme delle norme che costituiscono l’ordinamento, in quanto quest’ultimo, inteso come “Istituzione” o organizzazione, trascende e condiziona il suo aspetto meramente normativo: la “Istituzione” (ovvero l’ordinamento) è, per questa teoria, organizzazione, posizione della società ed il “momento istitutivo” precede e produce quello normativo.

[16] Tra i diversi contributi dedicati al rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento generale, quale tema classico con cui fare i conti ogniqualvolta si intenda approcciare ad una tematica che afferisca (direttamente o indirettamente) allo sport, si v. R. PEREZ, Disciplina statale e disciplina sportiva nell’ordinamento dello sport, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, Milano, 1988, pp. 507 ss.;M.S.GIANNINI, Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. trim. dir. pub., 1996, pp. 671 ss.;G. GUARINO, Lo sport quale formazione sociale di carattere sovranazionale, in Scritti in memoria di Aldo Piras, Milano, 1996, pp. 347 ss.;L. DI NELLA, Il fenomeno sportivo nell’unitarietà e sistematicità dell’ordinamento giuridico, in Riv. dir. sport., 1999, pp. 25 ss.;V. FRATTAROLO, L’ordinamento sportivo nella giurisprudenza, Milano, 2005;E. LUBRANO, I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale nella loro attuale configurazione, in CANTAMESSA, RICCIO, SCIANCALEPORE, Lineamenti di diritto sportivo, Milano, 2008, pp. 1 ss.;M.F. SERRA, Brevi riflessioni sull’autonomia e specificità dell’ordinamento sportivo, in Rass. dir. econ. sport, 2015, p. 323 ss.;P. D’ONOFRIO, Il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo nell’attuale contesto costituzionale, in Federalismi, 2019, p. 1 ss.

[17] M.S. GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti del XIV congresso internazionale di sociologia (Roma, 30 agosto – 3 settembre 1950), IV, ora in Scritti (1949-1954), vol. III, Milano, 2003, pp. 405-421. Il “riconoscimento del fenomeno sportivo, dal punto di vista giuridico, come ordinamento settoriale si deve a M. S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, Riv. dir. sportivo 1949, 1, 10; poi “ripresa” dallo stesso Autore a distanza di quasi cinquanta anni: Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi, Riv. trim. dir. pubbl., 1996, 671.

E. ALLORIO, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’accertamento giudiziale, in Riv. dir. civ., 1955, pp. 247 ss.;G. CAPOGRASSI, Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici, in ID., Opere, Milano, 1959, pp. 181 ss.;M.S. GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti del Congresso internazionale di sociologia, Roma, 1950;A. LAMBERTI, Gli ordinamenti giuridici: unità e pluralità, Salerno, 1980;S. PANUNZIO, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’unità dello Stato, in Studi filosofici-giuridici dedicati a G. Del Vecchio nel XXV anno di insegnamento, Modena, 1931, pp. 24 ss.

[18] P.A. CAPOTOSTI, AA.VV., Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, Atti del 3° Convegno Nazionale della SISDC, Napoli, 2009, pp. 697 ss.

[19] La natura pubblicistica delle Federazioni sportive è stata riconosciuta da una parte della giurisprudenza. Ex multis, Cass. civ., sez. un., 19 giugno 1968, n. 2028, in cortedicassazione.it. In dottrina v. G. Pepe, Brevi considerazioni sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali, in Lavocedeldiritto.it, 2 febbraio 2017.

[20] D. De Carolis, Il CONI e le Federazioni nel quadro normativo nazionale, in Lexitalia.it.

[21] Per i più recenti interventi in dottrina in materia di natura delle Federazioni sportive, cfr. A. Gambino, F. Piergentili, Federazioni sportive: l’incostituzionalità del divieto definitivo di accesso alle cariche direttive nella sentenza n. 184 del 2023, in Giur. Cost., 5, 2023, 1917-1927; M. Morgese, Intorno alle clausole compromissorie per controversie relative ad atti del CONI o delle federazioni sportive, in Rivista di diritto sportivo, 1, 2023, 107-130; G. Greco, La federazione italiana gioco calcio e un organismo di diritto pubblico? Il vaglio della Corte di giustizia, in federalismi.it, 15, 2021, 54-71; S. Papa, Le federazioni sportive: natura privata e profili pubblicistici alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in federalismi.it, 10, 2021, 214-253; G. Fidone, Sul rapporto tra Coni e Federazioni sportive e sulla loro qualificazione come organismi di diritto pubblico, in Giurisprudenza commerciale, 2021, 5, 935-963; F. Votta, In tema di organismo di diritto pubblico, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2, 2021, 402-405; L. Parona, Gli incerti confini dell’organismo di diritto pubblico alla luce della controversa qualificazione giuridica delle federazioni sportive, in Rivista di diritto sportivo, 2, 2021, 413-434; sportivo. Per una ricostruzione del dibattito sulla natura giuridica delle Federazioni sportive, si v. classicamente F. Luiso, La giustizia sportiva, Milano, 1975, pp. 90, 125 e 198; S. Cassese, Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull’applicazione ad esse della disciplina del parastato, in Rivista di diritto sportivo, 1979, pp. 117 ss.; G. Rossi, Enti pubblici associativi: aspetti del rapporto fra gruppi sociali e pubblico potere, Napoli, 1979, pp. 114 ss.; G. Alpa, L’ordinamento sportivo in Nuovissimo giur. civ. comm., 1986, II, pp. 120 e ss; A. Clarizia, La natura giuridica delle federazioni sportive anche alla luce della legge del 23 marzo 1981 n. 91, in Rivista di diritto sportivo, 1993, spec. p. 208; M. Sensale, La legge 23 marzo 1981, n. 91 e la natura giuridica delle federazioni sportive, in Rivista di diritto sportivo, 1994, pp. 490 ss.; A. Quaranta, Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali, in Rivista di diritto sportivo, 1986, pp. 174 ss.; R. Frascaroli, voce Sport, (Dir. pubbl. e priv.), vol. XLIII, in Enc. dir., pp. 513 ss.; L. Trivellato, Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive, in Dir. e soc. 1991, pp. 141 ss.; G. Morbidelli, Gli Enti dell’ordinamento sportivo, in Dir. amm., 1993., pp. 321 ss.; R. Caprioli, L’autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato, Napoli, 1997, pp. 1, ss.; F. Fracchia, Sport, in Dig. disc. pubbl., vol. XIV, Torino, 1999, pp. 470-471; C. Alvisi, Autonomia privata e autodisciplina sportiva. Il CONI e la regolamentazione dello sport, Milano, 2000, pp. 57 ss.; L. Di Nella, Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma, in Rivista di diritto sportivo, 2000, pp. 53 ss.; A. Maltoni, Il conferimento di potestà pubbliche ai privati, Torino, 2005, pp. 215-230; G. Napolitano, voce Sport, in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, vol. VI, Milano, 2006, pp. 5678-5685; L. Colantuoni, Diritto sportivo, Giappichelli, Torino, 2009; F. Pavani, Le federazioni sportive, in Giur. it, 2010, pp. 1474 ss.; G. Zoppi, Diritto sportivo, Roma, 2012; S. Custureri, La natura giuridica delle federazioni sportive nazionali, enti pubblici o associazioni di diritto privato? in www.amministrativamente.com, 3-4, 2015; M. Sanino, F. Verde, Il diritto sportivo, IV ed., Cedam, 2015, pp. 118 ss;

[22] In dottrina Cfr. G. Napolitano, La nuova disciplina dell’organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di ≪Riordino≫ del CONI, in Rivista del diritto dello sport., 1999, p. 617 ss; P. Sandulli, Costituzione e sport, in Rivista di diritto sportivo, 2018, p.7.

[23] In dottrina G. Pesce, Questioni vecchie e nuove sull’autonomia dell’ordinamento sportivo: dal vincolo di giustizia alle vicende della Sport e Salute S.p.A., in Judicium.it, 11 gennaio 2022.

[24] Corte dei Conti, determinazione 16 dicembre 2019, n. 138.

[25] Su questo recente dibattito dottrinale cfr. F. Borriello, Il “coast to coast” della giurisprudenza italiana sulla qualificazione delle Federazioni Sportive Nazionali come organismo di diritto pubblico. “Fin de partie” fischiato dall’arbitro comunitario?, in Rassegna di diritto ed economia dello sport, 1, 2022, 8-43; F. Fimmano, Le società di calcio professionistico tra diritto speciale e diritto comune all’esito delle recenti riforme, in Rassegna di diritto ed economia dello sport, 1, 2022, 68-120; G. G. Carboni, L’ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato, in federalismi.it, 12, 2021, 49-71; Id., L’ordinamento sportivo italiano nel panorama comparato, in Rassegna di diritto ed economia dello sport, 1, 2021, 4-33; L. Melica, “Come un elefante in un negozio di cristalli”. Considerazioni tra politica e diritto nell’ordinamento trasnazionale dello sport, in DPCE online, 3, 2021, 11-21; S. Bastianon, La montagna e il topolino: anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia l’effettiva natura delle federazioni sportive nazionali resta incerta, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 3, 2020, 121-136.

[26] Cons. St., Sezione V, sentenza n. 5348 del 15/07/2021.

[27] Cass. Sez. Un., n. 2725/79; Cons. St., VI, n. 1050/95.

[28] Corte Giust. UE, 11 settembre 2019, n. 705, C-612-613/2017. Si tratta di un rinvio pregiudiziale sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU 2013, L 174). Le due cause riunite hanno ad oggetto due controversie. La prima (C-612/2017) tra la Federazione italiana golf (FIG) contro l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed il Ministero dell’Economie e delle Finanze (MEF); la seconda (C-613/2017) tra Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ed ISTAT.

[29] In giurisprudenza, ex plurimis, Tar Lazio, sez. III, 8 febbraio 1988, n. 135; Tar Lazio, sez. III, 23 giugno 1994, n. 1361; Tar Calabria, sez. II, 18 settembre 2006, n. 984. In dottrina M. Sanino – F. Verde, Il diritto sportivo, IV ed., Padova, 2015, pp. 119 ss.

[30] In dottrina, L. Trivellato, Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive, in Diritto e società, n. 1/1991, pp. 141-167; E. Lubrano, Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La FIGC si adegua, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, n. 2/2005; A. Averardi, Tra Stato e società: le federazioni sportive nel perimetro mobile delle amministrazioni pubbliche, in Rivista di Diritto sportivo, n. 1/2016, pp. 39-55; G. Pepe, Brevi considerazioni sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 4/2016, pp. 264-273, A. Mitrotti,  La FIGC come organismo di diritto pubblico, (Nota a sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 13 aprile 2018, n. 4100), in AmbienteDiritto.it, 25 aprile 2018; S. Bastianon, L’incerta natura delle federazioni sportive nazionali: associazioni di diritto privato o organismi di diritto pubblico? Alla Corte di Giustizia l’ardua sentenza, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, n. 1/2019; A. Mitrotti, L’Organismo di diritto pubblico: dalla genesi al recente caso della FIGC, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici, giugno 2020; Sulla natura degli enti pubblici, cfr. ex multis, G. Rossi, Gli enti pubblici, Bologna, 1991.

[31] G. Pepe, Brevi considerazioni sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali, in Lavocedeldiritto.it, 2 febbraio 2017.

[32] Cass. civ. Sez. Un., 29 dicembre 1990, n. 12221, in www.cortedicassazione.it.. In dottrina, a riguardo, N. Bobbio, La grande dicotomia: pubblico/privato (1980-1982), in Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica, Torino, 1985; G. Morbidelli, Gli Enti dell’ordinamento sportivo, in Dir. amm. 1993; F. Fracchia, voce Sport, in Dig. disc. pubbl., vol. XIV, Torino, 1999. Recentemente G.P. Cirillo, Sistema istituzionale di diritto comune, Milano, 2018.

[33] G. Napolitano, voce Sport, cit.

Articoli simili

1 COMMENT

  1. Consiglio vivamente Ernesto.it per tutte le esigenze di gestione e conformità normativa nel settore sportivo. La piattaforma offre strumenti efficaci, facili da usare e aggiornati alle ultime normative antiriciclaggio, garantendo trasparenza e sicurezza nelle operazioni finanziarie delle federazioni sportive. La soluzione è affidabile e supporta il personale nel rispetto delle leggi, semplificando i processi di controllo e rendicontazione. Ernesto.it rappresenta un valido alleato nel percorso di conformità e innovazione digitale. Consiglio di contattare il team per ulteriori dettagli e supporto dedicato.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

News

Commenti