di Maria Laura Caponigro
Sommario: 1. Introduzione. 2. La finanza di progetto negli appalti pubblici: natura, funzione e struttura; 2.1. origini e razionalità economica; 2.2 la finanza di progetto nel diritto italiano; 2.3. il ruolo del promotore; 2.4. il diritto di prelazione. 3. I fatti della controversia Urban Vision. 4. Le questioni pregiudiziali. 5. Il ragionamento della Corte di giustizia dell’Unione europea; 5.1. centralità del principio di parità di trattamento; 5.2. alterazione della competizione; 5.3. violazione dell’art. 41 della direttiva 2014/23/UE; 5.4. restrizione alla libertà di stabilimento. 6. Il rigetto delle giustificazioni addotte dal Governo italiano. 7. Il principio di diritto. 8. Le conseguenze sull’ordinamento italiano. 9. Valutazione critica. 10. Conclusioni.
1. Introduzione
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026, resa nella causa C-810/24, Urban Vision SpA c. Comune di Milano e Digital Vox Srl, costituisce una delle decisioni più significative degli ultimi anni nel settore dei partenariati pubblico-privati e della finanza di progetto.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di project financing ad iniziativa privata previste dall’ordinamento italiano.
La pronuncia assume una rilevanza sistemica poiché incide su uno degli elementi storicamente caratterizzanti della finanza di progetto italiana, vale a dire il vantaggio competitivo riconosciuto al soggetto che elabora e propone all’amministrazione un’operazione infrastrutturale o di servizi suscettibile di essere realizzata mediante capitale privato.
La Corte ha affermato che tale meccanismo viola i principi di parità di trattamento, trasparenza ed effettiva concorrenza sanciti dalla direttiva 2014/23/UE[1] e dall’art. 49 TFUE[2].
La decisione è destinata ad avere effetti profondi sia sul vigente art. 193 del d. lgs. n. 36/2023, sia sull’intero modello italiano di project financing.
2. La finanza di progetto negli appalti pubblici: natura, funzione e struttura
Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi.
Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno.
Gli investitori istituzionali possono formulare tali proposte salva la necessità, nella successiva gara per l’affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi.
Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti.
Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all’ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
L’ente concedente valuta, entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione.
Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell’ente concedente, la proposta è respinta.
L’ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati.
Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell’ente concedente.
Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.
La configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l’ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.
I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un’offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.
L’ente concedente prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando, redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta e pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall’aggiudicatario.
Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno.
L’importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell’offerta.
In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l’ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici, ferma restando la loro autonomia decisionale.
L’ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato[3].
2.1. Origini e razionalità economica
La finanza di progetto, o project financing, rappresenta una tecnica di realizzazione di opere pubbliche e servizi fondata sul coinvolgimento di capitali privati nella progettazione, costruzione e gestione dell’intervento[4].
L’istituto nasce nei sistemi anglosassoni come strumento di finanziamento di grandi infrastrutture caratterizzate da elevati costi iniziali e da una capacità prospettica di generare flussi di cassa tali da remunerare l’investimento.
Progressivamente esso è stato recepito negli ordinamenti europei come una delle principali forme di partenariato pubblico – privato.
La peculiarità del project financing consiste nel fatto che la sostenibilità economica dell’operazione non dipende prevalentemente dalle garanzie patrimoniali dei promotori, bensì dalla capacità del progetto stesso di produrre redditività futura.
L’operazione si fonda generalmente su tre elementi, vale a dire la progettazione dell’intervento, il reperimento delle risorse finanziarie e la gestione economica dell’opera o del servizio.
L’investitore privato assume una parte significativa del rischio economico, ricevendo in cambio il diritto di sfruttamento dell’opera o del servizio per un periodo determinato.
2.2. La finanza di progetto nel diritto italiano
Nel diritto italiano, la disciplina della finanza di progetto è stata introdotta dalla legge n. 415/1998, c.d. legge Merloni-ter, ed è stata successivamente recepita nei diversi codici dei contratti pubblici.
L’attuale disciplina è contenuta negli artt. 193 e ss. del d. lgs. n. 36/2023, nuovo codice dei contratti pubblici[5].
La logica dell’istituto consiste nel consentire all’iniziativa privata di svolgere una funzione propulsiva nell’individuazione di interventi di interesse pubblico.
Diversamente dagli appalti tradizionali, nei quali è la Pubblica Amministrazione a definire integralmente il progetto da affidare, nella finanza di progetto l’impulso può provenire dal mercato.
L’operatore economico presenta, infatti, uno studio di fattibilità, il piano economico-finanziario, la bozza di convenzione e la proposta gestionale.
L’Amministrazione valuta la proposta e, qualora la ritenga di pubblico interesse, la approva e la pone a base di gara.
2.3. Il ruolo del promotore
Figura centrale della procedura è il promotore.
Il promotore è il soggetto privato che individua l’intervento, elabora la proposta, sostiene i costi progettuali e assume il rischio dell’iniziativa preliminare.
Storicamente, il legislatore italiano ha ritenuto necessario incentivare tale attività riconoscendo al promotore una posizione differenziata rispetto agli altri concorrenti.
Tra gli strumenti incentivanti figuravano, ad esempio, il rimborso delle spese sostenute, la valorizzazione della proposta originaria e il diritto di prelazione.
Il diritto di prelazione costituiva, inoltre, il principale elemento distintivo del modello italiano.
2.4. Il diritto di prelazione
Il diritto di prelazione consentiva al promotore, ove non fosse risultato primo classificato all’esito della gara, di adeguare la propria offerta a quella risultata vincitrice.
In tal modo, il promotore otteneva comunque l’aggiudicazione.
La ratio dell’istituto veniva tradizionalmente individuata nell’esigenza di compensare il rischio dell’iniziativa, i costi progettuali e il contributo innovativo apportato dal soggetto privato.
Tale meccanismo, tuttavia, è stato da tempo oggetto di critiche.
Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza esso alterava la concorrenza, attribuendo al promotore un vantaggio non replicabile dagli altri concorrenti.
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea Urban Vision ha definitivamente accolto questa impostazione.
3. fatti della controversia Urban Vision
La controversia trae origine da una procedura promossa dal Comune di Milano per la progettazione, realizzazione e gestione di servizi igienici pubblici automatizzati.
L’operazione prevedeva quale forma di remunerazione la gestione economica di impianti pubblicitari digitali distribuiti sul territorio cittadino.
Una proposta era stata presentata da un raggruppamento guidato da A&C Network, poi chiamato Digital Vox.
L’Amministrazione aveva dichiarato la proposta di pubblico interesse e aveva indetto la successiva procedura competitiva.
All’esito della gara, tuttavia, la migliore offerta era risultata quella di Urban Vision.
Il promotore originario esercitava, quindi, il diritto di prelazione previsto dalla normativa italiana, adeguando la propria proposta alle condizioni dell’offerta vincitrice e ottenendo, così, l’aggiudicazione definitiva.
Urban Vision impugnava il provvedimento.
Il Consiglio di Stato, nutrendo dubbi circa la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto eurounitario, sottoponeva alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale.
4. Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se la direttiva 2014/23/UE, gli artt. 49 e 56[6] TFUE e i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento ostassero ad una normativa nazionale che attribuisce al promotore il diritto di adeguare la propria offerta a quella del concorrente risultato vincitore.
Il problema centrale riguardava la compatibilità del privilegio accordato al promotore con il principio di uguaglianza concorrenziale.
5. Il ragionamento della Corte di giustizia dell’Unione europea
5.1. Centralità del principio di parità di trattamento
La Corte richiama anzitutto l’art. 3 della direttiva 2014/23/UE, che impone alle Amministrazioni aggiudicatrici il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Secondo la CGUE, tali principi costituiscono il fondamento dell’intero sistema europeo delle concessioni.
La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri nell’organizzazione delle procedure non può tradursi nell’attribuzione di vantaggi selettivi incompatibili con una concorrenza effettiva.
5.2. Alterazione della competizione
Il punto decisivo della motivazione consiste nell’affermazione secondo cui il promotore beneficia di un vantaggio strutturale.
Mentre tutti gli altri concorrenti sono vincolati all’offerta presentata entro il termine di gara, il promotore può, infatti, conoscere il contenuto della migliore offerta, valutarne gli elementi migliorativi, modificare successivamente la propria proposta e ottenere l’aggiudicazione.
La Corte osserva che ciò equivale a consentire ad un unico concorrente di intervenire dopo la chiusura della competizione.
In termini sostanziali, il promotore viene posto in una posizione privilegiata che altera l’equilibrio competitivo.
5.3. Violazione dell’art. 41 della direttiva 2014/23/UE
La Corte di giustizia dell’Unione europea richiama, altresì, l’art. 41 della direttiva[7], secondo cui le offerte devono essere valutate in condizioni di concorrenza effettiva.
Tale requisito risulta incompatibile con un sistema nel quale un concorrente dispone di una facoltà di revisione postuma dell’offerta.
La concorrenza, infatti, deve svolgersi simultaneamente e sulla base di regole uguali per tutti.
L’esistenza di una seconda opportunità riservata esclusivamente al promotore compromette tale assetto.
5.4. Restrizione alla libertà di stabilimento
La Corte affronta, inoltre, il profilo relativo all’art. 49 TFUE.
Secondo i giudici europei, il diritto di prelazione è idoneo a disincentivare la partecipazione di operatori economici provenienti da altri Stati membri.
Un operatore estero potrebbe, infatti, rinunciare a partecipare ad una procedura nella quale il promotore gode di un vantaggio difficilmente superabile.
La disciplina italiana produce, dunque, un effetto restrittivo sulla libertà di stabilimento.
6. Il rigetto delle giustificazioni addotte dal Governo italiano
Una parte significativa della sentenza riguarda l’esame delle ragioni giustificative prospettate dal Governo italiano.
Tra queste figuravano la valorizzazione dell’iniziativa privata, il principio di sussidiarietà orizzontale e l’esigenza di incentivare l’elaborazione di proposte innovative.
La Corte di giustizia riconosce l’importanza di tali obiettivi, ma ritiene che essi non possano giustificare una deroga ai principi fondamentali del diritto dell’Unione.
In particolare, viene escluso che il principio di sussidiarietà orizzontale possa costituire una ragione imperativa di interesse generale idonea a limitare la libertà di stabilimento.
La CGUE aggiunge che l’incentivazione dell’iniziativa privata può essere perseguita attraverso strumenti meno restrittivi della concorrenza.
7. Il principio di diritto
La Corte di giustizia dell’Unione europea conclude affermando che l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, letto congiuntamente all’art. 49 TFUE e agli artt. 30 e 41 della medesima direttiva, osta ad una normativa nazionale che attribuisce al promotore un diritto di prelazione consistente nella facoltà di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario iniziale e di conseguire, così, l’affidamento del contratto.
Si tratta di una statuizione netta e priva di margini interpretativi.
8. Le conseguenze sull’ordinamento italiano
La pronuncia riguarda formalmente l’art. 183, comma 15[8], del d. lgs. n. 50/2016.
Tuttavia, gli effetti si estendono inevitabilmente all’attuale art. 193 del d. lgs. n. 36/2023, che riproduce un meccanismo sostanzialmente identico.
In applicazione del principio di primato del diritto dell’Unione, le Amministrazioni aggiudicatrici devono disapplicare la disposizione incompatibile, i giudici nazionali devono garantire l’effettività della pronuncia europea e il legislatore è chiamato a ridefinire il sistema degli incentivi al promotore.
9. Valutazione critica
La decisione appare coerente con l’evoluzione della giurisprudenza europea in materia di contratti pubblici.
La Corte di giustizia privilegia una concezione rigorosa della parità competitiva.
Sotto questo profilo, la sentenza appare difficilmente contestabile. Consentire, infatti, al promotore di modificare l’offerta dopo aver conosciuto quella migliore introduce un’evidente asimmetria.
Tuttavia, la pronuncia apre un problema non secondario.
La finanza di progetto ad iniziativa privata si fonda sulla disponibilità degli operatori economici a sostenere costi progettuali significativi prima ancora dell’avvio della gara.
Se viene eliminato il diritto di prelazione, occorre individuare strumenti alternativi capaci di mantenere attrattivo il ruolo del promotore.
Tra le possibili soluzioni emergono l’incremento del rimborso delle spese, le premialità tecniche limitate e trasparenti, la valorizzazione della qualità progettuale nella fase preliminare e i meccanismi di compensazione economica più incisivi.
La sfida sarà, pertanto, quella di conciliare l’esigenza di incentivare l’iniziativa privata con il rispetto delle regole eurounitarie della concorrenza.
10. Conclusioni
La sentenza Urban Vision segna una svolta nella disciplina italiana della finanza di progetto.
La Corte di giustizia dell’Unione europea afferma con chiarezza che il diritto di prelazione del promotore è incompatibile con i principi europei di parità di trattamento, trasparenza ed effettiva concorrenza.
Non viene messo in discussione il modello del partenariato pubblico – privato, né la legittimità della finanza di progetto quale tecnica di realizzazione di opere e servizi pubblici.
Viene, invece, censurato uno specifico meccanismo che attribuisce al promotore un vantaggio competitivo non replicabile dagli altri operatori.
La decisione impone una revisione profonda dell’assetto normativo italiano e apre una nuova fase nella quale il legislatore dovrà individuare forme di incentivazione compatibili con il diritto eurounitario.
In tale prospettiva, Urban Vision rappresenta non soltanto una sentenza sul diritto di prelazione, ma una pronuncia destinata a ridefinire l’equilibrio tra iniziativa privata, concorrenza e interesse pubblico nell’ambito dei partenariati pubblico – privati.
[1] Sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
[2] L’art. 49 TFUE disciplina quanto segue: “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”.
[3] F. FISCHIONE, Commentario alla normativa sui contratti pubblici, a cura di A. BOTTO e S. CASTROVINCI ZENNA.
[4] A. MANETTI, La “finanza di progetto” dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, in promopa.it.
[5] Project financing: il Consiglio di Stato dice no alla prelazione del promotore, in Lavori Pubblici, 19 maggio 2026.
[6] L’art. 56 TFUE prevede la seguente disciplina: “Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione”.
[7] L’art. 41 della direttiva disciplina quanto segue: “1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi di cui all’articolo 3 e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.
2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all’oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore. Essi possono includere, tra l’altro, criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore verifica la conformità effettiva delle offerte ai criteri di aggiudicazione.
3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore elenca i criteri in ordine decrescente di importanza”.
[8] L’art. 183, comma 15, del d. lgs. n. 50/2016 prevede la seguente disciplina: “Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all’articolo 93, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9”.

