di Armando Pellegrino*
Abstract
La digitalizzazione del procedimento amministrativo ha segnato una trasformazione profonda del diritto amministrativo contemporaneo, incidendo sulla forma dell’atto, sulle garanzie partecipative e sulla stessa concezione del potere pubblico. L’avvento dell’intelligenza artificiale, tuttavia, segna una fase ulteriore e più delicata, nella quale l’automazione entra nel cuore della decisione amministrativa.
Il contributo analizza l’evoluzione normativa e sistematica che conduce dal Codice dell’Amministrazione Digitale alla recente Legge n. 132/2025, con particolare attenzione all’art. 14, che disciplina l’uso dell’IA nella pubblica amministrazione. Si approfondiscono i profili giuridici, organizzativi e garantistici connessi all’impiego di sistemi automatizzati nei procedimenti, il coordinamento con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con l’AI Act 2024/1689, e si propongono linee operative per un modello di amministrazione algoritmica responsabile, capace di coniugare innovazione tecnologica e legalità sostanziale.
Indice
Introduzione
1. La digitalizzazione nel procedimento amministrativo: prospettive giuridiche e profili sistematici
2. L’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo: implicazioni giuridiche, sfide regolatorie e prospettive di sistema
3. Dalla digitalizzazione all’“amministrazione algoritmica responsabile”: la Legge n. 132/2025 e il ruolo-chiave dell’art. 14
Conclusione
Introduzione
Negli ultimi vent’anni il diritto amministrativo italiano ha vissuto una progressiva evoluzione che, dal paradigma cartaceo della legge n. 241/1990, è approdata alla dimensione digitale introdotta dal Codice dell’Amministrazione Digitale. La gestione telematica dei procedimenti, il documento informatico e il fascicolo elettronico hanno rappresentato i primi passi di una riforma strutturale, volta a rendere l’azione amministrativa più efficiente, trasparente e accessibile.
Tale processo di modernizzazione, lungi dall’essere meramente tecnico-organizzativo, ha modificato la stessa fisionomia del potere pubblico, incidendo sul rapporto tra amministrazione e cittadino e sulla funzione garantistica del procedimento.
La progressiva integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali pubblici inaugura ora una fase di discontinuità, destinata a ridefinire l’idea stessa di amministrazione: non più solo digitale, ma “algoritmica”, in cui i sistemi di IA affiancano o coadiuvano il funzionario nella formazione del provvedimento.
Questa evoluzione pone sfide complesse: come assicurare il rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e responsabilità quando le decisioni sono supportate, o in parte generate, da strumenti automatizzati? Come garantire la motivazione, il contraddittorio procedimentale e la tracciabilità in un ambiente governato da modelli predittivi e reti neurali?
A tali interrogativi intende rispondere la Legge n. 132/2025, prima disciplina organica italiana sull’intelligenza artificiale, che recepisce la logica del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e ne declina i principi in chiave pubblicistica. L’articolo 14, della Legge n. 132/2025, dedicato all’uso dell’IA nella pubblica amministrazione, rappresenta il baricentro di questa riforma: esso impone che l’IA sia strumento di supporto e non sostitutivo della decisione, affermando il principio del “human-in-the-loop”[1] come condizione di legalità dell’azione amministrativa.
Il presente contributo analizza, in chiave sistematica, le implicazioni di tale norma, evidenziando il collegamento con il percorso di digitalizzazione del procedimento, le interazioni con il GDPR e con l’AI Act e le conseguenze organizzative per gli uffici pubblici. L’obiettivo è mostrare come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, se correttamente governate, possano rafforzare – e non indebolire – la legalità sostanziale dell’amministrazione.
1. La digitalizzazione nel procedimento amministrativo: prospettive giuridiche e profili sistematici
La progressiva digitalizzazione del procedimento amministrativo non rappresenta un mero intervento di efficientamento tecnico o una semplice evoluzione strumentale delle modalità di gestione dei procedimenti, ma costituisce una trasformazione strutturale e sistemica dell’azione amministrativa, in grado di incidere sui fondamenti dogmatici del diritto amministrativo contemporaneo.
Essa segna il passaggio da una pubblica amministrazione intesa come apparato burocratico cartaceo e frammentato a un modello di amministrazione digitale integrata, nel quale l’attività amministrativa si sviluppa attraverso piattaforme interoperabili, flussi informativi automatizzati e procedure interamente telematiche, in conformità ai principi di legalità, efficienza, trasparenza e partecipazione sanciti dagli artt. 1, 3, 97 e 113 Cost.
In questa prospettiva, la digitalizzazione del procedimento amministrativo incide su una pluralità di piani: dogmatico, organizzativo e garantistico.
Sul piano dogmatico, essa comporta una ridefinizione della stessa nozione di “atto amministrativo”, che da documento cartaceo materialmente sottoscritto diviene entità digitale dotata di identità elettronica certificata, di validità probatoria e di tracciabilità informatica. Sul piano organizzativo, determina un ripensamento profondo delle strutture e delle competenze interne, in quanto la gestione del procedimento non si esaurisce più nella sequenza fisica di protocolli e fascicoli, ma si articola in un ecosistema informativo integrato, fondato su interoperabilità e sicurezza dei dati.
Infine, sul piano garantistico, la transizione digitale esige il mantenimento – e, in prospettiva, il rafforzamento – delle garanzie partecipative e difensive del cittadino, affinché la semplificazione procedimentale non degeneri in un arretramento dei diritti di partecipazione, accesso e difesa.
L’ordinamento italiano ha riconosciuto la centralità di questo processo sin dall’adozione del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, di seguito “CAD”), il quale ha conferito al documento informatico piena efficacia giuridica e probatoria, sancendo la parità di trattamento tra supporto elettronico e cartaceo. Tale principio è oggi completato dalla disciplina della firma digitale, della posta elettronica certificata e del sistema pubblico di identità digitale (SPID), che rappresentano le infrastrutture giuridiche e tecnologiche attraverso cui si realizza l’interazione tra cittadini e amministrazioni.
Il CAD, letto in combinato disposto con la legge n. 241 del 1990, ha dato forma a un modello procedimentale che consente lo svolgimento integrale dell’azione amministrativa in ambiente digitale, dalla presentazione dell’istanza alla formazione e comunicazione del provvedimento conclusivo.
Emblematica, in tal senso, è la disposizione dell’art. 3-bis della legge n. 241/1990, che consacra il principio della comunicazione telematica nei rapporti tra amministrazioni e tra queste e i privati, ponendo le basi per un’amministrazione “digitale per legge”[2].
La progressiva “smaterializzazione” del procedimento, tuttavia, non può essere letta unicamente in chiave di semplificazione, ma deve essere valutata anche in rapporto al sistema costituzionale delle garanzie. L’uso di algoritmi decisionali e la gestione automatizzata di fasi istruttorie e valutative pongono il problema del bilanciamento tra efficienza e tutela dei diritti fondamentali, in particolare dei diritti di partecipazione (art. 10 Cost.), di difesa (art. 24 Cost.) e di tutela giurisdizionale (art. 113 Cost.).
In tale contesto, la digitalizzazione del procedimento deve garantire l’effettività del principio del contraddittorio procedimentale, assicurando che ogni soggetto interessato possa interloquire con l’amministrazione anche in ambiente telematico, con strumenti di comunicazione accessibili, sicuri e verificabili.
Un profilo particolarmente rilevante è rappresentato dalla tutela dei dati personali. L’interconnessione di banche dati e la creazione del fascicolo informatico del procedimento, previsto dal CAD, impongono il rispetto rigoroso del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 101/2018[3]. La digitalizzazione non può, infatti, compromettere i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e limitazione della finalità: la conservazione e l’accesso ai documenti informatici devono avvenire secondo modalità che garantiscano integrità, autenticità, immodificabilità e sicurezza informatica, anche attraverso sistemi di conservazione certificati e auditabili.
Il fascicolo informatico assume così una duplice natura: strumento di efficienza amministrativa e, al tempo stesso, veicolo di garanzia giuridica, poiché consente la tracciabilità di ogni attività e la verificabilità delle decisioni assunte, pur esponendo l’amministrazione a rischi connessi alla cybersecurity e alla diffusione non autorizzata di dati sensibili.
Sul versante del diritto positivo, la digitalizzazione ha trovato un importante consolidamento nel d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), il quale ha imposto la gestione integralmente digitale delle procedure di affidamento, delle comunicazioni e della stipula dei contratti. Tale disciplina costituisce una concreta attuazione del principio del “digital by default”, volto a fare della dimensione digitale la regola e non più l’eccezione.
Parallelamente, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha destinato ingenti risorse economiche alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, imponendo una revisione complessiva dei processi organizzativi interni, basata su interoperabilità, standardizzazione, formazione e governance dei dati. L’attuazione di tali misure rappresenta oggi uno dei principali banchi di prova della capacità del sistema amministrativo di coniugare innovazione tecnologica e legalità sostanziale.
Non può trascurarsi, tuttavia, che la digitalizzazione incide anche sul terreno processuale. Il giudice amministrativo si trova sempre più spesso a dover valutare atti e prove di natura informatica, quali documenti nativi digitali, firme elettroniche, marcature temporali e log di sistema.
Ciò comporta una ridefinizione delle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale e della stessa attività difensiva, che deve oggi confrontarsi con strumenti tecnici complessi, la cui validità probatoria richiede competenze interdisciplinari. Il processo amministrativo telematico, ormai consolidato, costituisce l’altra faccia della medaglia della digitalizzazione procedimentale: esso consente un controllo più efficace e tempestivo dell’azione amministrativa, ma richiede a sua volta un rigoroso rispetto delle regole tecniche di autenticazione, deposito e comunicazione elettronica degli atti.
Nonostante i progressi normativi e tecnologici, il percorso verso una piena digitalizzazione della funzione amministrativa è ancora costellato di criticità strutturali e asimmetrie applicative. Persistono significativi divari tra amministrazioni centrali e locali, differenze infrastrutturali, carenze di competenze digitali e difficoltà nella realizzazione di un’infrastruttura nazionale uniforme di interoperabilità.
A tali problemi si aggiungono rischi di automatismo decisionale e di opacità algoritmica: la delega a sistemi informatici di fasi istruttorie o valutative può condurre, in assenza di adeguati presìdi giuridici, a decisioni standardizzate o insufficientemente motivate, in contrasto con i principi di imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza che informano l’azione amministrativa.
In conclusione, la digitalizzazione del procedimento amministrativo si configura come una rivoluzione giuridico-amministrativa destinata a ridefinire l’identità stessa della pubblica amministrazione. Essa deve, tuttavia, essere governata da un quadro normativo coerente, sorretta da una solida cultura organizzativa e accompagnata da un continuo processo di formazione del personale pubblico.
In tal modo la transizione digitale potrà assolvere la sua funzione autentica: non un fine in sé, ma uno strumento di realizzazione del principio di buon andamento, di rafforzamento della legalità sostanziale, di effettività della tutela e di ampliamento delle possibilità di accesso e partecipazione dei cittadini.
La tecnologia, in questa prospettiva, diviene un nuovo luogo del diritto amministrativo, nel quale si riflette l’evoluzione della relazione tra potere pubblico, individuo e ordinamento, chiamato a garantire che la modernizzazione dell’azione amministrativa non pregiudichi, ma anzi consolidi, i valori fondamentali dello Stato di diritto.
2. L’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo: implicazioni giuridiche, sfide regolatorie e prospettive di sistema
La progressiva digitalizzazione dell’azione amministrativa, lungi dall’essere un punto d’arrivo, costituisce il presupposto per l’affermarsi di una nuova fase evolutiva del diritto amministrativo contemporaneo: quella segnata dall’ingresso dell’intelligenza artificiale (IA) nei processi decisionali pubblici.
L’applicazione di sistemi di IA nel procedimento amministrativo si distingue qualitativamente dalla digitalizzazione tradizionale, poiché non si limita a trasferire in ambiente informatico attività preesistenti, ma introduce strumenti in grado di incidere autonomamente sulle modalità di formazione, elaborazione e manifestazione della volontà amministrativa. Ne deriva una vera e propria mutazione epistemologica del procedimento, nella quale la dimensione tecnologica interagisce con i principi fondanti del diritto amministrativo e dello Stato di diritto.
In questa prospettiva, l’uso di algoritmi decisionali e di modelli di apprendimento automatico (machine learning) da parte delle pubbliche amministrazioni comporta una ridefinizione dell’assetto delle garanzie giuridiche e dei meccanismi di legittimazione del potere amministrativo. Se la digitalizzazione ha inciso prevalentemente sul piano organizzativo e documentale, l’intelligenza artificiale interviene sul momento valutativo e cognitivo del procedimento, incidendo sulla formazione della decisione stessa[4].
L’amministrazione non si limita più a gestire informazioni e documenti, ma si avvale di sistemi capaci di apprendere dai dati, di individuare correlazioni predittive, di formulare soluzioni decisionali e, in alcuni casi, di sostituirsi parzialmente al funzionario umano nella fase istruttoria o valutativa. È questa la frontiera in cui la tecnica incontra il diritto, e in cui si misura la tenuta dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento e responsabilità sanciti dagli artt. 97 e 28 Cost.
I sistemi di IA, nella loro duplice configurazione – deterministica, basata su regole esplicite, e auto-apprendente, fondata su reti neurali e modelli statistici – offrono indubbi vantaggi in termini di efficienza, uniformità e predittività delle decisioni. Tuttavia, tali benefici devono confrontarsi con i limiti derivanti dai principi della legalità sostanziale e della trasparenza amministrativa, nonché con l’obbligo di motivazione dei provvedimenti sancito dall’art. 3 della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di rendere conoscibili le ragioni sottese all’atto[5].
Proprio la difficoltà di ricostruire la logica interna di un algoritmo complesso introduce il fenomeno della cosiddetta opacità algoritmica, ossia l’impossibilità, per il cittadino e talvolta per la stessa amministrazione, di comprendere il processo decisionale che conduce all’output finale. Tale opacità non costituisce un mero problema tecnico, ma incide direttamente sulla trasparenza e sulla giustiziabilità dell’azione amministrativa, compromettendo la possibilità di esercitare un controllo effettivo, sia in sede procedimentale sia in sede giurisdizionale.
La riflessione giuridica deve pertanto interrogarsi su come coniugare l’uso dell’intelligenza artificiale con il principio del contraddittorio procedimentale e con il diritto del cittadino a conoscere le motivazioni della decisione che lo riguarda. Il giudice amministrativo, a sua volta, deve poter verificare la ragionevolezza, proporzionalità e correttezza della decisione algoritmica, potendo accedere ai dati, ai modelli e ai criteri che l’hanno generata.
L’assenza di strumenti di audit algoritmico, di documentazione delle fasi di elaborazione e di tracciabilità dei processi può condurre a un arretramento delle garanzie democratiche, determinando un indebolimento del principio di responsabilità e, in ultima analisi, del controllo di legalità dell’azione pubblica.
In tale scenario, il diritto dell’Unione europea ha fornito alcuni punti fermi. L’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) riconosce all’interessato il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, garantendo la possibilità di richiedere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
A ciò si aggiunge il recente Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act), che introduce un sistema di classificazione dei rischi e impone specifici obblighi di trasparenza, documentazione, sorveglianza umana e valutazione di conformità per i sistemi di IA ad alto rischio, categoria nella quale rientrano, nella maggior parte dei casi, le applicazioni utilizzate nei procedimenti amministrativi suscettibili di incidere su diritti, libertà o interessi legittimi.
Tale approccio normativo mira a evitare che l’uso dell’IA in ambito pubblico si traduca in decisioni opache, non verificabili o, peggio, discriminatorie, garantendo un quadro regolatorio di accountability coerente con i principi costituzionali e sovranazionali di legalità e tutela effettiva.
Sotto il profilo interno, il principio di non esclusività della decisione algoritmica – ormai riconosciuto anche in dottrina e giurisprudenza – rappresenta il presidio fondamentale contro il rischio di deresponsabilizzazione amministrativa[6].
Esso afferma che le decisioni amministrative incidenti su diritti o interessi legittimi non possono essere adottate unicamente da sistemi automatizzati, ma devono sempre prevedere un intervento umano effettivo, in grado di valutare criticamente l’output algoritmico e di assumere la responsabilità finale dell’atto.
La funzione dell’IA, pertanto, non è quella di sostituire l’amministrazione, ma di supportarla nel processo decisionale, secondo un modello di “augmented administration” in cui l’elemento umano mantiene la centralità del giudizio discrezionale e la titolarità del potere decisionale.
Questa prospettiva conduce a delineare un modello di integrazione responsabile dell’IA nel procedimento amministrativo, fondato su alcuni principi cardine:
- trasparenza algoritmica, intesa come conoscibilità delle logiche di funzionamento e dei dati utilizzati dai sistemi;
- motivazione comprensibile, che renda intelligibile l’output anche in presenza di modelli complessi;
- tracciabilità delle decisioni, mediante registrazione delle fasi di elaborazione e conservazione dei dati di input e di output;
- accountability amministrativa, con chiara attribuzione della responsabilità all’organo titolare del potere decisionale;
- audit indipendenti, volti a verificare la conformità dei sistemi ai principi di imparzialità, proporzionalità e non discriminazione.
L’adozione di tali presìdi consente di prevenire i rischi di automatismo decisionale, di garantire la compatibilità dell’IA con i principi di imparzialità e buon andamento e di assicurare che la tecnologia operi come strumento di efficienza, non come surrogato del potere pubblico.
Un corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale, ancorato a un quadro giuridico chiaro e a un adeguato livello di formazione dei funzionari, può infatti rafforzare la legalità sostanziale e migliorare la qualità delle decisioni amministrative, favorendo una pubblica amministrazione realmente capace di apprendere, prevedere e prevenire criticità, senza smarrire la propria funzione di garanzia.
In definitiva, l’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo costituisce una frontiera avanzata della trasformazione digitale, che pone il diritto dinanzi alla sfida di conciliare innovazione e garanzie.
L’IA, se integrata in modo consapevole e conforme ai principi dello Stato di diritto, potrà rappresentare non una minaccia, ma una risorsa per l’efficienza, la trasparenza e la giustizia amministrativa, proiettando l’azione pubblica verso un modello di amministrazione algoritmica responsabile, nella quale la tecnologia agisce come strumento di legalità e non come suo sostituto.
3. Dalla digitalizzazione all’“amministrazione algoritmica responsabile”: la Legge n. 132/2025 e il ruolo-chiave dell’art. 14
Il percorso ricostruito nei capp. 1–2 consente di leggere la Legge n. 132/2025 come cerniera sistematica tra la stagione della digitalizzazione (CAD e L. n. 241/1990) e la nuova fase in cui l’IA entra nel cuore del procedimento. La legge italiana, allineata all’AI Act (Reg. UE 2024/1689), enuncia principi di antropocentrismo, trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati, non discriminazione e sostenibilità, ribadendo che lo sviluppo e l’uso dell’IA devono conformarsi ai diritti costituzionali e unionali. È dunque la base normativa interna che consente di collegare l’architettura digitale del procedimento agli standard di controllo, tracciabilità e responsabilità propri dell’amministrazione algoritmica.
3.1. L’art. 14 L. n. 132/2025: finalità pubbliche, supporto non sostitutivo e presìdi organizzativi
Il perno della riforma, per l’amministrazione attiva, è l’art. 14 (“Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione”), che:
a) definisce le finalità dell’impiego (incremento di efficienza, riduzione dei tempi, aumento della qualità/quantità dei servizi), imponendo conoscibilità del funzionamento e tracciabilità dell’uso;
b) qualifica l’IA come strumento funzionale e di supporto all’attività provvedimentale, escludendo che possa sostituire l’autonomia e il potere decisionale dell’essere umano, che resta l’unico responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti;
c) obbliga le amministrazioni a adottare misure tecniche, organizzative e formative per un uso “responsabile”, con clausola di invarianza finanziaria (adempimenti “a legislazione vigente”).
Questi cardini traducono, in diritto positivo, i principi già tratteggiati nel cap. 2 (non esclusività della decisione automatizzata, trasparenza, auditabilità, accountability).
Sul piano assiologico, l’art. 14 istituzionalizza il “human-in-the-loop” come requisito della legalità amministrativa nell’era algoritmica: l’IA non decide, assiste; l’uomo motiva e risponde. La norma, quindi, salda gli obblighi di motivazione (art. 3, L. n. 241/1990) e di partecipazione/contraddittorio con i nuovi oneri di tracciabilità dei passaggi algoritmici e di conoscibilità per gli interessati, anche in vista del sindacato del giudice.
3.2. Coordinamento con il GDPR, l’AI Act e la legge sul procedimento
La L. n. 132/2025 si interpreta e applica conformemente all’AI Act e si muove entro la cornice del GDPR (in particolare, il diritto a non essere sottoposti a decisioni unicamente automatizzate e a ottenere l’intervento umano).
Ne discende un modello integrato di garanzie: (i) informativa chiara sulla logica dei sistemi; (ii) registri e log per la tracciabilità; (iii) verifiche periodiche di affidabilità e aggiornamento; (iv) sorveglianza umana; (v) valutazioni di impatto ove pertinenti. In ambito pubblico, tutto ciò si innesta sul tessuto della L. n. 241/1990 (motivazione, partecipazione, accesso) e del CAD (formazione, protocollazione e conservazione dei documenti informatici).
3.3. Implicazioni per gli uffici: organizzazione, procedure e responsabilità
L’art. 14 orienta l’assetto organizzativo:
- Tecnico: scelta di sistemi auditabili, con logging completo dei dati di input/output e dei parametri rilevanti; integrazione con i sistemi documentali per marcature temporali e conservazione; cybersecurity by design.
- Procedurale: istruttorie documentate sull’uso dell’IA nelle fasi di raccolta, valutazione e ponderazione; motivazioni che rendano intelligibile l’apporto dell’IA nel percorso logico-giuridico; gestione di contro-osservazioni degli interessati su output algoritmici.
- Organizzativo-formativo: competenze diffuse (responsabile del procedimento, RTD, DPO, RUP), policy interne e protocolli di sorveglianza umana; piani formativi specifici per operatori e dirigenti.
- Responsabilità: conferma della titolarità decisionale in capo al funzionario/dirigente; l’IA non attenua il giudizio su colpa/imperizia né la responsabilità erariale; rafforza invece il dovere di selezione, controllo e manutenzione dei sistemi.
3.4. Trasparenza e tracciabilità: dalla “motivazione aumentata” all’accesso difensivo
La combinazione tra art. 14 e principi generali impone una “motivazione aumentata”: quando l’ufficio si avvale dell’IA, deve esplicitare (al livello adeguato al caso) se, come e quanto l’output algoritmico abbia inciso sulla decisione, senza rifugiarsi nella formula “secondo l’algoritmo”. Ne discende, in sede di accesso e processo amministrativo telematico, l’esigenza di rendere disponibili estratti significativi dei log, report di validazione, versioning dei modelli e delle regole di business effettivamente applicate, nei limiti delle cautele su sicurezza e segreti. Ciò rende praticabile il controllo di ragionevolezza e proporzionalità da parte del giudice.
3.5. Settori contigui e governance: giustizia (art. 15) e autorità nazionali (art. 20)
Per completezza sistemica, la legge detta regole speculari in ambito giustizia (art. 15: insopprimibilità del ruolo decisorio del magistrato) e individua le Autorità nazionali per l’IA (AgID e ACN) per l’attuazione e il monitoraggio, in coordinamento con le autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, CONSOB, IVASS). Questo disegna una governance multilivello dell’IA pubblica, assicurando supervisione e uniformità attuativa.
3.6. Portata sistemica: efficienza sì, ma con legalità sostanziale
La L. n. 132/2025 non “aggiunge” semplicemente tecnologia: fissa regole di compatibilità tra IA e legalità sostanziale dell’azione amministrativa, consolidando quanto anticipato dai capp. 1–2. L’art. 14 rende giuridicamente cogente il paradigma dell’amministrazione algoritmica responsabile: trasparente, tracciabile, auditabile e “umanamente” responsabile. In questo equilibrio – innovazione da un lato, garanzie dall’altro – si gioca la qualità della PA digitale italiana nel quadro europeo delineato dall’AI Act.
Conclusione
L’evoluzione dalla digitalizzazione all’amministrazione algoritmica non rappresenta una semplice innovazione tecnologica, ma una trasformazione giuridica di sistema. L’amministrazione pubblica è chiamata a operare in un contesto in cui la tecnologia non è più solo mezzo, ma parte integrante del processo decisionale. In questo scenario, la Legge n. 132/2025 – e in particolare il suo articolo 14 – costituisce un punto di svolta: per la prima volta, il legislatore italiano introduce una clausola generale di responsabilità umana nel governo dell’intelligenza artificiale, riaffermando la centralità del funzionario e la necessità che ogni decisione amministrativa resti il prodotto di un giudizio critico umano.
L’articolo 14 non è una norma settoriale, ma il fondamento di una nuova legalità amministrativa, che coniuga innovazione e garanzie, efficienza e diritti, automazione e controllo democratico. Esso consolida la dottrina del “non esclusivo affidamento all’algoritmo”, sancisce l’obbligo di motivazione aumentata e valorizza la trasparenza algoritmica come condizione di giustiziabilità.
Perché questa rivoluzione si traduca in buona amministrazione, occorre però un cambiamento culturale: la formazione dei funzionari, la revisione dei manuali di procedimento, la definizione di protocolli tecnici e giuridici condivisi, la costruzione di un lessico comune tra giuristi e informatici.
In questo modo, la tecnologia potrà divenire strumento di garanzia e non di spersonalizzazione, e la pubblica amministrazione potrà compiere quel salto di qualità che la Legge 132/2025 intende promuovere: una amministrazione algoritmica responsabile, trasparente, tracciabile e pienamente conforme ai principi dello Stato di diritto digitale.
*Elevata Professionalità – quarta area EP. Dottorando di Ricerca
[1] Benanti, Paolo. (2022). Human in the loop. Decisioni umane e intelligenze artificiali. Arnoldo Mondadori Editore.
[2] Giannandrea, Michela. (2025). L’impatto della rivoluzione digitale sulla Pubblica amministrazione: potenzialità e rischi della gestione dei Big – Data nel settore sanitario, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
[3] Razzante, Ranieri. (2024). Manuale sull’intelligenza artificiale. Giappichelli Editore.
[4] Razzante, Ranieri. (2024). Manuale sull’intelligenza artificiale. Giappichelli Editore.
[5] Pellegrino, Armando. (2022). La motivazione del provvedimento amministrativo. www.diritto.it.
[6] Nassuato, Federico. (2022). Legalità algoritmica nell’azione amministrativa e regime dei vizi procedimentali, www.ceridap.eu.

