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Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale del Piemonte – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2026

Relazione del Presidente, Marco Pieroni

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Quale Presidente della Sezione giurisdizionale e a nome dei magistrati assegnati alla Sezione, Consiglieri Luigi Gili, Giuseppe Maria Mezzapesa, Alessandra Olessina, Cristiano Baldi e Ivano Malpesi, saluto e ringrazio tutti i presenti: il Presidente della Regione Alberto Cirio, il Professore Filippo Vari, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il Prefetto Donato Giovanni Cafagna, il rappresentante del Questore di Torino, la rappresentante del Comune di Torino, Assessora Gabriella Nardelli, i rappresentanti delle Autonomie territoriali, l’Avvocato distrettuale dello Stato, Mauro Prinzivalli, i rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, gli Avvocati del foro privato, per il contributo fornito all’equilibrata evoluzione della giurisprudenza della Sezione, il rappresentante del Consiglio dell’ordine forense di Torino, le Forze dell’Ordine, per la collaborazione prestata, i Professori universitari oggi presenti e i rappresentanti del mondo universitario e di quello culturale, tutti i Colleghi della Corte, segnatamente la Procuratrice contabile regionale presso questa Sezione giurisdizionale, Presidente Fernanda Fraioli, il Presidente della Sezione del controllo Antonio Attanasio, il Presidente aggiunto alla Sezione di controllo Acheropita Mondera, i magistrati assegnati alla Procura regionale e alla Sezione di controllo per la Regione Piemonte, i Colleghi delle altre Magistrature e tutti gli altri partecipanti che, accogliendo l’invito ad assistere all’odierna cerimonia, hanno voluto attestare, con la loro presenza, l’attenzione per le funzioni svolte dal nostro Istituto.

Saluto il rappresentante dell’Associazione dei magistrati della Corte dei conti Presidente di Sezione Claudio Chiarenza.

Un saluto alla Presidente Maria Teresa Polito, che ha guidato la Sezione di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, e ai Professori Michele Rosboch e Sergio Foà, con i quali abbiamo organizzato un Seminario di studi su Autonomie territoriali e finanza pubblica che si terrà in quest’aula il prossimo 26 marzo 2026, alle ore 9:15.

Un ringraziamento speciale a tutti i collaboratori amministrativi della Sezione e della Corte per il loro essenziale ausilio.

Desidero, altresì, ricordare la nostra funzionaria Dottoressa Paola Balbo che è mancata nel corso del mese di gennaio.

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Le ragioni dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

L’odierna cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario è il momento più significativo per la nostra Istituzione per dare conto ai cittadini delle modalità e dei risultati delle funzioni svolte (ai sensi degli artt. 100, secondo comma, e 103, secondo comma, Cost.) nell’anno trascorso per prevenire, individuare e contrastare i comportamenti illeciti produttivi di danno erariale che, come affermato dal Presidente della Repubblica e rimarcato dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino lo scorso 24 febbraio in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tenutasi a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “feriscono il bene collettivo”.

L’inaugurazione è, dunque, doveroso momento pubblico del redde rationem circa gli esiti della attività giurisdizionale svolta dalla Corte dei conti nell’anno 2025 perché “la giustizia è amministrata in nome del popolo” (art. 101, primo comma, Cost.) e ad esso deve responsabilmente darsi conto.

Il primario obiettivo della giurisdizione della Corte dei conti.

Primario obiettivo della giurisdizione intestata alla Corte dei conti è offrire ai cittadini la garanzia del rispetto della legalità e dell’uso corretto del denaro pubblico, presupposti essenziali per costruire i valori di libertà e uguaglianza, nonché quei diritti inviolabili della persona umana scolpiti nella Carta costituzionale ed espressamente evocati nel Trattato dell’Unione europea.

Va in questa sede ricordato che le due funzioni giurisdizionali e controllo assegnate alla Corte dei conti operano in stretta sinergia per rafforzare la funzione di stimolo negli amministratori pubblici circa la grave responsabilità del corretto amministrare (artt. 28 e 97, secondo comma, Cost.) nella gestione delle risorse che appartengono al popolo a garanzia: a) della rigorosa tenuta dei conti pubblici, così assicurando, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, il conseguimento degli interessi dell’equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico, anche a protezione delle nuove generazioni (artt. 97, primo comma, 81, primo comma, 119, primo comma, Cost.); b) del rispetto delle norme interposte in materia di coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.), di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, Cost.) degli enti che compongono la Repubblica (art. 114 Cost.).

Va qui ribadito che il modello istituzionale della Corte dei conti previsto in Costituzione attribuisce all’Istituto, unitamente alle funzioni di controllo e di garanzia da esercitare secondo il modello organizzatorio dell’ausiliarietà (art. 100, secondo comma, Cost.), funzioni proprie di Magistratura giudicante (art. 103, secondo comma, Cost.), intese, da un canto – su azione della Procura Requirente – ad intercettare le condotte illecite dannose con prevalente finalità reintegratoria, e, dall’altro, attraverso il valore conformativo delle proprie pronunce, ad indurre comportamenti gestori di sostanziale prevenzione dell’illecito erariale attraverso l’estensione dei principi affermati dalla Corte nelle proprie pronunce, anche oltre i casi di specie, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa e del buon andamento nell’impiego del pubblico denaro.

In questo senso, va evidenziata l’icastica metafora – evocata dal Presidente Guido Carlino (al quale rivolgo il saluto di tutti noi) nell’inaugurazione dell’anno giudiziario il 14 febbraio 2025 nell’Aula delle Sezioni Riunite in Roma – della Corte dei conti quale “bussola” che, nel territorio, orienta la Regione Piemonte e gli enti locali che ivi insistono, in funzione di prevenzione e contrasto delle deviazioni dai principi di legalità e del buon andamento.

In linea con i principi costituzionali di autonomia (art. 5 Cost.) e di sussidiarietà (art. 118 Cost.), il decreto-legge n. 174 del 2012 (conv., con mod. dalla legge n. 213/2012) ha sapientemente disegnato l’articolazione della Corte sul territorio.

 Nel mutato assetto del federalismo costituzionale, la Corte è stata significativamente qualificata quale Istituzione dello Stato-ordinamento e non già soltanto dello Stato-apparato, le cui funzioni, a seguito della riforma costituzionale di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, sono poste a presidio del rispetto delle norme interposte espressive di principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica» (Corte cost., sent. n. 39/2014).

La legge di riforma della Corte dei conti

Premessa.

Il breve spazio assegnato alla Relazione sull’inaugurazione dell’anno giudiziario per esporre[1] le novità normative intervenute nell’anno – in specie, riguardanti la Corte dei conti – non ne consente una esaustiva disamina; d’altro canto, la complessità dei sistemi giuridici multilivello, di cui quello vigente costituisce manifestazione, risulta, quanto al diritto contabile, in generale e al regime della responsabilità amministrativa, in particolare, connotato da un elevato tasso di instabilità, derivante ad extra (come si accennava nella Relazione dello scorso anno) dalla riforma della Governance europea dell’aprile 2024 e ad intra dai continui interventi del legislatore, quanto meno a far data dal decreto-legge n. 76 del 2020 (in particolare, art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), che ha introdotto il c.d. scudo erariale, in vista della dichiarata finalità di far fronte alle esigenze della cd. burocrazia difensiva e in ultima analisi di realizzare, al meglio, il principio costituzionale del buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.).

Le novità della legge n. 1 del 2026.

Nel delineato contesto, assume particolare rilevanza la legge 7 gennaio 2026, n. 1 “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.

Le novità normative introdotte dalla legge si riflettono in modo significativo sulle funzioni della Corte dei conti, che, anche nel quadro delle norme costituzionali e di diritto dell’Unione europea contenute nei trattati e nelle fonti di diritto derivato, costituiscono presidio fondamentale di garanzia e di tutela delle risorse pubbliche nel cointestato e coordinato esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali.

A conferma delle osservazioni già formulate dalla Corte dei conti in sede consultiva sui diversi testi di disegni di legge via via approvati (delib. n. 3/2025/CONS e n. 4/2024/CONS), il primo esame applicativo della nuova disciplina in tema di responsabilità evidenzia aporie e profili di non sicura razionalità amministrativa dell’intervento legislativo.

La discontinuità della legge n. 1 del 2026 rispetto alla stagione di riforme degli anni ’90.

Su di un piano ordinamentale, sia pure brevemente, non può, preliminarmente, non osservarsi che il senso complessivo della legge n. 1 del 2026 si pone in forte discontinuità con la stagione delle riforme degli anni ’90 (cfr. legge delega n. 421/1990) che hanno riguardato: a) la riforma della pubblica amministrazione attraverso la distinzione politica/amministrazione; b) il passaggio dal modulo organizzatorio del rapporto gerarchico al rapporto di direzione, e cioè dall’ordine alla direttiva; c) la marcata responsabilizzazione gestionale degli amministratori delle risorse finanziarie loro assegnate per il conseguimento degli obiettivi fissati dai vertici politici; d) la riforma del bilancio strettamente legata sotto il piano organizzativo a quella amministrativa in virtù della quale le unità elementari del bilancio (cd. per la decisione) sono articolate per centri di responsabilità, così dando evidenza al profilo del redde rationem e cioè alla fase gestionale nell’esercizio delle risorse di bilancio assegnate; e) la rimodulazione, attraverso la contrattazione collettiva, del sistema retributivo della dirigenza pubblica, segnatamente sotto il profilo delle componenti variabili dello stipendio, quali l’indennità di posizione e di risultato; f) la riforma della Corte dei conti che, con la legge n. 20 del 1994, ha introdotto una decisa riduzione della funzione del controllo preventivo su atti, impeditivo dell’efficacia degli stessi, per assegnare all’Istituto quella di un esteso controllo sulla gestione, così contenendo, il più possibile, il condizionamento tutorio della Corte, per valorizzare una moderna burocrazia e realizzare la migliore, efficiente, efficace ed economica gestione delle pubbliche risorse.

Le aporie della legge n. 1 del 2026.

Quanto, poi, in particolare, all’impatto delle nuove disposizioni della legge n. 1 del 2026, si rileva che le stesse appaiono più rivolte a marcatamente enfatizzare, sul piano strettamente soggettivo, l’introduzione di esimenti in caso di mala gestio degli amministratori danneggianti piuttosto che a garantire prioritariamente l’oggettivo conseguimento della bona gestio in mancanza di un sicuro automatismo tra abbassamento del carattere deterrente della natura risarcitoria propria della responsabilità erariale e realizzazione dell’auspicato obiettivo di garantire una maggiore efficienza e celerità dell’azione amministrativa.

Di qui il malcerto limen della responsabilità quale ragione di stimolo e non di disincentivo, cui la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024 (richiamando la più risalente sentenza n. 371/1998) intendeva fare riferimento nell’offrire al legislatore possibili ancoraggi di ragionevolezza nella nuova disciplina della responsabilità, comunque indefettibilmente incentrata sull’art. 28 della Costituzione.

Peraltro, l’idea di perseguire il miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della celerità, attraverso interventi circoscritti al regime della responsabilità erariale o comunque alle funzioni di controllo preventivo o anche “consultive” della Corte dei conti, di per sé, non può risultare sufficiente a conseguire l’effetto sperato, considerato che obiettivi quali il contrasto al cd. fenomeno della “paura della firma” debbono e possono essere conseguiti prioritariamente mediante la riduzione della complessità normativa (di cui, peraltro, soffrono anzitutto i comuni cittadini della Repubblica, i quali senza alcuna specializzazione professionale, sono inderogabilmente e rigorosamente chiamati a rispondere semplicemente per colpa lieve, si pensi al complesso intrico e all’elevato tecnicismo della legislazione fiscale, cui gli stessi cittadini si trovano responsabilmente a confrontarsi in funzione degli ineludibili adempimenti loro richiesti in qualità di contribuenti).

Sennonché, la non limpida formulazione di molte delle disposizioni introdotte dalla legge n. 1 del 2026 e l’insoddisfacente tecnica di intarsio normativo impiegato rischia di portare, paradossalmente, in una direzione opposta rispetto a quella voluta e auspicata dallo stesso legislatore.

Le modifiche del sistema della responsabilità amministrativa.

Innanzitutto, nel breve periodo, occorrerà attendere il consolidarsi della giurisprudenza della Corte dei conti sui nova introdotti in ognuna delle disposizioni di cui alla legge n. 1 del 2026 (ad esempio, e senza pretesa di esaustività delle questioni: a) sul perimetro applicativo della colpa grave tipizzata, b) sull’ “obbligo” dell’esercizio del potere riduttivo, c) sulla decorrenza del termine prescrizionale, d) sulla ricaduta delle nuove norme in ordine ai giudizi in corso in difetto di disciplina transitoria, e) sulla definizione di “buona fede” degli organi politici, f) sul nuovo concetto di “occultamento doloso”, g) sull’operatività del regime disciplinare connesso alla condanna del dirigente o del funzionario, anche in relazione all’impugnabilità o meno della misura sanzionatoria irrogata dalla Corte dei conti innanzi ad altra giurisdizione ovvero innanzi alla stessa Corte dei conti, h) sul regime dell’assicurazione contro i danni patrimoniali, alla ratio del litisconsorzio necessario disposto per l’impresa di assicurazione, disposizione (art. 2, comma 4-bis, della legge n. 20 del 1994, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1), che, sulla base del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, art. 19-quinquies, troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, i) sull’eventuale sussunzione del contenzioso innanzi alla Corte dei conti del rapporto privatistico assicurato/assicuratore, l) sulla latitudine delle esimenti riconducibili all’esito del controllo preventivo di legittimità, o al rilascio del “parere” o sulla portata del cd. silenzio assenso sulla “soluzione” proposta dall’amministrazione richiedente, m) sul rapporto della nuova disciplina con il rito abbreviato (art. 130 c.g.c.) o con la responsabilità operante, ad esempio, in materia sanitaria, di cui alla legge n. 24 del 2017).

Si tratta di questioni molto complesse che potranno anche comportare – fermo restando il tentativo di interpretazioni costituzionalmente orientate – non implausibili dubbi di legittimità costituzionale della nuova disciplina (eventualmente elevabili attraverso l’accesso in via incidentale alla Corte costituzionale) o di coerenza della stessa con diritto unionale (utilizzando, se del caso, lo strumento della pregiudiziale comunitaria).

La conseguenza dell’“incerto interpretare” non risolverà, quanto meno fino a decantazione delle linee interpretative anche nomofilattiche della giurisprudenza contabile, la “fatica dell’amministrare”, a cui il legislatore intende, ora, principalmente porre rimedio; anzi, l’effetto di sistema sull’ordinamento complessivamente considerato non potrà che risultare malfermo e di incerta definizione con riflessi sulla “imprevedibilità” applicativa delle nuove misure e, in ultima analisi, sull’effettività del conseguimento di un’amministrazione più efficiente, più efficace e più economica.

La ratio della riforma e la reale difficoltà del suo conseguimento.

Se la finalità, infatti, è quella di garantire una maggiore efficienza dell’amministrare, grazie al venir meno della cd. “paura della firma”, appare, però, ipotizzabile, per le ragioni dette, considerati i tempi – prevedibilmente non brevi – di stabilizzazione della giurisprudenza, ma già anticipate nei pareri resi dalla Corte dei conti, una compromissione non irrilevante proprio del principio del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, secondo comma, Cost.) per l’aggravarsi delle incertezze applicative delle nuove misure, nonché un possibile detrimento di altri rilevanti interessi costituzionali (quali quelli custoditi negli artt. 3 e 28 Cost., senza, peraltro, escludere possibili ricadute sul piano della copertura finanziaria – art. 81, terzo comma Cost. – a causa della fissazione della soglia obbligata di non risarcibilità del danno, ricadente così sulla fiscalità generale, ma senza previste compensazioni. D’altro canto la nozione di risarcimento si fonda sul binomio deminutio patrimonii–reintegrazione per equivalente; il risarcimento, dunque, è da correlare all’integralità del danno e non ad una sua mera porzione).

Alla luce di quanto precede, al Giudice del caso concreto incombe la grave responsabilità dell’interpretazione delle nuove norme che, attraverso le peculiarità dei casi oggetto di scrutinio, riveleranno profili talvolta “non visibili” a prima lettura; di qui anche un rilevante onere del giudicante, sopposto com’è solo alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) di dare applicazione alla nuova normativa, previo raffronto della stessa con i parametri costituzionali o eurounitari.

L’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 2 del 1994 introdotto dalla legge n. 1 del 2026.

Con riferimento all’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 2 del 1994, introdotto dalla legge n. 1 del 2026, peculiare e particolarmente evidente nei giudizi pervenuti all’esame della Sezione è la non irrilevante “dismisura”, per palese sproporzione, della riduzione edittale del danno risarcibile nella soglia massima del 30 per cento (ben oltre il noto criterio di equilibrio dell’ultra dimidium) fissata dal legislatore a carico del danneggiante e del 70 per cento a carico dei cittadini della Repubblica danneggiati, senza rimessione al giudice della causa di una valutazione riduttiva del danno caso per caso.

In questa sede vale evidenziare che la Corte, in sede consultiva (SSRR. n. 4/2024/CONS, punto 2.5.), aveva espressamente manifestato perplessità circa l’introduzione di un limite edittale della responsabilità, laddove osservava che: “[p]er le ragioni sovra esposte, dunque, un tetto potrebbe in linea astratta ipotizzarsi, in misura ragionevole e in coerenza con le previsioni già vigenti nell’ordinamento, avendo riguardo al valore economico-monetario del danno erariale risarcibile e, soprattutto, solo rispetto a specifiche categorie che potrebbero essere oggetto di tipizzazione in relazione alla particolare esposizione al rischio e comunque legate da rapporto di impiego, anche onorario, con la pubblica amministrazione;”.

Il parere proseguiva evidenziando che “deve lasciarsi […] immutata la responsabilità per l’intero danno per gli altri soggetti, escludendosi, in ogni caso, non solo le ipotesi in cui il danno sia stato cagionato con dolo o illecito arricchimento, ma anche quelle riguardanti risorse dell’Unione Europea – soggette all’obbligo di integrale recupero in base all’art. 325 TFUE – oppure imputabili a soggetti che abbiano beneficiato, a qualunque titolo, di fondi pubblici”.

Le Sezioni Riunite della Corte concludevano affermando che: “come già chiarito nel precedente parere [SSRR. n. 3/2024/CONS], le finalità della riforma potrebbero molto più efficacemente essere perseguite attraverso altri tipi di intervento normativo, in quella sede già analiticamente richiamati: fra questi, una disciplina del potere riduttivo, non vincolata a rigidi automatismi, né ancorata a limiti edittali, bensì disciplinata attraverso la previsione di criteri di esercizio e obblighi motivazionali anche in caso di mancata applicazione, nei termini esplicitati nel testo emendativo a quello in esame, in calce riportato.”

Orbene, proprio in relazione alla disposizione che introduce l’obbligo per il Giudice di riduzione del danno erariale non oltre la soglia fissa di un massimo del 30 per cento (precludendo al giudice di calibrare la misura in relazione alle caratteristiche del caso concreto, cfr. Corte cost. sent. n. 220/1995, punto 4 del diritto), l’“impedimento” all’intentio legis a conseguire una piena razionalità del sistema di sicuro raggiungimento della migliore modalità di efficienza amministrativa non può dirsi condizionato in via principale da difficoltà interpretative (peraltro, fisiologiche nell’attuazione di nuove norme, anche se nel caso di specie il vulnus di scarsa chiarezza del nuovo ordito normativo se non di oscurità dello stesso alla firmitas ordinamentale è particolarmente pervasivo) ma segnatamente proprio dal non ragionevole automatismo tra riduzione “certa” del regime della responsabilità e conseguimento “incerto”, oltre che non dimostrato, del sicuro operare del principio costituzionale di cui all’art. 97, secondo comma, Cost.

Tant’è, ad esempio, che nei lavori preparatori della legge non è dato rinvenire alcuna valutazione dell’impatto “certamente” o anche almeno “migliorativo” della misura introdotta, anche in relazione all’esperienza maturata nel periodo di vigenza del regime dello scudo erariale (che, rispetto a quello introdotto, costituiva evidente anticipazione), circa il conseguimento di una più razionale azione amministrativa da ricondurre alla mitigazione del modello di soggettiva attribuzione della responsabilità amministrativa.

L’ampliamento della funzione consultiva.

Si vuole qui anche rimarcare che la legge n. 1 del 2026 è intervenuta altresì sulla funzione consultiva, con la possibilità di esprimere pareri “anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)”. L’applicazione di tale disposizione non potrà tuttavia comportare una trasformazione della funzione consultiva in “consulenziale”, restando inibita qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con la posizione di neutralità, indipendenza e imparzialità che contraddistingue l’attività della Corte dei conti e che preclude a un magistrato di sostituirsi all’amministrazione, tant’è che il legislatore (anche sulla base dei rilievi evidenziati in sede consultiva dalle Sezioni Riunite della Corte, cfr. delibb. n. 3/2025/CONS e n. 4/2025/CONS), ha mutato l’originaria sintetica espressione “anche su fattispecie concrete” con la più coerente “anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete” (art. 2, comma 1, l. n. 1/2026; si vedano al riguardo, in prima applicazione della disposizione in materia consultiva, le recenti deliberazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna n. 14/2026/PAR, n. 15/2026 PAR, n. 16/2026/PAR depositate il 26 febbraio 2026).

Diversamente, si urterebbe contro il principio costituzionale dell’ausiliarietà assegnato dalla Costituzione alla Corte dei conti per modo che non può ammettersi una surroga della magistratura contabile nella risoluzione di quesiti gestionali in concreto, stante, altresì, la vigenza del principio di riserva di amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.).

Il cd. silenzio assenso nel caso di decorso del termine stabilito dalla legge per il controllo preventivo o per il rilascio del parere in ordine alla “soluzione” prospettata dall’ente richiedente.

Peculiare è disciplina del cd. silenzio assenso conseguente al decorso del termine stabilito dalla legge per il controllo preventivo o per il rilascio del parere in ordine alla “soluzione” prospettata dall’ente richiedente (art. 1, comma 1-ter della legge n. 20 del 1994 introdotto dalla legge n. 1 del 2026 e art. 2 della legge n. 1 del 2016).

In entrambi i casi, la valenza di automatica esenzione quale diretta conseguenza dell’eventuale silenzio della Corte nel controllo preventivo dell’atto o nel rilascio del parere diviene strumentale non alla garanzia di legalità finanziaria nell’attuazione dei programmi di spesa della p.a. o comunque riconducibili alla materia della contabilità pubblica ma, principalmente, quale mero e sterile (quanto meno ai fini del conseguimento del pubblico interesse alla corretta gestione delle pubbliche risorse) titolo di esonero dalla responsabilità amministrativa.

La delega legislativa.

Come evidenziato dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino, l’esigenza di correttivi, non solo formali della riforma appena introdotta, potrebbe emergere anche in sede di attuazione della delega legislativa, contenuta all’art. 3 della legge n. 1 del 2026, attinente soprattutto a profili organizzativi della Corte dei conti. Tanto più che i principi e i criteri di delega, come osservato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, necessitano di una interpretazione e attuazione nel pieno rispetto, non solo dell’art. 76 della Costituzione, ma anche dei principi costituzionali su cui si fondano l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni magistratuali dell’Istituto.

In questo contesto, la prevista fusione di sezioni, a livello sia centrale sia territoriale, sul piano organizzativo non dovrà incidere sull’autonomia funzionale interna della Corte, né compromettere l’indipendenza delle sue varie componenti. Le funzioni esercitate, pur se concepite in rapporto di reciproca complementarità, al comune fine di dare attuazione al principio di buon andamento, vanno tenute distinte in quanto diversi sono gli interessi immediatamente tutelati: quelle di controllo focalizzate su atti e su gestioni pubbliche nella loro dimensione oggettiva; quelle giurisdizionali su condotte e su comportamenti soggettivi di chi svolge l’attività di amministrazione. Deve, dunque, scongiurarsi ogni impropria commistione di tali funzioni, che possa pregiudicare gravemente l’imparzialità del giudice e quindi violare il principio del giusto processo e quello del giudice naturale precostituito per legge (artt. 111 e 25 Cost.).

Va, altresì, preservato il radicamento costituzionale della dimensione regionale nella distribuzione dei poteri pubblici e nella struttura della finanza pubblica: la Corte dei conti svolge una funzione di presidio unitario della legalità e della responsabilità amministrativa su tutto il territorio nazionale ed è solo la dimensione regionale che assicura l’uniformità del controllo, la razionale distribuzione delle competenze e la piena attuazione dell’autonomia regionale nei limiti previsti dalla Costituzione (artt. 5, 81, 117, 119 e 120 Cost.).

La giurisprudenza della Sezione: le principali pronunce[2].

L’attività della Sezione ha riguardato plurimi profili sia processuali che sostanziali del giudizio di responsabilità amministrativa, del giudizio di conto e di quello pensionistico.

I ristretti tempi assegnati mi impongono di riferire in modo sintetico sulle principali linee giurisprudenziali della Sezione, rinviando alla consultazione del repertorio (allegato alla Relazione orale) delle pronunce della Sezione pubblicate nell’anno.

(Sul sito internet della Corte dei conti regionale è anche consultabile una breve pubblicazione, predisposta dalla Sezione, illustrativa dei profili storici e artistici del Palazzo in cui ha ora sede la Corte dei conti per il Piemonte).

A) La Sezione ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione concernente la responsabilità del dipendente di una società a partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo degli enti pubblici partecipanti, per i danni cagionati al patrimonio della società stessa; in tal caso, i requisiti dell’“in house providing” e del controllo analogo vanno indagati in modo oggettivo, indipendentemente dalla qualificazione attribuita alla società dagli organi amministrativi o dall’ente controllante o anche in difetto di una loro formale qualificazione, dovendo prevalere la realtà di fatto e di diritto; d’altro canto, la deliberazione dell’organo amministrativo di una società che qualifichi la stessa come soggetta a controllo analogo ha natura meramente ricognitiva di uno stato di fatto o di diritto già sussistente, essendo dunque irrilevante ai fini del momento di determinazione della giurisdizione (sent. n. 296/2025).

B) In tema di rapporto di servizio, la Sezione ha affermato che è idonea a radicare la responsabilità contabile l’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale – che ben può essere un soggetto privato – e l’ente pubblico danneggiato; e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppur in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione. La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l’amministrazione o l’ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d’impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l’attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell’apparato organizzativo o nell’iter procedimentale dell’ente, sì da rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo; d’altro canto, si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono funzioni politiche e poteri autoritativi, ma anche, quando, nei limiti consentiti dall’ordinamento, si perseguono le finalità proprie dell’amministrazione pubblica mediante un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza che il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall’evento dannoso, verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento – pubblico o privato – nel quale si colloca la condotta produttiva del danno; nella specie, trova conferma la sussistenza del rapporto di servizio per tutti i convenuti, persone fisiche e giuridiche richiamando cospicua giurisprudenza in materia (sent. n. 295/2025).

C) Da segnalare la pronuncia in tema di “danno alla concorrenza”: esso non può ritenersi sussistente “in re ipsa” per il solo fatto, cioè, che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra più offerte, dovendosi provare, da parte dell’attore, che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un effettivo danno patrimoniale all’Ente pubblico; piuttosto, esso indica, in forma sintetica, il danno patrimoniale subìto dall’amministrazione pubblica per non aver conseguito il risparmio di spesa che sarebbe stato possibile ottenere mediante il confronto in gara tra più offerte, configurando un “danno da differenza” tra l’offerta economicamente realizzabile attraverso il rispetto delle regole concorrenziali e quella in concreto realizzata, nella specie, consistente in un minor risparmio non conseguito dall’amministrazione derivante dalla mancanza di confronto competitivo tra le imprese (sent. n. 9/2026).

D) Con una articolata pronuncia, la Sezione ha esaminato il cd. danno da disservizio.

In proposito, è stato ricordato che la giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato diverse tipologie di danno da disservizio:

1) il danno da disservizio in senso stretto, quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 43/2020 e Sez. III App. n. 159/2020);

2) il disservizio da riduzione d’efficienza (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. nn. 293/2019 e 528/2018);

3) il danno da disservizio per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all’accertamento dell’illecito erariale (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 8/2017 e Sez. I App. n. 523 del 2012);

4) il danno da disservizio da mancata resa del servizio (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. I App. n. 378/2023), tale per cui si ha rottura del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione della stessa (sent. n. 10/2026).

La fattispecie esaminata ha riguardato, in particolare, il danno da disservizio da esercizio “illecito di pubbliche funzioni”, definito anche come “danno da servizio apparente” o da “disservizio in senso ampio”, caratterizzato dall’interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini privati ed egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall’ordinamento, che interrompe il sinallagma funzionale con riferimento all’intera prestazione resa, la quale, per tale motivo, risulta “desostanziata” (sent. n. 10/2026).

In proposito, la Corte ha affrontato i seguenti profili:

i) il danno per cui può procedersi al ristoro non può essere individuato automaticamente in conseguenza della violazione di norme di legge o di condotte illecite, non configurandosi quale danno in re ipsa; esso va, dunque, adeguatamente e puntualmente provato; del resto, il giudice contabile è il giudice del danno, ovvero della deminutio patrimonii subita da un’amministrazione pubblica, sub specie tanto di maggiore spesa quanto di minore entrata, non della mera legittimità del provvedimento o liceità del comportamento del soggetto agente (sent. n. 10/2026);

ii) sotto il profilo della quantificazione del danno da disservizio conseguente all’”esercizio illecito di pubbliche funzioni”, il quantum costituisce un pregiudizio economico di difficile valutazione monetaria, a causa della sua intrinseca “diffusività”; per tali motivi, la determinazione del danno può avvenire anche con valutazione equitativa, ma sempre sulla base di criteri oggettivi e verificabili. Il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene, però, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il “se” della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il “quanto” della risarcibilità); in tema di disservizio conseguente all’”esercizio illecito di pubbliche funzioni”, due sono i presupposti che consentono l’impiego del criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice in esame: i) che vi sia la certezza sull’an, ossia sull’esistenza del danno, previa pertinente produzione di elementi di prova; ii) che vi possa essere incertezza oggettivamente non eliminabile sul quantum, ossia l’impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, non colmabili in alcun altro modo, se non attraverso il ricorso ad una valutazione equitativa (sent. n. 10/2026);

iii) in particolare, la Corte ha ritenuto non fondata l’azione della Procura contabile per danno da disservizio per asserita rottura del rapporto sinallagmatico, quantificato in citazione nell’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte a carico del convenuto, posto che, dagli atti e dalla documentazione versata in giudizio, le pur numerose e protratte irregolarità poste in essere dal medesimo convenuto nello svolgimento dell’attività lavorativa non sono tali da comprovare la ritenuta completa disutilità delle prestazioni lavorative effettuate dal convenuto definite “un non servizio” ed in misura tale da infrangere in toto e lungo l’intero arco temporale della presenza del convenuto in ufficio il sinallagma contrattuale, difettando la prova della certezza del danno non ricavabile nell’an sulla base di mere presunzioni, dovendo, piuttosto, essere fornita, da parte del requirente, la dimostrazione della stretta incidenza dell’attività, qualificata di “incuria”, sul rapporto di lavoro o, meglio, sull’inefficienza asseritamente “integrale” della prestazione lavorativa del convenuto per disutilità globale della stessa, per modo che l’intera prestazione resa ne risulterebbe “desostanziata” e quindi svuotata ab imis di ogni risultato utile, tanto più che il convenuto risulta aver svolto, per il periodo temporale di riferimento, anche mansioni diverse da quelle attinenti al settore demo-anagrafico oggetto di contestazione (sent. n. 10/2025).

E) in tema di responsabilità amministrativa per prestazioni rese con falso diploma, la Corte ha ritenuto che ai fini dell’accertamento della sussistenza del danno erariale debba valutarsi in concreto se detta prestazione comunque resa possa ritenersi in radice non utile, procedendosi poi, nel caso di ritenuta non disutilità della stessa, alla determinazione del quantum del danno erariale; se, infatti, deve ritenersi che l’Amministrazione non ha ottenuto, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto, laddove il dipendente pubblico fosse stato provvisto di valido diploma, va tuttavia esclusa una completa disutilità della prestazione resa ove quest’ultima sia correlata: i) a un non elevato livello di qualificazione delle mansioni svolte; ii) il prestatore fosse, comunque, provvisto di altro titolo professionale; in tale contesto, il giudice valuterà, ai fini dell’accertamento del danno da prestazione con falso diploma: a) l’an del vantaggio per la p.a.; b) nell’affermativa, e cioè acclarato il conseguimento del vantaggio per la p.a.,  il quantum dell’eventuale danno da ascrivere al convenuto ove in tutto o in parte bilanciato dall’utilità della prestazione effettuata, facendo ricorso a una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.); nella fattispecie, tenuto conto dell’esistenza di un titolo abilitante, sia pure diverso da quello prescritto, e della natura marginale delle mansioni svolte, il Collegio ha ritenuto equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, rispetto a quella attesa (con diverse modulazioni percentuali), riconoscendo, quindi, per il residuo l’utilità percepita dall’Amministrazione (sent. n. 4/2025).

F) In tema di nesso causale, la Sezione ha ritenuto che il criterio di valutazione di detto nesso non conduce ad una verità strettamente oggettiva ma rivela la ricostruzione fattuale che appaia la più coerente e motivata poiché fondata su argomentazioni solide e prive di evidenti contraddizioni sulla base del modello di ragionamento definito come preponderanza dell’evidenza o prevalenza relativa della probabilità; invero, la regola del “più probabile che non”, implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l’eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa; tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, abbia un grado di conferma logica superiore all’altra: sarebbe irrazionale, infatti, preferire l’ipotesi che è meno probabile dell’ipotesi inversa; in altri termini, l’affermazione della verità dell’enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l’autenticità – che confermano quell’ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. Laddove, poi, ricorrano plurimi enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, così configurandosi l’ipotesi di “multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice sia legittimato a scegliere come “vero” l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili; in tale contesto, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio più elastico della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti -, come predicato della maggiore o minore “congruità logica” dell’inferenza critica, valutazione rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme (sent. 4/2026).

 G) In tema di responsabilità medica, è stato ritenuto che non possa essere utilmente invocato, a discolpa del convenuto, l’aver fatto affidamento sulle valutazioni svolte da colleghi dell’équipe medica, dal momento che, come noto, in caso di cooperazione nell’attività medico-chirurgica, anche se svolta non contestualmente (la cd. responsabilità medica d’équipe in forma diacronica), “ogni sanitario – assumendo in quanto tale un obbligo di garanzia nei confronti del paziente – oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, non può esimersi dal conoscere l’attività svolta da altro collega, e perciò dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio a quegli errori evidenti e, come tali, rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio” (sent. n. 2/2025).

Con la stessa sentenza, la Corte ha evidenziato che nella quantificazione del danno da porre in concreto a carico del medico convenuto deve essere tenuta in adeguata considerazione la circostanza che l’attuale regime della responsabilità medica tende a conciliare la tutela del soggetto danneggiato con l’esigenza di non appesantire eccessivamente la condizione dell’autore dell’evento dannoso: ciò nel senso che la rilevanza e la centralità della colpa non costituisce più l’unico criterio di interpretazione di tale forma di responsabilità, poiché gli si deve affiancare quello del rischio che, almeno in parte, va fatto ricadere sull’Amministrazione danneggiata; ciò comporta, in altri termini, che non appare irragionevole ritenere insito, in un’attività di per sé rischiosa ma al contempo necessaria, l’accollo di una parte di rischio in capo a chi quell’attività organizza e gestisce, e dunque all’amministrazione di riferimento; a maggior ragione allorché, come nel caso di specie, siano riscontrabili carenze organizzative della struttura (impossibilità dell’effettuazione di R.M.N. nei fine settimana) che, se non rivestono certo efficacia scriminante, avrebbero comunque favorito e facilitato una più rapida e corretta diagnosi. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta la responsabilità erariale del convenuto, ma in applicazione del potere riduttivo dell’addebito di cui all’articolo 83 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, e valorizzando, in particolare, la non risultanza di precedenti disciplinari in capo al sanitario, la proporzionalità tra danno e rischi insiti nell’attività e retribuzione del convenuto,  nonché il concreto apporto causale riferibile alla medesima, il Collegio ritiene equo e ragionevole ridurre l’importo del danno del 50 per cento rispetto alla pretesa attorea (sent. n. 2/2025).

H) In ordine alla quantificazione del danno, la Sezione ha ritenuto che essa debba essere perimetrata secondo le regole della causalità giuridica, dovendosi tenere distinto il nesso eziologico tra comportamento ed evento, fonte della responsabilità, rispetto a quello inerente al rapporto evento–conseguenze dannose, necessario per imputare al danneggiante i danni strettamente derivanti dalla sua condotta; in sostanza, il danno rileva sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, sorretto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica come nell’ipotesi del danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana che si configura esclusivamente quale danno conseguenza del fatto lesivo, di cui è un elemento l’evento lesivo; talché, se sussistesse solo il fatto lesivo, ma non un danno-conseguenza, non vi sarebbe alcuna obbligazione risarcitoria (cfr. articoli 1223, 1226, 1227, comma secondo, e 2056 cod. civ.); ne discende che è compito del giudicante, una volta accertata, sul piano della causalità materiale, la responsabilità dell’autore della condotta illecita, procedere – eventualmente anche con criteri equitativi – alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento di danno; nel caso di specie, in disparte la legittimità della condotta serbata dal Comune – di non proporre appello avverso la sentenza sfavorevole del Tar per illegittima occupazione di un terreno di proprietà privata, per quanto plausibile in considerazione della conduzione di trattative stragiudiziali per il bonario componimento della questione e tale da giustificare il ritardo nella scelta di procedere all’occupazione sanante -, cionondimeno è innegabile che essa ha determinato delle conseguenze dannose ulteriori e non strettamente collegabili alla condotta illecita della convenuta) (sent. n. 292/2025).

I) La Sezionesi è anche pronunciata sulla responsabilità di talune figure professionali in tema di appalto di lavori pubblici:

i) in materia di appalto, il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (“nudus minister“) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l’obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera appaltata al progetto sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica; ne consegue che non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente; sicché,  sul Direttore lavori grava, dunque, l’obbligo dell’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (sent. n. 4/2026);

ii) sussiste responsabilità per danno erariale a carico dei componenti della commissione di collaudo in corso d’opera (artt. 91, 92 e 96 r.d. 25 maggio 1895, n. 350) i quali abbiano omesso di adempiere l’obbligo di verificare la corrispondenza dei lavori in esecuzione con i dati del progetto, per modo che essi, ove avessero esercitato il controllo e sulla base della rispettiva scienza ed esperienza, non avrebbero potuto non accorgersi delle difformità e della malaccorta realizzazione del manufatto; sicché,  se è vero che la responsabilità principale della diligente esecuzione dei lavori sia da imputare alla Direzione lavori, cionondimeno la normativa sopra richiamata pone a carico dei collaudatori, nel caso di assegnazione del compito di collaudo, (segnatamente) in corso d’opera, l’obbligo e la cura di verificare che l’opera sia eseguita in perfetta regola di arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate (sent. n. 4/2026).

L) Quanto ad una fattispecie di danno contestata a funzionari prefettizi per non idonea vigilanza sul malfunzionamento degli Uffici di anagrafe, stato civile ed elettorale di un Comune, la Corte ne ha escluso la responsabilità risultando, in concreto, che gli stessi si sono attenuti nell’attività loro assegnata sulla base delle vigenti normative e circolari che disciplinano la materia, non potendosi surrogare detta attività di vigilanza con il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di legittimità, di regolarità e di correttezza dell’azione amministrativa (art. 147, comma 1, del TUEL) spettante ad organi dell’ente investiti dell’essenziale funzione di controllo interno loro intestata e qualificata da una più ampia e approfondita conoscenza dello svolgersi dell’azione amministrativa, nella specie, neppure compulsati dalla Procura contabile (sent. n. 10/2026).

M) Di interesse è anche la sentenza con la quale è stato affermato che la declaratoria di “non conformità” a norma delineata dall’ANAC nell’esercizio della peculiare funzione consultiva dalla medesima Autorità formulata ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 50 del 2016 (si vedano, ora, artt. 220 e 226 d.lgs. n. 36/2023) – che non assume valore di accertamento definitivo e vincolante circa illegittimità/illeceità dei provvedimenti dalla stessa Autorità sottoposti a vaglio – non configura danno in re ipsa, in quanto la dimostrazione della sussistenza del danno contestato rimane affidato alla puntuale e motivata dimostrazione da parte della Procura della Corte dei conti attrice; peraltro, secondo i principi consolidati della giurisprudenza contabile, il giudizio per responsabilità erariale è comunque autonomo da valutazioni, anche in punto di conformità a legge, formulate non solo dall’ANAC ma anche da altre autorità o istituzioni, quanto alla prospettabilità del danno erariale, nella specie consistente nel cd. danno alla concorrenza (sent. n. 9/2025).

N) In tema di giudizio di conto, è stato ritenuto che l’ambito di scrutinio riservato al pubblico ministero nel giudizio di conto va esteso anche al conto, per una duplice ragione: una di ordine logico, in quanto necessariamente intercorre un collegamento tra la relazione e il suo oggetto, sicché impedire che il pubblico ministero esamini il conto sul quale risulti incentrata la relazione del giudice designato equivale a svuotare di contenuto la relazione stessa; l’altra di ordine testuale, poiché “la relazione per l’esame del conto” […] è comunicata al pubblico ministero”(art. 147, c.4, c.g.c.) (sent. n. 53/2025).

Nell’occasione, la Corte ha anche rilevato che per la natura e l’identificazione del conto e della correlata parifica, vige un’ampia libertà della forma, segnatamente in materia di “parifica del conto”, sicché è da ritenere regolare il conto “munito di parifica” per apposizione di un visto, anche se non apposto puntualmente nell’apposita fincatura o casella del modello di conto firmato dall’agente contabile e anche senza specifiche motivazioni, essendo comunque necessario che esso risulti apposto dal funzionario investito formalmente dall’ente a svolgere la funzione di parificazione dei conti giudiziali (sent. n. 53/2025).

Dati numerici e statistici.

Dall’esame delle tabelle allegate risulta che la Sezione ha definito n. 259 giudizi in materia di contabilità pubblica, di cui n. 74 in materia di responsabilità amministrativa, n. 183 di conto e n. 2 rese di conto.

Per quanto riguarda il settore pensionistico si registra un aumento dei giudizi definiti, pari al 23% circa, infatti, i giudizi definiti con rito monocratico sono stati n. 54, portando così a n. 313 i giudizi totali definiti nell’anno.

Cospicuo è il numero di conti depositati presso la Segreteria della Sezione, n. 10.173, in aumento del 14% rispetto al 2024.

L’attività della Sezione ha interessato n. 1.082 conti definiti con pronuncia di discarico (circa il 19% del totale nazionale), n. 9.113 conti definiti con pronuncia di estinzione, oltre a n. 183 giudizi di conto per un totale di n. 10.378 di conti lavorati nel 2025 con un incremento rispetto al 2024 pari al 12%.

Indicatori di efficacia ed efficienza. Indici di ricambio e di smaltimento.

I risultati raggiunti dalla Sezione piemontese possono essere analizzati, sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, anche attraverso due indicatori:

  • l’indice di smaltimento che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all’ufficio, risultanti dalla somma tra pendenti e depositati.
  • l’indice di ricambio che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati nell’anno di riferimento;

L’indice di “smaltimento” è pari al 57% nell’ambito della responsabilità, al 46% nell’ambito della pensionistica, al 95% per i giudizi di conto, al 100% per i giudizi per resa di conto e istanza di parte, al 17% per attività sui conti giudiziali.

Dall’esame degli indici di smaltimento e di ricambio, si evidenzia che l’attività della Sezione nel corso del 2025 risulta sostanzialmente in linea con l’anno precedente, con un aumento nell’attività dei conti giudiziali che porta non solo a gestire il flusso delle sopravvenienze annuali ma anche alla diminuzione della giacenza iniziale.

La durata media dei processi.

La durata media del processo (media calcolata dalla data di apertura del giudizio alla data di deposito della sentenza), nell’ambito della responsabilità è pari a 8 mesi, registrando una leggera riduzione rispetto al 2024.

La durata media per la definizione dei processi pensionistici passa da 10 mesi nel 2024 a 9 mesi nel 2025.

Al riguardo, anche in relazione alla celerità nella definizione dei giudizi, occorre evidenziare che l’udienza di discussione dei nuovi ricorsi è stata, dai magistrati designati, fissata, secondo la vigente disciplina, di norma, alla prima udienza utile in calendario, cioè entro cinque (o al massimo sei) mesi dal deposito in Sezione dei ricorsi stessi, tenendo conto, a tal fine, del termine di 120 giorni che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la celebrazione dell’udienza (v., art. 155 c.g.c.).

Importi liquidati nelle sentenze di condanna.

Gli importi liquidati nelle sentenze di condanna, a seguito degli esiti dei processi, sono complessivamente pari a euro 34.477.653,49, oltre alla rivalutazione monetaria ove statuita in sentenza, di cui euro 320.926,70 liquidati a seguito di rito abbreviato ed euro 21.100,00 liquidati con rito monitorio.

Le sfide del momento presente: una conclusione.

Allargando l’angolo visuale del giurista anche agli ultimi gravissimi eventi geopolitici, non possiamo che constatare che il “mondo sia uscito dai cardini[3]”. Il modello democratico, faticosa conquista della civiltà occidentale, appare minacciato da Stati – ivi inclusi quelli che ritenevamo a noi più vicini – sempre più segnati da involuzioni autoritarie che, contro la storia e anche contro la loro storia, si propongono come modelli alternativi.

“La sfida per i sistemi democratici appare oggi derivare anche dal tentativo di ignorare e cancellare il confine tra libertà e arbitrio”[4].

A questo riguardo, riecheggia il grave interrogativo: “Non ha forse bisogno l’Europa […] di elementi correttivi a partire dalla sua grande tradizione e dalle grandi tradizioni etiche dell’umanità?[5]

E qual è la misura fondativa, il criterio di ragionevolezza intrinseca dello Stato di diritto che vale a mantenere un rigoroso limite tra “libertà e arbitrio”, se non la dignità della persona umana che è previa ad ogni agire politico, a qualsiasi giurisdizione statale[6]?

È proprio tale misura, la dignità della persona, appunto, che fonda la legge (νόμος) e anche la sua interpretazione: non è a caso – dice Platone, giocando sull’assonanza νος-νος[7]– che il nome legge si avvicina a quello d’intelletto[8].

Di qui l’attualità del discorso tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Marsiglia il 5 febbraio 2025 che già richiamammo nell’inaugurazione dello scorso anno.

La locuzione “Noi popoli” contenuta nel preambolo della Carta di San Francisco istitutiva delle Nazioni Unite evoca una profonda interiorizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo, della dignità e del valore della persona umana, dell’eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne delle nazioni grandi e piccole, a difesa dei quali i popoli delle Nazioni Unite si erigono; la salvaguardia di tali principi fondamentali costituisce la profonda Ratio della Giustizia, non frammentabile in erratiche e manipolabili rationes.

Alla memoria viva di tali principi, indelebilmente posti nella nostra Costituzione e nel Trattato dell’Unione europea, concorre l’Amministrare la Giustizia, anche con il contributo del prestigioso Foro di Torino, nonché l’esercizio, da parte delle Università, del fondamentale ufficio della παίδευσις (dell’educare, dell’istruire) intesi a realizzare l’idea di Giustizia, mezzo essenziale per la formazione dell’Uomo giusto e per la tenuta delle nostre Democrazie.

In tale direzione la Corte dei conti di Torino, nel corso del 2025 ma con un programma esteso all’anno in corso, ha promosso e accolto iniziative culturali intese a concorrere a realizzare l’obiettivo[9], niente affatto ovvio ma frutto di un continuo e rinnovato impegno, di mantenere viva la coscienza morale e la partecipazione consapevole alla vita collettiva dei cittadini della Repubblica.

Nel corso della sua lunga storia attraversata anche da profonde stagioni di riforma, la Corte dei conti ha sempre saputo mantenere saldo il proprio ruolo, garantendo ai cittadini il rispetto della legalità e l’uso corretto del denaro pubblico, presupposti essenziali per costruire i valori di libertà e uguaglianza nonché quei diritti inviolabili che i Costituenti hanno sancito nella nostra Carta costituzionale.

La Corte dei conti radicata nel territorio, in specie qui a Torino ove essa è stata istituita[10], prosegue responsabilmente nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo ad essa affidate dalla Carta costituzionale per far fronte alle sfide presenti e future sempre al servizio dei cittadini e nell’interesse delle Istituzioni, chiamate a un costante e vicendevole rispetto[11].

Grazie.


[1] Cfr. punto 25 della sintesi dei lavori dell’adunanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti tenutasi a Roma nelle date 27 – 28 gennaio 2026 in cui è stato deliberato di confermare quanto previsto dalla delibera n. 429 del 20 dicembre 2024, concernente le “Linee guida sullo svolgimento delle Cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario”.

[2] La Rassegna delle principali pronunce della Sezione include anche quelle pubblicate nella prima metà del mese di gennaio 2026 in quanto riferite a giudizi decisi nel 2025.

[3] F. Nietzsche, Die Geburt von Tragödie, Oder: Griechentum und Pessimismus, traduzione italiana di F. Masini, La nascita della tragedia ovvero Grecità e pessimismo, Roma 1980, p. 60.

[4] S. Mattarella, Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile, Palazzo del Quirinale, 19/12/2025 (II mandato).

[5] J. Ratzinger, L’Europa, la tradizione e l’etica in un mondo dominato dalla tecnica, Cernobbio, Villa d’Este 8 settembre 2001.

[6] J. Ratzinger, La necessità dell’Europa in mondo globalizzato, Conferenza alla Biblioteca del Senato, Sala Capitolare del Chiostro della Minerva, 13 maggio 2004.

[7] Platone, Leggi, XII, 957c.

[8] Così, F. Adorno, Il pensiero politico di Platone, Torino 1972, Introduzione, XXVIII.

[9] Seminario di studi: L’evoluzione della contabilità pubblica nell’Italia unita: norme e istituti, 28 marzo 2025, organizzato dalla Corte dei conti di Torino in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, V. Marcenò, M. Rosboch, S. Foà; Giornate della legalità: D. Stasio, A. Trocino, moderatrice V. Verdolini, In carcere, in fondo, stanno bene, 4 ottobre 2025, ore 15:00, Torino; T. Greco, G. Zagrebelsky, Perdono, Carità, Beneficenza, Accoglienza, non hanno nulla a che fare la giustizia terrena, dialogo a partire da un contributo video di Don. V. Colmegna, 4 ottobre 2025, ore 17:30, Torino; Visita didattica dell’istituto d’Adda di Varallo Sesia VC – classe 5 AFM Amministrazione Finanza e Marketing ex ragioneria, 21 maggio 2025.

[10] Legge 14 agosto 1862, n. 800.

[11] G. Carlino, Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, Roma, 24 febbraio 2026, Aula delle Sezioni riunite, in www.corteconti.it

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE

INAUGURAZIONE

DELL’ANNO GIUDIZIARIO

2026

Relazione del Presidente

Marco Pieroni

***

Quale Presidente della Sezione giurisdizionale e a nome dei magistrati assegnati alla Sezione, Consiglieri Luigi Gili, Giuseppe Maria Mezzapesa, Alessandra Olessina, Cristiano Baldi e Ivano Malpesi, saluto e ringrazio tutti i presenti: il Presidente della Regione Alberto Cirio, il Professore Filippo Vari, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il Prefetto Donato Giovanni Cafagna, il rappresentante del Questore di Torino, la rappresentante del Comune di Torino, Assessora Gabriella Nardelli, i rappresentanti delle Autonomie territoriali, l’Avvocato distrettuale dello Stato, Mauro Prinzivalli, i rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, gli Avvocati del foro privato, per il contributo fornito all’equilibrata evoluzione della giurisprudenza della Sezione, il rappresentante del Consiglio dell’ordine forense di Torino, le Forze dell’Ordine, per la collaborazione prestata, i Professori universitari oggi presenti e i rappresentanti del mondo universitario e di quello culturale, tutti i Colleghi della Corte, segnatamente la Procuratrice contabile regionale presso questa Sezione giurisdizionale, Presidente Fernanda Fraioli, il Presidente della Sezione del controllo Antonio Attanasio, il Presidente aggiunto alla Sezione di controllo Acheropita Mondera, i magistrati assegnati alla Procura regionale e alla Sezione di controllo per la Regione Piemonte, i Colleghi delle altre Magistrature e tutti gli altri partecipanti che, accogliendo l’invito ad assistere all’odierna cerimonia, hanno voluto attestare, con la loro presenza, l’attenzione per le funzioni svolte dal nostro Istituto.

Saluto il rappresentante dell’Associazione dei magistrati della Corte dei conti Presidente di Sezione Claudio Chiarenza.

Un saluto alla Presidente Maria Teresa Polito, che ha guidato la Sezione di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, e ai Professori Michele Rosboch e Sergio Foà, con i quali abbiamo organizzato un Seminario di studi su Autonomie territoriali e finanza pubblica che si terrà in quest’aula il prossimo 26 marzo 2026, alle ore 9:15.

Un ringraziamento speciale a tutti i collaboratori amministrativi della Sezione e della Corte per il loro essenziale ausilio.

Desidero, altresì, ricordare la nostra funzionaria Dottoressa Paola Balbo che è mancata nel corso del mese di gennaio.

***

Le ragioni dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

L’odierna cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario è il momento più significativo per la nostra Istituzione per dare conto ai cittadini delle modalità e dei risultati delle funzioni svolte (ai sensi degli artt. 100, secondo comma, e 103, secondo comma, Cost.) nell’anno trascorso per prevenire, individuare e contrastare i comportamenti illeciti produttivi di danno erariale che, come affermato dal Presidente della Repubblica e rimarcato dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino lo scorso 24 febbraio in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tenutasi a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “feriscono il bene collettivo”.

L’inaugurazione è, dunque, doveroso momento pubblico del redde rationem circa gli esiti della attività giurisdizionale svolta dalla Corte dei conti nell’anno 2025 perché “la giustizia è amministrata in nome del popolo” (art. 101, primo comma, Cost.) e ad esso deve responsabilmente darsi conto.

Il primario obiettivo della giurisdizione della Corte dei conti.

Primario obiettivo della giurisdizione intestata alla Corte dei conti è offrire ai cittadini la garanzia del rispetto della legalità e dell’uso corretto del denaro pubblico, presupposti essenziali per costruire i valori di libertà e uguaglianza, nonché quei diritti inviolabili della persona umana scolpiti nella Carta costituzionale ed espressamente evocati nel Trattato dell’Unione europea.

Va in questa sede ricordato che le due funzioni giurisdizionali e controllo assegnate alla Corte dei conti operano in stretta sinergia per rafforzare la funzione di stimolo negli amministratori pubblici circa la grave responsabilità del corretto amministrare (artt. 28 e 97, secondo comma, Cost.) nella gestione delle risorse che appartengono al popolo a garanzia: a) della rigorosa tenuta dei conti pubblici, così assicurando, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, il conseguimento degli interessi dell’equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico, anche a protezione delle nuove generazioni (artt. 97, primo comma, 81, primo comma, 119, primo comma, Cost.); b) del rispetto delle norme interposte in materia di coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.), di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, Cost.) degli enti che compongono la Repubblica (art. 114 Cost.).

Va qui ribadito che il modello istituzionale della Corte dei conti previsto in Costituzione attribuisce all’Istituto, unitamente alle funzioni di controllo e di garanzia da esercitare secondo il modello organizzatorio dell’ausiliarietà (art. 100, secondo comma, Cost.), funzioni proprie di Magistratura giudicante (art. 103, secondo comma, Cost.), intese, da un canto – su azione della Procura Requirente – ad intercettare le condotte illecite dannose con prevalente finalità reintegratoria, e, dall’altro, attraverso il valore conformativo delle proprie pronunce, ad indurre comportamenti gestori di sostanziale prevenzione dell’illecito erariale attraverso l’estensione dei principi affermati dalla Corte nelle proprie pronunce, anche oltre i casi di specie, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa e del buon andamento nell’impiego del pubblico denaro.

In questo senso, va evidenziata l’icastica metafora – evocata dal Presidente Guido Carlino (al quale rivolgo il saluto di tutti noi) nell’inaugurazione dell’anno giudiziario il 14 febbraio 2025 nell’Aula delle Sezioni Riunite in Roma – della Corte dei conti quale “bussola” che, nel territorio, orienta la Regione Piemonte e gli enti locali che ivi insistono, in funzione di prevenzione e contrasto delle deviazioni dai principi di legalità e del buon andamento.

In linea con i principi costituzionali di autonomia (art. 5 Cost.) e di sussidiarietà (art. 118 Cost.), il decreto-legge n. 174 del 2012 (conv., con mod. dalla legge n. 213/2012) ha sapientemente disegnato l’articolazione della Corte sul territorio.

 Nel mutato assetto del federalismo costituzionale, la Corte è stata significativamente qualificata quale Istituzione dello Stato-ordinamento e non già soltanto dello Stato-apparato, le cui funzioni, a seguito della riforma costituzionale di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, sono poste a presidio del rispetto delle norme interposte espressive di principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica» (Corte cost., sent. n. 39/2014).

La legge di riforma della Corte dei conti

Premessa.

Il breve spazio assegnato alla Relazione sull’inaugurazione dell’anno giudiziario per esporre[1] le novità normative intervenute nell’anno – in specie, riguardanti la Corte dei conti – non ne consente una esaustiva disamina; d’altro canto, la complessità dei sistemi giuridici multilivello, di cui quello vigente costituisce manifestazione, risulta, quanto al diritto contabile, in generale e al regime della responsabilità amministrativa, in particolare, connotato da un elevato tasso di instabilità, derivante ad extra (come si accennava nella Relazione dello scorso anno) dalla riforma della Governance europea dell’aprile 2024 e ad intra dai continui interventi del legislatore, quanto meno a far data dal decreto-legge n. 76 del 2020 (in particolare, art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), che ha introdotto il c.d. scudo erariale, in vista della dichiarata finalità di far fronte alle esigenze della cd. burocrazia difensiva e in ultima analisi di realizzare, al meglio, il principio costituzionale del buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.).

Le novità della legge n. 1 del 2026.

Nel delineato contesto, assume particolare rilevanza la legge 7 gennaio 2026, n. 1 “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.

Le novità normative introdotte dalla legge si riflettono in modo significativo sulle funzioni della Corte dei conti, che, anche nel quadro delle norme costituzionali e di diritto dell’Unione europea contenute nei trattati e nelle fonti di diritto derivato, costituiscono presidio fondamentale di garanzia e di tutela delle risorse pubbliche nel cointestato e coordinato esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali.

A conferma delle osservazioni già formulate dalla Corte dei conti in sede consultiva sui diversi testi di disegni di legge via via approvati (delib. n. 3/2025/CONS e n. 4/2024/CONS), il primo esame applicativo della nuova disciplina in tema di responsabilità evidenzia aporie e profili di non sicura razionalità amministrativa dell’intervento legislativo.

La discontinuità della legge n. 1 del 2026 rispetto alla stagione di riforme degli anni ’90.

Su di un piano ordinamentale, sia pure brevemente, non può, preliminarmente, non osservarsi che il senso complessivo della legge n. 1 del 2026 si pone in forte discontinuità con la stagione delle riforme degli anni ’90 (cfr. legge delega n. 421/1990) che hanno riguardato: a) la riforma della pubblica amministrazione attraverso la distinzione politica/amministrazione; b) il passaggio dal modulo organizzatorio del rapporto gerarchico al rapporto di direzione, e cioè dall’ordine alla direttiva; c) la marcata responsabilizzazione gestionale degli amministratori delle risorse finanziarie loro assegnate per il conseguimento degli obiettivi fissati dai vertici politici; d) la riforma del bilancio strettamente legata sotto il piano organizzativo a quella amministrativa in virtù della quale le unità elementari del bilancio (cd. per la decisione) sono articolate per centri di responsabilità, così dando evidenza al profilo del redde rationem e cioè alla fase gestionale nell’esercizio delle risorse di bilancio assegnate; e) la rimodulazione, attraverso la contrattazione collettiva, del sistema retributivo della dirigenza pubblica, segnatamente sotto il profilo delle componenti variabili dello stipendio, quali l’indennità di posizione e di risultato; f) la riforma della Corte dei conti che, con la legge n. 20 del 1994, ha introdotto una decisa riduzione della funzione del controllo preventivo su atti, impeditivo dell’efficacia degli stessi, per assegnare all’Istituto quella di un esteso controllo sulla gestione, così contenendo, il più possibile, il condizionamento tutorio della Corte, per valorizzare una moderna burocrazia e realizzare la migliore, efficiente, efficace ed economica gestione delle pubbliche risorse.

Le aporie della legge n. 1 del 2026.

Quanto, poi, in particolare, all’impatto delle nuove disposizioni della legge n. 1 del 2026, si rileva che le stesse appaiono più rivolte a marcatamente enfatizzare, sul piano strettamente soggettivo, l’introduzione di esimenti in caso di mala gestio degli amministratori danneggianti piuttosto che a garantire prioritariamente l’oggettivo conseguimento della bona gestio in mancanza di un sicuro automatismo tra abbassamento del carattere deterrente della natura risarcitoria propria della responsabilità erariale e realizzazione dell’auspicato obiettivo di garantire una maggiore efficienza e celerità dell’azione amministrativa.

Di qui il malcerto limen della responsabilità quale ragione di stimolo e non di disincentivo, cui la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024 (richiamando la più risalente sentenza n. 371/1998) intendeva fare riferimento nell’offrire al legislatore possibili ancoraggi di ragionevolezza nella nuova disciplina della responsabilità, comunque indefettibilmente incentrata sull’art. 28 della Costituzione.

Peraltro, l’idea di perseguire il miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della celerità, attraverso interventi circoscritti al regime della responsabilità erariale o comunque alle funzioni di controllo preventivo o anche “consultive” della Corte dei conti, di per sé, non può risultare sufficiente a conseguire l’effetto sperato, considerato che obiettivi quali il contrasto al cd. fenomeno della “paura della firma” debbono e possono essere conseguiti prioritariamente mediante la riduzione della complessità normativa (di cui, peraltro, soffrono anzitutto i comuni cittadini della Repubblica, i quali senza alcuna specializzazione professionale, sono inderogabilmente e rigorosamente chiamati a rispondere semplicemente per colpa lieve, si pensi al complesso intrico e all’elevato tecnicismo della legislazione fiscale, cui gli stessi cittadini si trovano responsabilmente a confrontarsi in funzione degli ineludibili adempimenti loro richiesti in qualità di contribuenti).

Sennonché, la non limpida formulazione di molte delle disposizioni introdotte dalla legge n. 1 del 2026 e l’insoddisfacente tecnica di intarsio normativo impiegato rischia di portare, paradossalmente, in una direzione opposta rispetto a quella voluta e auspicata dallo stesso legislatore.

Le modifiche del sistema della responsabilità amministrativa.

Innanzitutto, nel breve periodo, occorrerà attendere il consolidarsi della giurisprudenza della Corte dei conti sui nova introdotti in ognuna delle disposizioni di cui alla legge n. 1 del 2026 (ad esempio, e senza pretesa di esaustività delle questioni: a) sul perimetro applicativo della colpa grave tipizzata, b) sull’ “obbligo” dell’esercizio del potere riduttivo, c) sulla decorrenza del termine prescrizionale, d) sulla ricaduta delle nuove norme in ordine ai giudizi in corso in difetto di disciplina transitoria, e) sulla definizione di “buona fede” degli organi politici, f) sul nuovo concetto di “occultamento doloso”, g) sull’operatività del regime disciplinare connesso alla condanna del dirigente o del funzionario, anche in relazione all’impugnabilità o meno della misura sanzionatoria irrogata dalla Corte dei conti innanzi ad altra giurisdizione ovvero innanzi alla stessa Corte dei conti, h) sul regime dell’assicurazione contro i danni patrimoniali, alla ratio del litisconsorzio necessario disposto per l’impresa di assicurazione, disposizione (art. 2, comma 4-bis, della legge n. 20 del 1994, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1), che, sulla base del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, art. 19-quinquies, troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, i) sull’eventuale sussunzione del contenzioso innanzi alla Corte dei conti del rapporto privatistico assicurato/assicuratore, l) sulla latitudine delle esimenti riconducibili all’esito del controllo preventivo di legittimità, o al rilascio del “parere” o sulla portata del cd. silenzio assenso sulla “soluzione” proposta dall’amministrazione richiedente, m) sul rapporto della nuova disciplina con il rito abbreviato (art. 130 c.g.c.) o con la responsabilità operante, ad esempio, in materia sanitaria, di cui alla legge n. 24 del 2017).

Si tratta di questioni molto complesse che potranno anche comportare – fermo restando il tentativo di interpretazioni costituzionalmente orientate – non implausibili dubbi di legittimità costituzionale della nuova disciplina (eventualmente elevabili attraverso l’accesso in via incidentale alla Corte costituzionale) o di coerenza della stessa con diritto unionale (utilizzando, se del caso, lo strumento della pregiudiziale comunitaria).

La conseguenza dell’“incerto interpretare” non risolverà, quanto meno fino a decantazione delle linee interpretative anche nomofilattiche della giurisprudenza contabile, la “fatica dell’amministrare”, a cui il legislatore intende, ora, principalmente porre rimedio; anzi, l’effetto di sistema sull’ordinamento complessivamente considerato non potrà che risultare malfermo e di incerta definizione con riflessi sulla “imprevedibilità” applicativa delle nuove misure e, in ultima analisi, sull’effettività del conseguimento di un’amministrazione più efficiente, più efficace e più economica.

La ratio della riforma e la reale difficoltà del suo conseguimento.

Se la finalità, infatti, è quella di garantire una maggiore efficienza dell’amministrare, grazie al venir meno della cd. “paura della firma”, appare, però, ipotizzabile, per le ragioni dette, considerati i tempi – prevedibilmente non brevi – di stabilizzazione della giurisprudenza, ma già anticipate nei pareri resi dalla Corte dei conti, una compromissione non irrilevante proprio del principio del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, secondo comma, Cost.) per l’aggravarsi delle incertezze applicative delle nuove misure, nonché un possibile detrimento di altri rilevanti interessi costituzionali (quali quelli custoditi negli artt. 3 e 28 Cost., senza, peraltro, escludere possibili ricadute sul piano della copertura finanziaria – art. 81, terzo comma Cost. – a causa della fissazione della soglia obbligata di non risarcibilità del danno, ricadente così sulla fiscalità generale, ma senza previste compensazioni. D’altro canto la nozione di risarcimento si fonda sul binomio deminutio patrimonii–reintegrazione per equivalente; il risarcimento, dunque, è da correlare all’integralità del danno e non ad una sua mera porzione).

Alla luce di quanto precede, al Giudice del caso concreto incombe la grave responsabilità dell’interpretazione delle nuove norme che, attraverso le peculiarità dei casi oggetto di scrutinio, riveleranno profili talvolta “non visibili” a prima lettura; di qui anche un rilevante onere del giudicante, sopposto com’è solo alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) di dare applicazione alla nuova normativa, previo raffronto della stessa con i parametri costituzionali o eurounitari.

L’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 2 del 1994 introdotto dalla legge n. 1 del 2026.

Con riferimento all’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 2 del 1994, introdotto dalla legge n. 1 del 2026, peculiare e particolarmente evidente nei giudizi pervenuti all’esame della Sezione è la non irrilevante “dismisura”, per palese sproporzione, della riduzione edittale del danno risarcibile nella soglia massima del 30 per cento (ben oltre il noto criterio di equilibrio dell’ultra dimidium) fissata dal legislatore a carico del danneggiante e del 70 per cento a carico dei cittadini della Repubblica danneggiati, senza rimessione al giudice della causa di una valutazione riduttiva del danno caso per caso.

In questa sede vale evidenziare che la Corte, in sede consultiva (SSRR. n. 4/2024/CONS, punto 2.5.), aveva espressamente manifestato perplessità circa l’introduzione di un limite edittale della responsabilità, laddove osservava che: “[p]er le ragioni sovra esposte, dunque, un tetto potrebbe in linea astratta ipotizzarsi, in misura ragionevole e in coerenza con le previsioni già vigenti nell’ordinamento, avendo riguardo al valore economico-monetario del danno erariale risarcibile e, soprattutto, solo rispetto a specifiche categorie che potrebbero essere oggetto di tipizzazione in relazione alla particolare esposizione al rischio e comunque legate da rapporto di impiego, anche onorario, con la pubblica amministrazione;”.

Il parere proseguiva evidenziando che “deve lasciarsi […] immutata la responsabilità per l’intero danno per gli altri soggetti, escludendosi, in ogni caso, non solo le ipotesi in cui il danno sia stato cagionato con dolo o illecito arricchimento, ma anche quelle riguardanti risorse dell’Unione Europea – soggette all’obbligo di integrale recupero in base all’art. 325 TFUE – oppure imputabili a soggetti che abbiano beneficiato, a qualunque titolo, di fondi pubblici”.

Le Sezioni Riunite della Corte concludevano affermando che: “come già chiarito nel precedente parere [SSRR. n. 3/2024/CONS], le finalità della riforma potrebbero molto più efficacemente essere perseguite attraverso altri tipi di intervento normativo, in quella sede già analiticamente richiamati: fra questi, una disciplina del potere riduttivo, non vincolata a rigidi automatismi, né ancorata a limiti edittali, bensì disciplinata attraverso la previsione di criteri di esercizio e obblighi motivazionali anche in caso di mancata applicazione, nei termini esplicitati nel testo emendativo a quello in esame, in calce riportato.”

Orbene, proprio in relazione alla disposizione che introduce l’obbligo per il Giudice di riduzione del danno erariale non oltre la soglia fissa di un massimo del 30 per cento (precludendo al giudice di calibrare la misura in relazione alle caratteristiche del caso concreto, cfr. Corte cost. sent. n. 220/1995, punto 4 del diritto), l’“impedimento” all’intentio legis a conseguire una piena razionalità del sistema di sicuro raggiungimento della migliore modalità di efficienza amministrativa non può dirsi condizionato in via principale da difficoltà interpretative (peraltro, fisiologiche nell’attuazione di nuove norme, anche se nel caso di specie il vulnus di scarsa chiarezza del nuovo ordito normativo se non di oscurità dello stesso alla firmitas ordinamentale è particolarmente pervasivo) ma segnatamente proprio dal non ragionevole automatismo tra riduzione “certa” del regime della responsabilità e conseguimento “incerto”, oltre che non dimostrato, del sicuro operare del principio costituzionale di cui all’art. 97, secondo comma, Cost.

Tant’è, ad esempio, che nei lavori preparatori della legge non è dato rinvenire alcuna valutazione dell’impatto “certamente” o anche almeno “migliorativo” della misura introdotta, anche in relazione all’esperienza maturata nel periodo di vigenza del regime dello scudo erariale (che, rispetto a quello introdotto, costituiva evidente anticipazione), circa il conseguimento di una più razionale azione amministrativa da ricondurre alla mitigazione del modello di soggettiva attribuzione della responsabilità amministrativa.

L’ampliamento della funzione consultiva.

Si vuole qui anche rimarcare che la legge n. 1 del 2026 è intervenuta altresì sulla funzione consultiva, con la possibilità di esprimere pareri “anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)”. L’applicazione di tale disposizione non potrà tuttavia comportare una trasformazione della funzione consultiva in “consulenziale”, restando inibita qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con la posizione di neutralità, indipendenza e imparzialità che contraddistingue l’attività della Corte dei conti e che preclude a un magistrato di sostituirsi all’amministrazione, tant’è che il legislatore (anche sulla base dei rilievi evidenziati in sede consultiva dalle Sezioni Riunite della Corte, cfr. delibb. n. 3/2025/CONS e n. 4/2025/CONS), ha mutato l’originaria sintetica espressione “anche su fattispecie concrete” con la più coerente “anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete” (art. 2, comma 1, l. n. 1/2026; si vedano al riguardo, in prima applicazione della disposizione in materia consultiva, le recenti deliberazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna n. 14/2026/PAR, n. 15/2026 PAR, n. 16/2026/PAR depositate il 26 febbraio 2026).

Diversamente, si urterebbe contro il principio costituzionale dell’ausiliarietà assegnato dalla Costituzione alla Corte dei conti per modo che non può ammettersi una surroga della magistratura contabile nella risoluzione di quesiti gestionali in concreto, stante, altresì, la vigenza del principio di riserva di amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.).

Il cd. silenzio assenso nel caso di decorso del termine stabilito dalla legge per il controllo preventivo o per il rilascio del parere in ordine alla “soluzione” prospettata dall’ente richiedente.

Peculiare è disciplina del cd. silenzio assenso conseguente al decorso del termine stabilito dalla legge per il controllo preventivo o per il rilascio del parere in ordine alla “soluzione” prospettata dall’ente richiedente (art. 1, comma 1-ter della legge n. 20 del 1994 introdotto dalla legge n. 1 del 2026 e art. 2 della legge n. 1 del 2016).

In entrambi i casi, la valenza di automatica esenzione quale diretta conseguenza dell’eventuale silenzio della Corte nel controllo preventivo dell’atto o nel rilascio del parere diviene strumentale non alla garanzia di legalità finanziaria nell’attuazione dei programmi di spesa della p.a. o comunque riconducibili alla materia della contabilità pubblica ma, principalmente, quale mero e sterile (quanto meno ai fini del conseguimento del pubblico interesse alla corretta gestione delle pubbliche risorse) titolo di esonero dalla responsabilità amministrativa.

La delega legislativa.

Come evidenziato dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino, l’esigenza di correttivi, non solo formali della riforma appena introdotta, potrebbe emergere anche in sede di attuazione della delega legislativa, contenuta all’art. 3 della legge n. 1 del 2026, attinente soprattutto a profili organizzativi della Corte dei conti. Tanto più che i principi e i criteri di delega, come osservato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, necessitano di una interpretazione e attuazione nel pieno rispetto, non solo dell’art. 76 della Costituzione, ma anche dei principi costituzionali su cui si fondano l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni magistratuali dell’Istituto.

In questo contesto, la prevista fusione di sezioni, a livello sia centrale sia territoriale, sul piano organizzativo non dovrà incidere sull’autonomia funzionale interna della Corte, né compromettere l’indipendenza delle sue varie componenti. Le funzioni esercitate, pur se concepite in rapporto di reciproca complementarità, al comune fine di dare attuazione al principio di buon andamento, vanno tenute distinte in quanto diversi sono gli interessi immediatamente tutelati: quelle di controllo focalizzate su atti e su gestioni pubbliche nella loro dimensione oggettiva; quelle giurisdizionali su condotte e su comportamenti soggettivi di chi svolge l’attività di amministrazione. Deve, dunque, scongiurarsi ogni impropria commistione di tali funzioni, che possa pregiudicare gravemente l’imparzialità del giudice e quindi violare il principio del giusto processo e quello del giudice naturale precostituito per legge (artt. 111 e 25 Cost.).

Va, altresì, preservato il radicamento costituzionale della dimensione regionale nella distribuzione dei poteri pubblici e nella struttura della finanza pubblica: la Corte dei conti svolge una funzione di presidio unitario della legalità e della responsabilità amministrativa su tutto il territorio nazionale ed è solo la dimensione regionale che assicura l’uniformità del controllo, la razionale distribuzione delle competenze e la piena attuazione dell’autonomia regionale nei limiti previsti dalla Costituzione (artt. 5, 81, 117, 119 e 120 Cost.).

La giurisprudenza della Sezione: le principali pronunce[2].

L’attività della Sezione ha riguardato plurimi profili sia processuali che sostanziali del giudizio di responsabilità amministrativa, del giudizio di conto e di quello pensionistico.

I ristretti tempi assegnati mi impongono di riferire in modo sintetico sulle principali linee giurisprudenziali della Sezione, rinviando alla consultazione del repertorio (allegato alla Relazione orale) delle pronunce della Sezione pubblicate nell’anno.

(Sul sito internet della Corte dei conti regionale è anche consultabile una breve pubblicazione, predisposta dalla Sezione, illustrativa dei profili storici e artistici del Palazzo in cui ha ora sede la Corte dei conti per il Piemonte).

A) La Sezione ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione concernente la responsabilità del dipendente di una società a partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo degli enti pubblici partecipanti, per i danni cagionati al patrimonio della società stessa; in tal caso, i requisiti dell’“in house providing” e del controllo analogo vanno indagati in modo oggettivo, indipendentemente dalla qualificazione attribuita alla società dagli organi amministrativi o dall’ente controllante o anche in difetto di una loro formale qualificazione, dovendo prevalere la realtà di fatto e di diritto; d’altro canto, la deliberazione dell’organo amministrativo di una società che qualifichi la stessa come soggetta a controllo analogo ha natura meramente ricognitiva di uno stato di fatto o di diritto già sussistente, essendo dunque irrilevante ai fini del momento di determinazione della giurisdizione (sent. n. 296/2025).

B) In tema di rapporto di servizio, la Sezione ha affermato che è idonea a radicare la responsabilità contabile l’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale – che ben può essere un soggetto privato – e l’ente pubblico danneggiato; e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppur in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione. La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l’amministrazione o l’ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d’impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l’attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell’apparato organizzativo o nell’iter procedimentale dell’ente, sì da rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo; d’altro canto, si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono funzioni politiche e poteri autoritativi, ma anche, quando, nei limiti consentiti dall’ordinamento, si perseguono le finalità proprie dell’amministrazione pubblica mediante un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza che il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall’evento dannoso, verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento – pubblico o privato – nel quale si colloca la condotta produttiva del danno; nella specie, trova conferma la sussistenza del rapporto di servizio per tutti i convenuti, persone fisiche e giuridiche richiamando cospicua giurisprudenza in materia (sent. n. 295/2025).

C) Da segnalare la pronuncia in tema di “danno alla concorrenza”: esso non può ritenersi sussistente “in re ipsa” per il solo fatto, cioè, che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra più offerte, dovendosi provare, da parte dell’attore, che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un effettivo danno patrimoniale all’Ente pubblico; piuttosto, esso indica, in forma sintetica, il danno patrimoniale subìto dall’amministrazione pubblica per non aver conseguito il risparmio di spesa che sarebbe stato possibile ottenere mediante il confronto in gara tra più offerte, configurando un “danno da differenza” tra l’offerta economicamente realizzabile attraverso il rispetto delle regole concorrenziali e quella in concreto realizzata, nella specie, consistente in un minor risparmio non conseguito dall’amministrazione derivante dalla mancanza di confronto competitivo tra le imprese (sent. n. 9/2026).

D) Con una articolata pronuncia, la Sezione ha esaminato il cd. danno da disservizio.

In proposito, è stato ricordato che la giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato diverse tipologie di danno da disservizio:

1) il danno da disservizio in senso stretto, quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 43/2020 e Sez. III App. n. 159/2020);

2) il disservizio da riduzione d’efficienza (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. nn. 293/2019 e 528/2018);

3) il danno da disservizio per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all’accertamento dell’illecito erariale (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 8/2017 e Sez. I App. n. 523 del 2012);

4) il danno da disservizio da mancata resa del servizio (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. I App. n. 378/2023), tale per cui si ha rottura del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione della stessa (sent. n. 10/2026).

La fattispecie esaminata ha riguardato, in particolare, il danno da disservizio da esercizio “illecito di pubbliche funzioni”, definito anche come “danno da servizio apparente” o da “disservizio in senso ampio”, caratterizzato dall’interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini privati ed egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall’ordinamento, che interrompe il sinallagma funzionale con riferimento all’intera prestazione resa, la quale, per tale motivo, risulta “desostanziata” (sent. n. 10/2026).

In proposito, la Corte ha affrontato i seguenti profili:

i) il danno per cui può procedersi al ristoro non può essere individuato automaticamente in conseguenza della violazione di norme di legge o di condotte illecite, non configurandosi quale danno in re ipsa; esso va, dunque, adeguatamente e puntualmente provato; del resto, il giudice contabile è il giudice del danno, ovvero della deminutio patrimonii subita da un’amministrazione pubblica, sub specie tanto di maggiore spesa quanto di minore entrata, non della mera legittimità del provvedimento o liceità del comportamento del soggetto agente (sent. n. 10/2026);

ii) sotto il profilo della quantificazione del danno da disservizio conseguente all’”esercizio illecito di pubbliche funzioni”, il quantum costituisce un pregiudizio economico di difficile valutazione monetaria, a causa della sua intrinseca “diffusività”; per tali motivi, la determinazione del danno può avvenire anche con valutazione equitativa, ma sempre sulla base di criteri oggettivi e verificabili. Il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene, però, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il “se” della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il “quanto” della risarcibilità); in tema di disservizio conseguente all’”esercizio illecito di pubbliche funzioni”, due sono i presupposti che consentono l’impiego del criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice in esame: i) che vi sia la certezza sull’an, ossia sull’esistenza del danno, previa pertinente produzione di elementi di prova; ii) che vi possa essere incertezza oggettivamente non eliminabile sul quantum, ossia l’impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, non colmabili in alcun altro modo, se non attraverso il ricorso ad una valutazione equitativa (sent. n. 10/2026);

iii) in particolare, la Corte ha ritenuto non fondata l’azione della Procura contabile per danno da disservizio per asserita rottura del rapporto sinallagmatico, quantificato in citazione nell’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte a carico del convenuto, posto che, dagli atti e dalla documentazione versata in giudizio, le pur numerose e protratte irregolarità poste in essere dal medesimo convenuto nello svolgimento dell’attività lavorativa non sono tali da comprovare la ritenuta completa disutilità delle prestazioni lavorative effettuate dal convenuto definite “un non servizio” ed in misura tale da infrangere in toto e lungo l’intero arco temporale della presenza del convenuto in ufficio il sinallagma contrattuale, difettando la prova della certezza del danno non ricavabile nell’an sulla base di mere presunzioni, dovendo, piuttosto, essere fornita, da parte del requirente, la dimostrazione della stretta incidenza dell’attività, qualificata di “incuria”, sul rapporto di lavoro o, meglio, sull’inefficienza asseritamente “integrale” della prestazione lavorativa del convenuto per disutilità globale della stessa, per modo che l’intera prestazione resa ne risulterebbe “desostanziata” e quindi svuotata ab imis di ogni risultato utile, tanto più che il convenuto risulta aver svolto, per il periodo temporale di riferimento, anche mansioni diverse da quelle attinenti al settore demo-anagrafico oggetto di contestazione (sent. n. 10/2025).

E) in tema di responsabilità amministrativa per prestazioni rese con falso diploma, la Corte ha ritenuto che ai fini dell’accertamento della sussistenza del danno erariale debba valutarsi in concreto se detta prestazione comunque resa possa ritenersi in radice non utile, procedendosi poi, nel caso di ritenuta non disutilità della stessa, alla determinazione del quantum del danno erariale; se, infatti, deve ritenersi che l’Amministrazione non ha ottenuto, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto, laddove il dipendente pubblico fosse stato provvisto di valido diploma, va tuttavia esclusa una completa disutilità della prestazione resa ove quest’ultima sia correlata: i) a un non elevato livello di qualificazione delle mansioni svolte; ii) il prestatore fosse, comunque, provvisto di altro titolo professionale; in tale contesto, il giudice valuterà, ai fini dell’accertamento del danno da prestazione con falso diploma: a) l’an del vantaggio per la p.a.; b) nell’affermativa, e cioè acclarato il conseguimento del vantaggio per la p.a.,  il quantum dell’eventuale danno da ascrivere al convenuto ove in tutto o in parte bilanciato dall’utilità della prestazione effettuata, facendo ricorso a una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.); nella fattispecie, tenuto conto dell’esistenza di un titolo abilitante, sia pure diverso da quello prescritto, e della natura marginale delle mansioni svolte, il Collegio ha ritenuto equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, rispetto a quella attesa (con diverse modulazioni percentuali), riconoscendo, quindi, per il residuo l’utilità percepita dall’Amministrazione (sent. n. 4/2025).

F) In tema di nesso causale, la Sezione ha ritenuto che il criterio di valutazione di detto nesso non conduce ad una verità strettamente oggettiva ma rivela la ricostruzione fattuale che appaia la più coerente e motivata poiché fondata su argomentazioni solide e prive di evidenti contraddizioni sulla base del modello di ragionamento definito come preponderanza dell’evidenza o prevalenza relativa della probabilità; invero, la regola del “più probabile che non”, implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l’eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa; tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, abbia un grado di conferma logica superiore all’altra: sarebbe irrazionale, infatti, preferire l’ipotesi che è meno probabile dell’ipotesi inversa; in altri termini, l’affermazione della verità dell’enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l’autenticità – che confermano quell’ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. Laddove, poi, ricorrano plurimi enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, così configurandosi l’ipotesi di “multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice sia legittimato a scegliere come “vero” l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili; in tale contesto, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio più elastico della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti -, come predicato della maggiore o minore “congruità logica” dell’inferenza critica, valutazione rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme (sent. 4/2026).

 G) In tema di responsabilità medica, è stato ritenuto che non possa essere utilmente invocato, a discolpa del convenuto, l’aver fatto affidamento sulle valutazioni svolte da colleghi dell’équipe medica, dal momento che, come noto, in caso di cooperazione nell’attività medico-chirurgica, anche se svolta non contestualmente (la cd. responsabilità medica d’équipe in forma diacronica), “ogni sanitario – assumendo in quanto tale un obbligo di garanzia nei confronti del paziente – oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, non può esimersi dal conoscere l’attività svolta da altro collega, e perciò dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio a quegli errori evidenti e, come tali, rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio” (sent. n. 2/2025).

Con la stessa sentenza, la Corte ha evidenziato che nella quantificazione del danno da porre in concreto a carico del medico convenuto deve essere tenuta in adeguata considerazione la circostanza che l’attuale regime della responsabilità medica tende a conciliare la tutela del soggetto danneggiato con l’esigenza di non appesantire eccessivamente la condizione dell’autore dell’evento dannoso: ciò nel senso che la rilevanza e la centralità della colpa non costituisce più l’unico criterio di interpretazione di tale forma di responsabilità, poiché gli si deve affiancare quello del rischio che, almeno in parte, va fatto ricadere sull’Amministrazione danneggiata; ciò comporta, in altri termini, che non appare irragionevole ritenere insito, in un’attività di per sé rischiosa ma al contempo necessaria, l’accollo di una parte di rischio in capo a chi quell’attività organizza e gestisce, e dunque all’amministrazione di riferimento; a maggior ragione allorché, come nel caso di specie, siano riscontrabili carenze organizzative della struttura (impossibilità dell’effettuazione di R.M.N. nei fine settimana) che, se non rivestono certo efficacia scriminante, avrebbero comunque favorito e facilitato una più rapida e corretta diagnosi. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta la responsabilità erariale del convenuto, ma in applicazione del potere riduttivo dell’addebito di cui all’articolo 83 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, e valorizzando, in particolare, la non risultanza di precedenti disciplinari in capo al sanitario, la proporzionalità tra danno e rischi insiti nell’attività e retribuzione del convenuto,  nonché il concreto apporto causale riferibile alla medesima, il Collegio ritiene equo e ragionevole ridurre l’importo del danno del 50 per cento rispetto alla pretesa attorea (sent. n. 2/2025).

H) In ordine alla quantificazione del danno, la Sezione ha ritenuto che essa debba essere perimetrata secondo le regole della causalità giuridica, dovendosi tenere distinto il nesso eziologico tra comportamento ed evento, fonte della responsabilità, rispetto a quello inerente al rapporto evento–conseguenze dannose, necessario per imputare al danneggiante i danni strettamente derivanti dalla sua condotta; in sostanza, il danno rileva sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, sorretto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica come nell’ipotesi del danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana che si configura esclusivamente quale danno conseguenza del fatto lesivo, di cui è un elemento l’evento lesivo; talché, se sussistesse solo il fatto lesivo, ma non un danno-conseguenza, non vi sarebbe alcuna obbligazione risarcitoria (cfr. articoli 1223, 1226, 1227, comma secondo, e 2056 cod. civ.); ne discende che è compito del giudicante, una volta accertata, sul piano della causalità materiale, la responsabilità dell’autore della condotta illecita, procedere – eventualmente anche con criteri equitativi – alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all’evento di danno; nel caso di specie, in disparte la legittimità della condotta serbata dal Comune – di non proporre appello avverso la sentenza sfavorevole del Tar per illegittima occupazione di un terreno di proprietà privata, per quanto plausibile in considerazione della conduzione di trattative stragiudiziali per il bonario componimento della questione e tale da giustificare il ritardo nella scelta di procedere all’occupazione sanante -, cionondimeno è innegabile che essa ha determinato delle conseguenze dannose ulteriori e non strettamente collegabili alla condotta illecita della convenuta) (sent. n. 292/2025).

I) La Sezionesi è anche pronunciata sulla responsabilità di talune figure professionali in tema di appalto di lavori pubblici:

i) in materia di appalto, il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (“nudus minister“) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l’obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera appaltata al progetto sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica; ne consegue che non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente; sicché,  sul Direttore lavori grava, dunque, l’obbligo dell’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (sent. n. 4/2026);

ii) sussiste responsabilità per danno erariale a carico dei componenti della commissione di collaudo in corso d’opera (artt. 91, 92 e 96 r.d. 25 maggio 1895, n. 350) i quali abbiano omesso di adempiere l’obbligo di verificare la corrispondenza dei lavori in esecuzione con i dati del progetto, per modo che essi, ove avessero esercitato il controllo e sulla base della rispettiva scienza ed esperienza, non avrebbero potuto non accorgersi delle difformità e della malaccorta realizzazione del manufatto; sicché,  se è vero che la responsabilità principale della diligente esecuzione dei lavori sia da imputare alla Direzione lavori, cionondimeno la normativa sopra richiamata pone a carico dei collaudatori, nel caso di assegnazione del compito di collaudo, (segnatamente) in corso d’opera, l’obbligo e la cura di verificare che l’opera sia eseguita in perfetta regola di arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate (sent. n. 4/2026).

L) Quanto ad una fattispecie di danno contestata a funzionari prefettizi per non idonea vigilanza sul malfunzionamento degli Uffici di anagrafe, stato civile ed elettorale di un Comune, la Corte ne ha escluso la responsabilità risultando, in concreto, che gli stessi si sono attenuti nell’attività loro assegnata sulla base delle vigenti normative e circolari che disciplinano la materia, non potendosi surrogare detta attività di vigilanza con il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di legittimità, di regolarità e di correttezza dell’azione amministrativa (art. 147, comma 1, del TUEL) spettante ad organi dell’ente investiti dell’essenziale funzione di controllo interno loro intestata e qualificata da una più ampia e approfondita conoscenza dello svolgersi dell’azione amministrativa, nella specie, neppure compulsati dalla Procura contabile (sent. n. 10/2026).

M) Di interesse è anche la sentenza con la quale è stato affermato che la declaratoria di “non conformità” a norma delineata dall’ANAC nell’esercizio della peculiare funzione consultiva dalla medesima Autorità formulata ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 50 del 2016 (si vedano, ora, artt. 220 e 226 d.lgs. n. 36/2023) – che non assume valore di accertamento definitivo e vincolante circa illegittimità/illeceità dei provvedimenti dalla stessa Autorità sottoposti a vaglio – non configura danno in re ipsa, in quanto la dimostrazione della sussistenza del danno contestato rimane affidato alla puntuale e motivata dimostrazione da parte della Procura della Corte dei conti attrice; peraltro, secondo i principi consolidati della giurisprudenza contabile, il giudizio per responsabilità erariale è comunque autonomo da valutazioni, anche in punto di conformità a legge, formulate non solo dall’ANAC ma anche da altre autorità o istituzioni, quanto alla prospettabilità del danno erariale, nella specie consistente nel cd. danno alla concorrenza (sent. n. 9/2025).

N) In tema di giudizio di conto, è stato ritenuto che l’ambito di scrutinio riservato al pubblico ministero nel giudizio di conto va esteso anche al conto, per una duplice ragione: una di ordine logico, in quanto necessariamente intercorre un collegamento tra la relazione e il suo oggetto, sicché impedire che il pubblico ministero esamini il conto sul quale risulti incentrata la relazione del giudice designato equivale a svuotare di contenuto la relazione stessa; l’altra di ordine testuale, poiché “la relazione per l’esame del conto” […] è comunicata al pubblico ministero”(art. 147, c.4, c.g.c.) (sent. n. 53/2025).

Nell’occasione, la Corte ha anche rilevato che per la natura e l’identificazione del conto e della correlata parifica, vige un’ampia libertà della forma, segnatamente in materia di “parifica del conto”, sicché è da ritenere regolare il conto “munito di parifica” per apposizione di un visto, anche se non apposto puntualmente nell’apposita fincatura o casella del modello di conto firmato dall’agente contabile e anche senza specifiche motivazioni, essendo comunque necessario che esso risulti apposto dal funzionario investito formalmente dall’ente a svolgere la funzione di parificazione dei conti giudiziali (sent. n. 53/2025).

Dati numerici e statistici.

Dall’esame delle tabelle allegate risulta che la Sezione ha definito n. 259 giudizi in materia di contabilità pubblica, di cui n. 74 in materia di responsabilità amministrativa, n. 183 di conto e n. 2 rese di conto.

Per quanto riguarda il settore pensionistico si registra un aumento dei giudizi definiti, pari al 23% circa, infatti, i giudizi definiti con rito monocratico sono stati n. 54, portando così a n. 313 i giudizi totali definiti nell’anno.

Cospicuo è il numero di conti depositati presso la Segreteria della Sezione, n. 10.173, in aumento del 14% rispetto al 2024.

L’attività della Sezione ha interessato n. 1.082 conti definiti con pronuncia di discarico (circa il 19% del totale nazionale), n. 9.113 conti definiti con pronuncia di estinzione, oltre a n. 183 giudizi di conto per un totale di n. 10.378 di conti lavorati nel 2025 con un incremento rispetto al 2024 pari al 12%.

Indicatori di efficacia ed efficienza. Indici di ricambio e di smaltimento.

I risultati raggiunti dalla Sezione piemontese possono essere analizzati, sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, anche attraverso due indicatori:

  • l’indice di smaltimento che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all’ufficio, risultanti dalla somma tra pendenti e depositati.
  • l’indice di ricambio che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati nell’anno di riferimento;

L’indice di “smaltimento” è pari al 57% nell’ambito della responsabilità, al 46% nell’ambito della pensionistica, al 95% per i giudizi di conto, al 100% per i giudizi per resa di conto e istanza di parte, al 17% per attività sui conti giudiziali.

Dall’esame degli indici di smaltimento e di ricambio, si evidenzia che l’attività della Sezione nel corso del 2025 risulta sostanzialmente in linea con l’anno precedente, con un aumento nell’attività dei conti giudiziali che porta non solo a gestire il flusso delle sopravvenienze annuali ma anche alla diminuzione della giacenza iniziale.

La durata media dei processi.

La durata media del processo (media calcolata dalla data di apertura del giudizio alla data di deposito della sentenza), nell’ambito della responsabilità è pari a 8 mesi, registrando una leggera riduzione rispetto al 2024.

La durata media per la definizione dei processi pensionistici passa da 10 mesi nel 2024 a 9 mesi nel 2025.

Al riguardo, anche in relazione alla celerità nella definizione dei giudizi, occorre evidenziare che l’udienza di discussione dei nuovi ricorsi è stata, dai magistrati designati, fissata, secondo la vigente disciplina, di norma, alla prima udienza utile in calendario, cioè entro cinque (o al massimo sei) mesi dal deposito in Sezione dei ricorsi stessi, tenendo conto, a tal fine, del termine di 120 giorni che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la celebrazione dell’udienza (v., art. 155 c.g.c.).

Importi liquidati nelle sentenze di condanna.

Gli importi liquidati nelle sentenze di condanna, a seguito degli esiti dei processi, sono complessivamente pari a euro 34.477.653,49, oltre alla rivalutazione monetaria ove statuita in sentenza, di cui euro 320.926,70 liquidati a seguito di rito abbreviato ed euro 21.100,00 liquidati con rito monitorio.

Le sfide del momento presente: una conclusione.

Allargando l’angolo visuale del giurista anche agli ultimi gravissimi eventi geopolitici, non possiamo che constatare che il “mondo sia uscito dai cardini[3]”. Il modello democratico, faticosa conquista della civiltà occidentale, appare minacciato da Stati – ivi inclusi quelli che ritenevamo a noi più vicini – sempre più segnati da involuzioni autoritarie che, contro la storia e anche contro la loro storia, si propongono come modelli alternativi.

“La sfida per i sistemi democratici appare oggi derivare anche dal tentativo di ignorare e cancellare il confine tra libertà e arbitrio”[4].

A questo riguardo, riecheggia il grave interrogativo: “Non ha forse bisogno l’Europa […] di elementi correttivi a partire dalla sua grande tradizione e dalle grandi tradizioni etiche dell’umanità?[5]

E qual è la misura fondativa, il criterio di ragionevolezza intrinseca dello Stato di diritto che vale a mantenere un rigoroso limite tra “libertà e arbitrio”, se non la dignità della persona umana che è previa ad ogni agire politico, a qualsiasi giurisdizione statale[6]?

È proprio tale misura, la dignità della persona, appunto, che fonda la legge (νόμος) e anche la sua interpretazione: non è a caso – dice Platone, giocando sull’assonanza νος-νος[7]– che il nome legge si avvicina a quello d’intelletto[8].

Di qui l’attualità del discorso tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Marsiglia il 5 febbraio 2025 che già richiamammo nell’inaugurazione dello scorso anno.

La locuzione “Noi popoli” contenuta nel preambolo della Carta di San Francisco istitutiva delle Nazioni Unite evoca una profonda interiorizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo, della dignità e del valore della persona umana, dell’eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne delle nazioni grandi e piccole, a difesa dei quali i popoli delle Nazioni Unite si erigono; la salvaguardia di tali principi fondamentali costituisce la profonda Ratio della Giustizia, non frammentabile in erratiche e manipolabili rationes.

Alla memoria viva di tali principi, indelebilmente posti nella nostra Costituzione e nel Trattato dell’Unione europea, concorre l’Amministrare la Giustizia, anche con il contributo del prestigioso Foro di Torino, nonché l’esercizio, da parte delle Università, del fondamentale ufficio della παίδευσις (dell’educare, dell’istruire) intesi a realizzare l’idea di Giustizia, mezzo essenziale per la formazione dell’Uomo giusto e per la tenuta delle nostre Democrazie.

In tale direzione la Corte dei conti di Torino, nel corso del 2025 ma con un programma esteso all’anno in corso, ha promosso e accolto iniziative culturali intese a concorrere a realizzare l’obiettivo[9], niente affatto ovvio ma frutto di un continuo e rinnovato impegno, di mantenere viva la coscienza morale e la partecipazione consapevole alla vita collettiva dei cittadini della Repubblica.

Nel corso della sua lunga storia attraversata anche da profonde stagioni di riforma, la Corte dei conti ha sempre saputo mantenere saldo il proprio ruolo, garantendo ai cittadini il rispetto della legalità e l’uso corretto del denaro pubblico, presupposti essenziali per costruire i valori di libertà e uguaglianza nonché quei diritti inviolabili che i Costituenti hanno sancito nella nostra Carta costituzionale.

La Corte dei conti radicata nel territorio, in specie qui a Torino ove essa è stata istituita[10], prosegue responsabilmente nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo ad essa affidate dalla Carta costituzionale per far fronte alle sfide presenti e future sempre al servizio dei cittadini e nell’interesse delle Istituzioni, chiamate a un costante e vicendevole rispetto[11].

Grazie.


[1] Cfr. punto 25 della sintesi dei lavori dell’adunanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti tenutasi a Roma nelle date 27 – 28 gennaio 2026 in cui è stato deliberato di confermare quanto previsto dalla delibera n. 429 del 20 dicembre 2024, concernente le “Linee guida sullo svolgimento delle Cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario”.

[2] La Rassegna delle principali pronunce della Sezione include anche quelle pubblicate nella prima metà del mese di gennaio 2026 in quanto riferite a giudizi decisi nel 2025.

[3] F. Nietzsche, Die Geburt von Tragödie, Oder: Griechentum und Pessimismus, traduzione italiana di F. Masini, La nascita della tragedia ovvero Grecità e pessimismo, Roma 1980, p. 60.

[4] S. Mattarella, Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile, Palazzo del Quirinale, 19/12/2025 (II mandato).

[5] J. Ratzinger, L’Europa, la tradizione e l’etica in un mondo dominato dalla tecnica, Cernobbio, Villa d’Este 8 settembre 2001.

[6] J. Ratzinger, La necessità dell’Europa in mondo globalizzato, Conferenza alla Biblioteca del Senato, Sala Capitolare del Chiostro della Minerva, 13 maggio 2004.

[7] Platone, Leggi, XII, 957c.

[8] Così, F. Adorno, Il pensiero politico di Platone, Torino 1972, Introduzione, XXVIII.

[9] Seminario di studi: L’evoluzione della contabilità pubblica nell’Italia unita: norme e istituti, 28 marzo 2025, organizzato dalla Corte dei conti di Torino in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, V. Marcenò, M. Rosboch, S. Foà; Giornate della legalità: D. Stasio, A. Trocino, moderatrice V. Verdolini, In carcere, in fondo, stanno bene, 4 ottobre 2025, ore 15:00, Torino; T. Greco, G. Zagrebelsky, Perdono, Carità, Beneficenza, Accoglienza, non hanno nulla a che fare la giustizia terrena, dialogo a partire da un contributo video di Don. V. Colmegna, 4 ottobre 2025, ore 17:30, Torino; Visita didattica dell’istituto d’Adda di Varallo Sesia VC – classe 5 AFM Amministrazione Finanza e Marketing ex ragioneria, 21 maggio 2025.

[10] Legge 14 agosto 1862, n. 800.

[11] G. Carlino, Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, Roma, 24 febbraio 2026, Aula delle Sezioni riunite, in www.corteconti.it

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