spot_img
HomeDottrinaL’istituto del Vicesegretario Comunale

L’istituto del Vicesegretario Comunale

Analisi critica sulla costituzionalità dell’art. 16-ter, commi 9 e 10, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 dopo le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 176/2022 e dal D.L. n. 44/2023 ed alla luce delle pronunce della Consulta in tema di deroga al principio del concorso pubblico come forma generale ed ordinaria di reclutamento nella Pubblica Amministrazione

del Dott. Francesco Svigeli, Segretario Comunale

Abstract [It]: Il concorso pubblico è riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni fondata sul criterio del merito e dettata da esigenze di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa. Con il presente lavoro si intende mettere in luce il rischio della possibile incostituzionalità di future eventuali reiterate proroghe della normativa “emergenziale” in tema di ruolo suppletivo del Vicesegretario Comunale in assenza degli specifici presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Consulta. Da qui la necessità di riconoscere progressivamente la residualità dell’istituto del Vicesegretario Comunale in seguito all’espletamento delle procedure concorsuali (in atto o in fieri) finalizzate all’immissione in servizio di nuovi Segretari Comunali.

Abstract [En]: The open competition is recognized by our Constitutional Charter as general and ordinary rule of recruiting for public administration based on merit system and dictated by needs of transparency and efficiency of the administrative action. This work aims to highlight the risk of a possible unconstitutionality of any future and repeated extensions of the emergency legislation on the subject of supplementary role of Vice Municipal Secretary in the absence of specific conditions required by the jurisprudence of Constitutional Court. Hence the need to recognize progressively the residual nature of the legal institute of the Vice Municipal Secretary following completion of the public competitions (in place and in fieri) aimed at taking new Municipal Secretaries.

SOMMARIO: Il Vicesegretario Comunale: l’art. 16-ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e l’interpretazione ministeriale     –     L’art. 16-ter del D.L. n. 162/2019 dopo le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 176/2022 e dal D.L. n. 44/2023     –     Questioni di legittimità costituzionale in tema di deroga al principio del concorso pubblico come forma generale ed ordinaria di reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

Il Vicesegretario Comunale: l’art. 16-ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e l’interpretazione ministeriale.

L’istituto del Vicesegretario Comunale è disciplinato dall’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento[1].

L’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 prevede, inoltre, che: “In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l’ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto… in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 19, comma 2”.

Dall’esame delle disposizioni è possibile rilevare, in primo luogo, come tale figura sia eventuale in seno all’organizzazione di Comuni e Province.

Solo se l’ente locale intende avvalersene, infatti, il TUEL dispone che essa debba essere prevista in seno all’apparato burocratico dell’ente e disciplinata nel regolamento degli uffici e dei servizi.

Quanto ai profili di carattere funzionale l’art. 97, comma 5, chiarisce come il vice segretario svolga, oltre ad ordinari compiti ausiliari e di supporto del titolare, anche una funzione vicaria, sostitutiva del segretario in due diverse ipotesi:

  1. vacanza della sede;
  2. temporanea assenza e/o impedimento del segretario.

Tali ipotesi devono essere tenute distinte, in quanto contraddistinte da un diverso regime giuridico.

Laddove si verifichi la vacanza della sede di segreteria, infatti, l’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 consente che le funzioni del Segretario possano essere svolte dal vice, fatto salvo il caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione per l’ufficio di segreteria, solo per un periodo definito – massimo 120 giorni dalla data della vacanza – al fine di evitare surrettizie forme di elusione del principio di obbligatorietà della figura, prevista dall’art. 99, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Diversamente, in caso di assenza e/o impedimento del segretario titolare, non sono imposti limiti temporali specifici all’attività del vice, che potrà protrarsi, pertanto, per tutto il periodo in cui perdura l’assenza o l’impedimento.

Nell’ambito del quadro normativo descritto si inseriscono le disposizioni recate dall’art. 16-ter, commi 9 e 10, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8.

Deve essere chiarito, in primo luogo, come la nuova disciplina presenti carattere eccezionale rispetto alla normativa in precedenza illustrata.

Nel dettaglio la novella ha introdotto una deroga all’ordinario istituto del vicesegretario per l’ipotesi della vacanza della sede.

Del tutto immutata resta, invece, la disciplina in caso di assenza e/o impedimento del titolare nonché il quadro degli ordinari compiti ausiliari svolti dal vice segretario, secondo l’articolazione contenuta nell’art. 97, comma 5, del TUEL, in precedenza ricordato.

 Deve essere evidenziato, inoltre, come il nuovo istituto del vice segretario, al pari di quello ordinario, rivesta carattere facoltativo.

 Nel dettaglio, dal coordinamento  delle varie disposizioni sopra citate emerge un quadro articolato che può essere sintetizzato come di seguito.

 A fronte della vacanza della sede di segreteria e fermo restando l’obbligo di pubblicizzazione, il titolare dell’ufficio del vice segretario, se nominato, assicura, ex lege la continuità delle funzioni segretariali entro il termine di 120 giorni dalla vacanza; decorso tale termine, la nuova disciplina non è volta a consentire, all’ente locale, l’attribuzione di tale ufficio ad un altro soggetto, quanto piuttosto a consentire, in presenza delle condizioni di legge, che il vice segretario, già individuato, possa continuare a svolgere la propria attività a seguito dello specifico iter procedimentale previsto.

Qualora, invece, l’ente locale non abbia già individuato il titolare dell’ufficio del vice segretario e non ne risulti possibile la nomina secondo l’ordinaria disciplina, potrà ricorrere allo speciale istituto previsto dalla nuova disciplina, indipendentemente dal decorso del termine di 120 giorni, scegliendo il titolare dell’ufficio del vice segretario secondo le modalità ivi stabilite.

Si evidenzia, da ultimo, come le disposizioni in oggetto non siano applicabili agli enti locali del Friuli Venezia Giulia, in relazione alle previsioni del relativo statuto regionale ed alla particolare disciplina in materia già adottata, nonché a quelli della Regione Valle D’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto che la gestione dei relativi segretari comunali e provinciali non rientra nelle competenze istituzionali del Ministero dell’Interno.

La novella richiede, ai fini del legittimo esercizio delle funzioni vicarie, che il funzionario incaricato quale vice segretario sia in possesso di stringenti requisiti.

Tale soggetto, infatti, deve:

  1. essere un funzionario assunto a tempo indeterminato presso uno degli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del TUEL;
  2. essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997;
  3. avere un’anzianità di servizio di almeno due anni.

I vice segretari comunali e provinciali, incaricati ai sensi dell’art. 16-ter, comma 9, sono tenuti a frequentare, inoltre, un percorso formativo obbligatorio di almeno 20 ore, secondo le modalità da stabilire a cura del Consiglio direttivo dell’Albo nazionale.

Tenuto conto della necessità di armonizzare la nuova disciplina con quella di cui all’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 più volte ricordata deve ritenersi che tale obbligo formativo sussista solo per i vice segretari cui sia stato conferito l’incarico ai sensi della nuova disciplina introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 162/2019 e non anche per quelli che svolgono il proprio incarico nel regime ordinario.

Il conferimento dell’incarico di vice segretario, ai sensi della normativa richiamata costituisce l’esito di uno specifico procedimento di autorizzazione volto a verificare la sussistenza  dei presupposti di legge ai fini del legittimo esercizio delle funzioni.

 Nessuna autorizzazione preventiva è richiesta, invece, per il vice segretario che svolge, ex lege, entro il periodo di 120 giorni dalla data di vacanza della sede, le funzioni del titolare ai sensi dell’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997.

Nel dettaglio, il sindaco di un Comune avente fino a 5.000 abitanti, qualora la procedura per la pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare – effettuata dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni – sia andata deserta, dovrà richiedere, alla sezione regionale dell’Albo regionale di appartenenza, l’autorizzazione a che le funzioni del segretario vengano attribuite, per un periodo non superiore a 12 mesi complessivi, all’ufficio del vicesegretario, istituito in conformità all’art. 97, comma 5, del TUEL.

Il soggetto da preporre è individuato nel titolare dell’ufficio del vice segretario, se già nominato; in caso contrario, potrà essere scelto, previo consenso dell’interessato, nell’ambito del personale di ruolo dell’ente locale conferente ovvero tra i dipendenti a tempo indeterminato di altri enti locali; in tale seconda ipotesi è, comunque, necessario l’assenso dell’amministrazione titolare del relativo rapporto di lavoro.

A fronte dell’istanza, la Prefettura-UTG dovrà verificare, in primo luogo, l’avvenuta pubblicizzazione della sede e l’assenza di manifestazioni d’interesse, acquisendo, a tali fini, apposita dichiarazione del Sindaco, anche in riferimento al possesso dei requisiti di legge da parte del funzionario da incaricare.

In forza di quanto specificamente previsto ed in linea con la ratio dell’intervento legislativo, l’autorizzazione è rilasciata solo dopo aver accertato l’impossibilità di assegnare un incarico di reggenza ad un segretario in disponibilità e/o di scavalco ad un segretario titolare.

Tale autorizzazione andrà concessa, inoltre, per il periodo richiesto dall’amministrazione, non superiore a 12 mesi (termine come si vedrà in seguito elevato dapprima a 24 e da ultimo a 36 mesi).

Essa dovrà prevedere, inoltre, l’esplicita sopravvenuta inefficacia ove l’ente locale non dovesse procedere ad una nuova pubblicizzazione entro i 90 giorni successivi.

Si evidenzia, infine, come il procedimento di autorizzazione sia soggetto al termine previsto dall’art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Resta salva la possibilità, nel caso in cui l’ente locale rappresenti una motivata situazione di urgenza, di disporne la conclusione, compatibilmente con l’espletamento degli accertamenti istruttori richiesti, entro un lasso temporale più ristretto, preferibilmente entro 10 giorni dalla richiesta.

 Per le sedi di segreteria convenzionate, aventi una popolazione complessiva fino 10.000 abitanti, le cui convenzioni abbiano ad oggetto anche l’esercizio associato dell’ufficio del vice segretario, la richiesta di autorizzazione di cui all’art. 16-ter, comma 9, è inoltrata a cura del sindaco dell’ente capofila della convenzione.

Resta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 10, per ciascuno dei sindaci dei comuni aderenti ad una convenzione per l’ufficio di segreteria, di avvalersi individualmente del vice segretario secondo le modalità previste dalla circolare n. 4545 del 9 aprile 2020 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali purché la sede di segreteria convenzionata risulti vacante.

Come illustrato, la novella consente di attribuire le funzioni del segretario all’ufficio del vice solo se, nella contingente situazione di carenza di iscritti nella relativa fascia professionale, l’ente locale non sia in grado di individuare un soggetto titolare della sede o la competente Prefettura-Utg non sia in grado di assegnare un segretario reggente anche a scavalco.

In linea con la ratio descritta, il legislatore ha previsto un meccanismo volto a verificare il permanere di tale condizione, durante il periodo di vigenza dell’incarico del vice segretario.

Entro 90 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione, infatti, l’ente è tenuto ad una nuova pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare.

In caso di omissione, l’autorizzazione rilasciata è da intendersi, ex lege, revocata, decorsi 90 giorni dalla sua adozione.

Del pari deve ritenersi inefficace l’autorizzazione ove, dopo la nuova pubblicizzazione, siano pervenute all’ente locale, manifestazioni d’interesse di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina.

La Prefettura-Utg provvede alla verifica d’ufficio della nuova pubblicizzazione e del relativo esito.

L’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 16-ter prevede espressamente, in riferimento agli enti destinatari della disposizione, che: “resta salva per il Ministero dell’interno, la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco”.

Tale disposizione, con ogni evidenza, è volta ad assicurare effettività al principio dell’obbligatorietà della figura del segretario, enunciato dall’art. 97 del TUEL.

Le Prefetture-Utg, pertanto, possono conferire – con priorità per i segretari in disponibilità di rispettiva competenza – incarichi di reggenza delle sedi vacanti anche dopo l’autorizzazione alla nomina del vicesegretario, con conseguente interruzione dell’incarico del vice segretario medesimo.

Gli incarichi ai segretari in disponibilità sono attribuiti, di regola, per il medesimo periodo indicato dall’ente locale nella richiesta di autorizzazione ovvero per il residuo periodo ove intervengano dopo il conseguimento dell’autorizzazione.

A tali fini, è possibile prescindere dalla fascia professionale di iscrizione del segretario, purché in possesso dei requisiti per la titolarità della sede.

In caso contrario, l’incarico è conferito – secondo i principi desumibili dall’art. 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 – per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile fino a 12.

In forza della medesima disposizione sopra citata, le Prefetture-Utg, nei casi in cui non risulti possibile procedere come sopra indicato, possono conferire, ai segretari titolari, incarichi di reggenza a scavalco delle sedi vacanti, anche dopo l’autorizzazione, con conseguente interruzione dell’incarico al vice segretario.

In relazione alle finalità dell’intervento legislativo, si ritiene che gli incarichi di scavalco, possano anche superare il numero massimo (3) previsto dalla circolare n. 23581 del 8/7/2013, e comunque non eccedere il numero di 5 enti, ivi compreso quello di titolarità; gli incarichi de quibus devono essere assegnati, di regola per il medesimo periodo per il quale l’ente locale ha richiesto l’attivazione dell’ufficio del vice segretario ovvero per il residuo periodo ove intervengano dopo il conseguimento dell’autorizzazione.

Anche in tali casi si ritiene possibile prescindere dalla fascia professionale di iscrizione del segretario, se in possesso dei requisiti della titolarità della sede, ovvero, in assenza di tale condizione, conferire gli incarichi a scavalco per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile fino a 12, nel rispetto dei principi di cui all’art. 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001, in riferimento a ciascuna amministrazione.

La loro remunerazione deve avvenire secondo i criteri previsti dall’accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009, correlandola all’intero periodo di incarico e le relative somme sono erogate al segretario dall’ente che fruisce delle relative prestazioni, ovvero dal comune capofila nel caso in cui sia stipulata una convenzione per l’ufficio di segreteria.

Si evidenzia, da ultimo, al fine di assicurare uniformità nel conferimento degli incarichi di scavalco, che i criteri in precedenza illustrati si ritengono applicabili, su richiesta dell’ente locale, anche in assenza del formale avvio dell’iter procedimentale di cui all’art. 16-ter, commi 9 e 10, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.

Va senz’altro riconosciuto al Ministero dell’Interno, per il tramite delle Prefetture, il merito di aver precisato che non potranno più essere autorizzati gli incarichi ai vicesegretari comunali, ex art. 16/ter, commi 9 e 10, del decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (cfr. ad es. Circolare Prefettura di Venezia n. 65004 del 02/08/2022).

L’art. 16-ter del D.L. n. 162/2019 dopo le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 176/2022 e dal D.L. n. 44/2023.

Tanto premesso, tuttavia, si evidenzia che sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023, è stata pubblicata la legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (c.d. “Aiuti quater”), che prevede, tra l’altro, all’art. 14-sexies, la proroga al 31 dicembre 2023 delle disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale già contenute nell’art. 16ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, stabilendo, altresì che “i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza”.

Come precisato dalla Circolare n. 3953 del 03/02/2023 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali[2], per quanto attiene al contenuto della proroga, come prevista dall’art. 14-sexies, è bene precisare che la stessa si pone in continuità con la disciplina vigente e che l’ente locale, per accedere al predetto istituto, deve comunque soddisfare i seguenti requisiti: a) la relativa sede di segreteria deve risultare vacante; b) la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.P.R. N. 465/1997 deve essere andata deserta; c) non risulta possibile, da parte dell’Albo regionale, l’assegnazione di un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

Ricorrendo tali complessive condizioni, in deroga al regime delineato dall’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997, le funzioni di carattere sostitutivo attribuite dalla legge al vicesegretario potranno essere svolte per un periodo ulteriore rispetto a quello ordinario (120 giorni), e comunque per un arco temporale non superiore a ventiquattro mesi complessivi, come stabilito dall’art. 3 quater del decreto-legge 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che ha rivisto, aumentandola, la previsione iniziale di 12 mesi, contenuta originariamente nel comma 9 del citato art. 16 ter.

Peraltro l’art. 3, comma 6-quater, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha elevato il predetto periodo addirittura a 36 mesi.

Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 16-ter, come detto, si applicano fino al 31 dicembre 2023 e, grazie alla norma intervenuta, i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono fino alla naturale scadenza (elevata appunto fino a 36 mesi), fatta salva l’immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso COA 2021 ancora in fase di espletamento, che dovrebbe, se non risolvere definitivamente, per lo meno attenuare in modo significativo il problema della grave mancanza di Segretari Comunali sul quale si è già cercato di intervenire con il reclutamento dei vincitori del corso-concorso c.d. COA 6.

La predetta Circolare n. 3953 del 03/02/2023 richiama, inoltre, la particolare attenzione sulla circostanza che il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni al vicesegretario.

Questioni di legittimità costituzionale in tema di deroga al principio del concorso pubblico come forma generale ed ordinaria di reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

Orbene, si osserva al riguardo che in virtù degli artt. 3, 51 e 97, comma 4, Cost., il concorso pubblico – caratterizzato dalla natura comparativa e aperta – costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, perché consente la selezione tecnica dei più capaci, sulla base del criterio del merito, oltre ad essere un ineludibile presidio delle esigenze di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa[3] (cfr. ex multis T.A.R. Liguria, Sezione Prima, n. 693/2023)[4].

La giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sancito che in casi eccezionali, è possibile l’instaurazione di un rapporto di impiego pubblico in deroga alle regole di comparazione e/o di apertura a tutti della procedura selettiva, purché le forme di reclutamento che si discostano dal modello del concorso pubblico riguardino singoli casi e si attuino con modalità predeterminate dal legislatore secondo criteri di ragionevolezza e senza contraddire i principi di imparzialità e buon andamento. In particolar modo, il Giudice delle leggi ha elaborato una serie di parametri per apprezzare la legittimità delle deroghe legislative al principio del pubblico concorso:

  1. la sussistenza di specifiche esigenze di interesse pubblico, o di peculiari e straordinarie ragioni, onde evitare che la deroga si risolva in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (cfr., ex multis, Corte cost., 28 gennaio 2020, n.5; Corte cost., 2 marzo 2018, n. 40; Corte cost., 12 maggio 2017, n. 110): la proroga di cui all’art. 14-sexies del D.L.n. 176/2022 ed all’art. 3, comma 6-quater del D.L. 44/2023, tende proprio a supplire al problema della grave carenza di Segretari Comunali in piccola parte risolto dall’immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso c.d. COA 6 ed in attesa della conclusione della successiva tornata concorsuale denominata COA 2021 che andrà ad incrementare ulteriormente gli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
  2. la circostanza che le eccezioni siano numericamente contenute in percentuali limitate rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall’amministrazione (cfr., ex multis  Corte cost., 1° aprile 2011, n. 108; Corte cost., 24 giugno 2010, n. 225): la proroga di cui all’art. 14-sexies ed all’art. 3, comma 6-quater del D.L. 44/2023 cit. è applicabile ai comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata;
  3. la rispondenza dell’assunzione ad una specifica necessità funzionale dell’amministrazione (cfr., ex multis  Corte cost., 22 luglio 2010, n. 267; Corte cost., 24 giugno 2010, n. 225): la presenza all’interno dei comuni e delle province della figura del Segretario Comunale è, oltre che obbligatoria per legge ai sensi degli artt. 97 e 99 TUEL, anche fondamentale stante il ben noto ruolo centrale dello stesso nella vita dell’ente locale per le specifiche competenze di consulenza giuridico-amministrativa e di coordinamento dei dirigenti/responsabili di servizio;
  4. l’attitudine della procedura ad assicurare che il personale assunto possieda la professionalità necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa (cfr. ex multis Corte cost., 28 gennaio 2020, n. 5; Corte cost., 23 luglio 2013, n. 227; Corte cost., 24 giugno 2010, n. 225): il vicesegretario deve essere un funzionario assunto a tempo indeterminato presso uno degli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del TUEL; essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997; avere un’anzianità di servizio di almeno due anni.

Nel caso di specie, pertanto, sembrerebbero rispettate tutte le condizioni richieste dalla Consulta per poter derogare al principio del pubblico concorso per il reclutamento dei Segretari Comunali.

Tuttavia è evidente che ulteriori, eventuali, future proroghe dell’art. 16ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non giustificate da possibili eventuali ragioni diverse dal problema della carenza di Segretari Comunali titolari (che, già in parte attenuato dalla recente immissione in servizio dei nuovi Segretari Comunali c.d. COA 6,  risulterà, se non definitivamente risolto, comunque grandemente ridimensionato all’esito della procedura concorsuale COA 2021 ancora in fase di espletamento) potrebbero essere tacciate di incostituzionalità.


[1] Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 4545 del 09/04/2020.

[2] Circolare n. 3953 del 03/02/2023 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

[3] Barbara Gagliardi, Il principio del pubblico concorso e l’insuperabile specialità del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni in ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO, n. 2/2021, p. 417 e ss.; S. Cassese, Buone pratiche in vetrina, in Il Foglio, 16 marzo 2021. 15; M. Salerno, Contributo allo studio del principio costituzionale del merito, Torino, Giappichelli, 2020, p. 87 ss.; ANTONIO MITROTTI, Considerazioni sulla tormentata figura del Segretario comunale dopo la sentenza n. 23/2019 della Corte costituzionale in Federalismi.it n.4/2020, p. 134 e ss.; ANTONIO MITROTTI, L’endemica tensione tra merit system e spoils system, alla luce del ruolo dei Segretari comunali in DirittiFonamentali,it, Fascicolo 1/2020, p. 921 e ss.; B.G. Mattarella, Il principio del merito e i suoi oppositori, in Riv. trim. dir. pubbl., 3, 2007, p. 642 ss.;

[4] T.A.R. Liguria, Sezione Prima, n. 693/2023.

Articoli simili

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

News

Commenti