Relazione del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino
Signor Presidente della Repubblica, è un autentico privilegio e motivo di grande onore per la Corte dei conti e per me darLe il benvenuto e porgerLe un deferente ossequio. La Sua presenza alle nostre cerimonie è sempre una sole’anno giudiziario 2026nne occasione che ci consente di esprimerLe sincera gratitudine per la Sua preziosa e costante guida al rispetto e alla promozione dei principi costituzionali che presidiano la tutela dei diritti individuali e collettivi di tutti i cittadini. Il mio saluto va alle Autorità civili, religiose e militari, ai colleghi di tutte le Magistrature, ai rappresentanti dell’Avvocatura pubblica e del libero foro, nonché alle personalità del mondo accademico e ai gentili ospiti, che ringrazio tutti per essere intervenuti. Rivolgo un saluto e un sentito ringraziamento ai componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti per la dedizione e la competenza con cui assolvono al proprio incarico, nonché a tutti i magistrati e al personale amministrativo per l’impegno, l’equilibrio e la professionalità che caratterizza lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
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L’odierna cerimonia segna un momento significativo per la nostra Istituzione, che svolge con fermezza e rigore le sue funzioni di controllo e di giurisdizione per prevenire, individuare e contrastare quei comportamenti illeciti che, come da Lei sapientemente affermato, Signor Presidente, “feriscono il bene collettivo”. Nel corso della sua lunga storia attraversata anche da profonde stagioni di riforma, la Corte dei conti ha sempre saputo mantenere saldo il proprio ruolo, garantendo ai cittadini il rispetto della legalità e l’uso corretto del denaro pubblico, presupposti essenziali per costruire i valori di libertà e uguaglianza nonché quei diritti inviolabili che i Costituenti scolpirono nella nostra Carta costituzionale. I forti elementi di incertezza del quadro macroeconomico internazionale, segnato da tensioni commerciali e dalla prosecuzione e accentuazione dei conflitti geopolitici, ci chiedono di rafforzare il tessuto economico nazionale e di avanzare con tenacia nel percorso di modernizzazione. Rispetto alle nuove priorità strategiche e agli obiettivi di crescita, su scala europea e nazionale, la tenuta dei conti pubblici e la disciplina di bilancio vanno conciliate con la coerenza delle scelte allocative delle risorse e con le aspettative di famiglie e imprese verso la stabilità, assicurando la robustezza dell’iter di risanamento e la sostenibilità del debito in un’ottica di lungo periodo.
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La recente entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, che incide in modo rilevante sulle funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, rende necessarie alcune considerazioni. L’applicazione risentirà inevitabilmente della formulazione non sempre univoca e puntuale delle nuove disposizioni, che presentano peraltro problemi di coordinamento fra di loro e con le norme previgenti, come era stato rilevato dalle Sezioni riunite in sede consultiva in occasione dell’esame del disegno di legge, poi approvato dal Parlamento.
Le Sezioni riunite hanno avuto modo di evidenziare come non risulti sempre agevole riconoscere l’aderenza delle suddette disposizioni legislative alla loro ratio legis che, stando anche a quanto dichiarato nei lavori preparatori, dovrebbe essere quella di incentivare il buon andamento e, quindi, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della celerità. Ciononostante, occorre comunque scorgere nelle nuove previsioni, anche per salvaguardarne l’armonia con l’ordinamento, soluzioni interpretative che valorizzino le ragioni di tutela dell’erario e della sana gestione finanziaria; tanto affinché, quanto meno nei limiti consentiti dal dettato normativo, si riesca a ricondurne il significato a un ragionevole livello di coerenza con i principi costituzionali. Questo, dunque, è l’asse portante che dovrà sostenere il percorso dell’interprete verso un’applicazione, costituzionalmente orientata, conforme alla ratio legis espressa, nonché tesa a limitare il più possibile divergenze esegetiche suscettibili di operare a discapito dell’uguaglianza e dell’uniformità di trattamento, cui invece l’ordinamento deve tendere. In ogni caso, è indubbio che questa Magistratura, nell’esercizio delle sue funzioni tanto giurisdizionali quanto di controllo, non potrà mai venir meno al ruolo assegnatole dalla Costituzione di garante indipendente della finanza pubblica contro ogni forma di cattiva gestione, di spreco o di danno all’erario e quindi alla collettività. È questo il codice genetico della nostra Corte, come concepito dai Padri costituenti e riportato chiaramente nel testo costituzionale che, malgrado lo scorrere del tempo, esprime principi tuttora fortemente sentiti nella comunità nazionale e capisaldi indispensabili del vivere civile. Mi sia consentito rammentare, nell’ottantesimo anniversario della nostra Repubblica, il rilievo costituzionale attribuito alla Corte dei conti come organo ausiliario del Parlamento nell’importante funzione del controllo finanziario, sostenuto da Costantino Mortati nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente, o anche le parole di Luigi Einaudi, che, esprimendosi in merito alla necessità di una previsione costituzionale volta ad “affermare nella maniera più chiara e precisa la funzione che la Corte dei conti è chiamata a svolgere”, sottolineava l’esigenza di assicurarne l’indipendenza “dal potere esecutivo”. In queste parole non può non trovarsi linfa per dissentire da talune argomentazioni che, ancorandosi a una supposta “paura della firma”, prospettano l’operato della Corte dei conti come un ostacolo all’agire della P.A. Tali posizioni palesano un atteggiamento di sostanziale indifferenza, se non di contrarietà, verso gli strumenti di tutela delle risorse pubbliche, la cui custodia e sana gestione assicurano allo Stato i mezzi indispensabili per svolgere le proprie funzioni e i propri servizi, per soddisfare i diritti dei cittadini e per rendere più prospera e forte la Repubblica. Dovrebbe essere chiaro a tutti, come lo era per i Padri costituenti, che la Corte dei conti costituisce imprescindibile presidio per l’attuazione di tali alti obiettivi. È evidente che la riscrittura delle funzioni della Corte, così come l’interpretazione delle disposizioni che le regolano, debbono sempre riferirsi e conformarsi ai principi costituzionali, in linea con esigenze di certezza del diritto, di ragionevolezza e di parità di trattamento. Tanto premesso, mi limiterò in questa sede, rinviando alle considerazioni già espresse dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, a evidenziare le aree di maggiore interesse oggetto della riforma e le questioni interpretative e applicative più rilevanti. Sul fronte della responsabilità erariale segnalo, in primo luogo, la difficoltà di coordinamento fra la definizione della colpa grave espressa dalla legge n. 1 del 2026 e quella enunciata dal Codice dei contratti pubblici, nell’art. 2, comma 3. La formulazione contenuta nel nuovo testo, diversamente da quest’ultima, pare incrementare, anziché ridurre, le incertezze interpretative. Attinge, infatti, alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati, il cui fondamento costituzionale è connesso all’esercizio indipendente della funzione giudiziaria (Corte cost., sent. n. 164/2017); nell’ambito della responsabilità erariale, invece, vengono in rilievo condotte dell’agente pubblico che, nello svolgimento di un’attività amministrativa procedimentalizzata, devono conformarsi ai principi del buon andamento. Auspico, poi, che la prevista presunzione di buona fede a favore dei titolari degli organi politici non ne provochi una deresponsabilizzazione e non crei conflittualità con i dirigenti e con i funzionari pubblici che, a causa dell’estensione della cd. esimente politica, potrebbero essere indotti a incrementare proprio quelle condotte di “burocrazia difensiva” contrarie al buon andamento della P.A., che la legge n. 1 del 2026 intende ridurre.
Quanto ai tetti alla responsabilità amministrativa, che sono estesi in maniera generale a tutti i soggetti convenuti per colpa grave, va rammentato che la sentenza n. 132 del 2024 della Corte costituzionale ha espresso perplessità sulla generalizzazione dei limiti massimi del risarcimento, atteso che resta a carico dell’amministrazione il quantum del danno che non può essere ristorato dal funzionario pubblico. La giurisprudenza è chiamata quindi a dover sciogliere diversi quesiti interpretativi, non essendo chiaro, ad esempio, l’ambito soggettivo di tali tetti, in particolare rispetto a coloro che, pur legati da rapporto di servizio con la P.A., non percepiscono alcuna retribuzione, come accade per i concessionari di opere pubbliche o i privati percettori di contribuzioni pubbliche. Così come dovrà ravvisarsi, ove possibile, un ragionevole coordinamento tra i tetti fissati nella legge n. 1/2026 e quelli previsti per il personale sanitario dall’art. 9 della legge n. 24/2017. Va poi verificato il perimetro di applicazione del rito abbreviato, il ricorso al quale, pur dimostratosi negli anni un utile strumento di deflazione del contenzioso contabile, potrebbe risultare disincentivato dalle nuove disposizioni. In tema di prescrizione, non appare coerente con l’ordinamento civilistico la norma della legge n. 1 del 2026, che ne fa decorrere il termine dalla data dell’evento dannoso a prescindere dalla conoscenza da parte della P.A. danneggiata; tale aspetto potrebbe comprimere gli spazi della giurisdizione contabile ed espandere quelli della giurisdizione civile che applica un regime meno favorevole, posto che dinanzi al giudice ordinario le obbligazioni risarcitorie sono solidali, i debiti si trasmettono agli eredi, non è applicabile il potere riduttivo e la prescrizione è più lunga. Sul fronte delle funzioni di controllo preventivo, il meccanismo della registrazione automatica per mero decorso del tempo, quasi una sorta di silenzio assenso, appare “eccentrico” rispetto alle funzioni magistratuali, in quanto elaborato per i procedimenti amministrativi a istanza di parte. Esso rischia di compromettere l’efficacia e la credibilità del controllo preventivo, di cui già parlava Costantino Mortati in Assemblea costituente, laddove ne sottolineava le peculiarità e potenzialità, evidenziando come “Tale controllo non si risolve soltanto in atti annullati o dichiarati illegittimi, ma anche in una mancata emanazione di provvedimenti contrari alle disposizioni di legge”. Il meccanismo del “silenzio assenso”, infatti, comporta l’esonero da responsabilità per gli atti sottoposti a controllo e per quelli che ne costituiscono il presupposto logico e giuridico, pur in assenza di qualsiasi vaglio magistratuale. A tale stregua, il controllo preventivo, costituzionalmente previsto a garanzia del buon andamento a tutela della Repubblica, rischia di degradare a mero strumento di impunità per funzionari gravemente negligenti. Sono confidente, tuttavia, che le distorsioni potenzialmente derivabili da una previsione normativa così critica possano essere superate in sede applicativa, in considerazione, da un lato, di un esercizio del controllo preventivo da parte degli Uffici competenti, rigoroso e tempestivo, come del resto è sempre stato; dall’altro, di una funzione giurisdizionale che, nella applicazione delle nuove norme, possa avere uno sviluppo coerente con la natura dell’istituto della responsabilità amministrativa e il suo ruolo costituzionale, ovvero a servizio del buon andamento dell’azione amministrativa. La legge n. 1 del 2026 è intervenuta altresì sulla funzione consultiva, con la possibilità di esprimere pareri “anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)”. L’applicazione di tale disposizione non potrà tuttavia mai comportare una trasformazione della funzione consultiva in “consulenziale”, restando inibita qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con la posizione di neutralità, indipendenza e imparzialità che contraddistingue l’attività della Corte dei conti e che preclude a un magistrato di sostituirsi all’amministrazione. In relazione alla previsione che sancisce l’esimente in caso di mancata espressione del parere nel termine di trenta giorni, valgono le medesime considerazioni svolte in merito alla analoga disposizione introdotta con riferimento al controllo preventivo, atteso che, anche in questo contesto, riconoscere la formazione del silenzio assenso, in mancanza di un’effettiva pronuncia, sminuisce il significato stesso delle funzioni della Corte e, soprattutto, espone a rischi notevoli il pubblico erario, creando ampi spazi di esonero da responsabilità. Desidero richiamare, inoltre, le numerose questioni interpretative che stanno intensamente occupando le Sezioni giurisdizionali, derivanti dall’applicazione delle norme della legge n. 1 del 2026 ai procedimenti in corso, inclusi quelli in cui è stata resa sentenza non ancora passata in giudicato; ciò può determinare disparità di trattamento fra i cittadini, anche per la mancata previsione di una norma transitoria necessaria per disciplinare il percorso procedurale applicabile. In ogni caso, la Corte dei conti, rispettosa delle prerogative del legislatore consacrate nell’art. 101 della Costituzione, intende svolgere le proprie funzioni, così come modificate dalla legge n. 1 del 2026, assicurandone la puntuale e costante attuazione alla luce dei principi costituzionali. Auspico, tuttavia, una possibile riformulazione di talune disposizioni, al fine di garantire un’effettiva incentivazione del buon andamento e, quindi, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa. L’esigenza di correttivi, non solo formali, potrebbe emergere anche in sede di attuazione della delega legislativa, contenuta all’art. 3 della legge n. 1 del 2026, attinente soprattutto a profili organizzativi della Corte dei conti. Tanto più che i principi e i criteri di delega, come osservato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, necessitano di una interpretazione e attuazione nel pieno rispetto non solo dell’art. 76 della Costituzione, ma anche dei principi costituzionali su cui si fondano l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni magistratuali dell’Istituto. In questo contesto, la prevista fusione di sezioni, a livello sia centrale sia territoriale, sul piano organizzativo non dovrà incidere sull’autonomia funzionale interna della Corte, né compromettere l’indipendenza delle sue varie componenti. Le funzioni esercitate, pur se concepite in rapporto di reciproca complementarità, al comune fine di dare attuazione al principio di buon andamento, vanno tenute distinte in quanto diversi sono gli interessi immediatamente tutelati: quelle di controllo focalizzate su atti e su gestioni pubbliche nella loro dimensione oggettiva; quelle giurisdizionali su condotte e su comportamenti soggettivi di chi svolge l’attività di amministrazione. Deve, dunque, scongiurarsi ogni impropria commistione di tali funzioni, che possa pregiudicare gravemente l’imparzialità del giudice e quindi violare il principio del giusto processo e quello del giudice naturale precostituito per legge (artt. 111 e 25 Cost.). Occorre considerare, inoltre, il radicamento costituzionale della dimensione regionale nella distribuzione dei poteri pubblici e nella struttura della finanza pubblica: la Corte dei conti svolge una funzione di presidio unitario della legalità e della responsabilità amministrativa su tutto il territorio nazionale ed è solo la dimensione regionale che assicura l’uniformità del controllo, la razionale distribuzione delle competenze e la piena attuazione dell’autonomia regionale nei limiti previsti dalla Costituzione (artt. 5, 81, 117, 119 e 120 Cost.). Con riferimento alle procure, l’attuazione della delega dovrebbe escludere il rischio della costituzione di una struttura gerarchica rigida tale da compromettere l’autonomia del requirente, sovrapponendo logiche organizzative verticali a una funzione che, per sua natura, deve restare sottratta a condizionamenti esterni e interni nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza della funzione svolta (art. 108, comma 2, Cost.). Merita attenzione anche la disciplina del controllo concomitante, sempre più oggetto di interesse da parte delle altre Istituzioni Superiori di controllo (ISC), che se dovrà potersi attivare su richiesta delle Camere, del Governo o dell’amministrazione interessata, non potrà anche non continuare a rappresentare uno strumento di pieno esercizio di una funzione autonoma a garanzia delle risorse pubbliche, così come previsto dall’art. 100, comma 2, della Costituzione. Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi, non può che valutarsi con favore, perché conforme all’indefettibile principio di reciproca fiducia tra le Istituzioni, il fatto che il Governo abbia ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro paritetico informale, con il compito di redigerne le bozze. Sugli stessi decreti dovranno in ogni caso pronunciarsi le Sezioni riunite della Corte dei conti, trattandosi di materia per la quale l’ordinamento prevede il necessario parere, come del resto accaduto in occasione dell’approvazione del Codice della giustizia contabile.
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I risultati raggiunti e le osservazioni emerse dalle attività della Corte dei conti nell’anno appena trascorso sono dettagliatamente illustrati nella Relazione scritta che presentiamo oggi, corredata da prospetti statistici da cui è agilmente rilevabile la notevole entità del lavoro svolto nell’esercizio di tutte le funzioni, sempre nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Condivido in questa sede alcune considerazioni di carattere generale, offrendo alle Istituzioni e ai cittadini gli strumenti di analisi delle attività svolte dalla magistratura contabile. Le attività di controllo, giurisdizionale e consultiva esercitate dalla Corte dei conti sono chiamate a far sì che le risorse della comunità siano utilizzate in modo equo e responsabile, evitando gli scogli della cattiva gestione. Ogni cittadino, famiglia, impresa che contribuisce al bilancio dello Stato ha il diritto di sapere che il proprio denaro è gestito con la massima trasparenza e cura. Questa finalità è perseguita dalla Corte, innanzitutto, attraverso il controllo preventivo di legittimità, svolto a garanzia della piena conformità alle disposizioni normative dei provvedimenti con cui opera la pubblica amministrazione. Ormai, da qualche anno, si assiste a un’evoluzione, rilevata anche dalla dottrina, intesa a concepire sempre più l’esercizio di questa funzione quale presidio della legalità finanziaria e, quindi, non già della sola legittimità formale. Al riguardo, il peso sempre maggiore assunto dalle registrazioni con osservazioni conferma l’interlocuzione costante con le amministrazioni e il proficuo dialogo teso a valorizzare anche la capacità di indurre, con sempre maggiore frequenza, doverose misure di autotutela, volte a rimuovere le irregolarità e a ripristinare una situazione di legalità, formale e sostanziale. C’è dunque da augurarsi che sull’attuale linea di tendenza che interpreta il controllo preventivo di legittimità anche quale funzione conformativa dell’azione amministrativa non vada a incidere l’applicazione concreta del nuovo assetto normativo, caratterizzato, oltre che dall’ampliamento di tale tipologia di controllo, anche, come già ricordato, dal meccanismo del silenzio assenso e da ricorrenti esimenti.
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Con il controllo sulla gestione si accertano, in contraddittorio con le amministrazioni, ritardi e anomalie nell’azione amministrativa, consentendo l’adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere le disfunzioni rilevate. L’attenzione della Corte si è concentrata in gran parte sulla realizzazione dei progetti di investimento, finanziati quasi interamente con le risorse del PNRR, attraverso un’attività a carattere corale che, svolta anche su base regionale, assicura la prossimità alle realtà territoriali nel rispetto delle diverse specificità. Adottare pronunce tempestive circa irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi e dai tempi di attuazione è la finalità anche del controllo concomitante, che svolge una funzione propulsiva, dichiaratamente acceleratoria degli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale (a esclusione di quelli previsti dal PNRR e dal PNC). Anche nel 2025, le amministrazioni, stimolate con specifiche raccomandazioni, hanno attivato percorsi autocorrettivi nell’ottica di una moderna e costruttiva forma di controllo “in tempo reale”. La continua interlocuzione, intesa all’attività di prevenzione e di stimolo a comportamenti virtuosi e alla sana gestione finanziaria, è, altresì, una connotazione propria della funzione di controllo sulla gestione degli enti destinatari di contributi pubblici ordinari, coinvolti anch’essi nell’obiettivo del rilancio economico del Paese. Insostituibile è, inoltre, il ruolo svolto dalla Corte dei conti, e intensificatosi lo scorso anno, a contrasto di utilizzi impropri dei fondi unionali gestiti nei territori, in applicazione del sistema di tutele previsto dall’art. 287 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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Nel quadro dell’attività ausiliaria nei confronti del Parlamento, la Corte si è espressa attraverso audizioni, memorie, referti, per fornire alle Camere una visione unitaria del ciclo annuale dei controlli e una valutazione più ampia possibile dei conti della finanza pubblica, evidenziando i progressi registrati, i traguardi raggiunti nella programmazione annuale e le aree di attività che meritano un maggior impegno o l’individuazione di misure correttive. In un contesto ordinamentale caratterizzato da una pluralità di livelli di governo territoriale, ciascuno dotato di propria autonomia finanziaria e, conseguentemente, titolare della gestione di risorse finanziarie pubbliche, la Corte dei conti, anche attraverso le Sezioni regionali di controllo, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l’equilibrio complessivo dei bilanci e la sostenibilità dell’indebitamento, nella prospettiva di consentire il rispetto degli obiettivi programmatici concordati in sede europea. All’attività di controllo si accompagna la funzione consultiva svolta dalla Corte con la resa dei pareri a favore delle Autonomie locali. La coerenza dei processi di controllo e l’attuazione omogenea dell’impianto normativo che disciplina la gestione finanziaria sono assicurate dalla nomofilachia, svolta dalla Corte dei conti in modo efficiente e strutturato. Si tratta di un’attività cruciale di orientamento e coordinamento, volta a garantire il principio di uguaglianza, evitando disparità nell’interpretazione del dettato della legge e stabilendo principi giuridici di particolare importanza a garanzia della certezza del diritto.
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La Corte dei conti vigila per prevenire i danni, ma anche per intervenire e per responsabilizzare chiunque pregiudichi, con condotte illecite, l’integrità del pubblico erario. Intercettando comportamenti non rispettosi delle regole, la Corte contrasta occasioni foriere di danno e impedisce che queste ultime possano distorcere opportunità di crescita e di benessere, danneggiando la comunità. L’istituto della responsabilità amministrativa è un formidabile strumento di tutela dell’interesse della collettività e dei singoli, rispetto alla deviazione di risorse da destinare all’erogazione di servizi pubblici efficienti. Anche nel 2025 ha operato il cosiddetto “scudo erariale”, che ha circoscritto alle sole ipotesi dolose e alle fattispecie di colpa grave omissiva (con esclusione di quelle attive) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. Come noto, trattasi di una disciplina emergenziale, volta a superare i presunti rallentamenti della macchina amministrativa dovuti a una ritenuta “paura dell’amministrare” che il legislatore ha inteso scongiurare nel periodo pandemico, prorogandone gli effetti per diverse annualità. Va sottolineato che, dopo quasi sei anni di scudo erariale, non vi è alcuna evidenza di benefici in termini di celerità ed efficienza determinati da detta misura. È ovvio, infatti, che soltanto riforme strutturali sono davvero in grado di migliorare la funzionalità della pubblica amministrazione.
Tra i giudizi di responsabilità è emerso un aumento delle fattispecie di danno riguardanti condotte dolose di distrazione dei contributi e dei finanziamenti pubblici, di provenienza unionale, statale e regionale, anche a valere su fondi PNRR. Si tratta, nello specifico, dello sviamento, da parte di privati, dalle finalità per le quali erano stati erogati i finanziamenti, configurando spesso profili di corruzione e incidendo anche sugli obblighi dell’Italia nei confronti dell’Unione europea. Un sempre maggiore impegno, articolato e diffuso sul territorio, ha riguardato il fronte dei conti giudiziali, che concerne l’esame delle singole gestioni degli agenti contabili responsabili della custodia dei beni e del maneggio del denaro pubblico. Merita di essere rimarcata la funzione anche di impatto sociale svolta dalla Corte in materia pensionistica, che testimonia il suo tratto caratteristico di vicinanza ai cittadini. L’attività giurisprudenziale della Corte ha contribuito a orientare il nuovo sistema pensionistico, portando alla riduzione del numero delle istanze presentate alla magistratura contabile, limitate ormai a questioni di diritto particolarmente impegnative. Tra gli altri giudizi di competenza della Corte dei conti quello a istanza di parte costituisce uno strumento di cui gli enti dispongono per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive.
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Malgrado il quadro geopolitico difficile, la Corte ha ampliato le interazioni con istituzioni omologhe e con organismi internazionali; ha intessuto nuovi rapporti e consolidato iniziative di cooperazione anche in contesti bilaterali. Tanto apporta un valore aggiunto in termini di dialogo innovativo e costruttivo, scambio di esperienze e condivisione di buone prassi. In particolare, attiva è stata la partecipazione nei contesti multilaterali e associativi, quali EUROSAI, ove ricopre il ruolo di membro dell’organo di governo, e INTOSAI, nel quale significativo è stato l’apporto del nostro Istituto sul tema dell’uso dell’intelligenza artificiale quale strumento fondamentale di efficientamento del controllo, nonché nella neocostituita JURISAI, organizzazione che riunisce le ISC con funzioni giurisdizionali.
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La complementarità e l’inscindibilità delle molteplici funzioni della Corte dei conti richiedono formazione multidisciplinare, costante nel tempo, altamente specializzata, assicurata dal “Polo culturale” della Corte dei conti. Oltre a curare la formazione e il continuo aggiornamento, la Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini”, svolge attività di ricerca scientifica su materie di contabilità pubblica, anche attraverso raccordi con la Biblioteca “Antonino De Stefano”, punto di riferimento specializzato per le necessità di studio e documentazione nelle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, e con il Servizio Massimario e Rivista che grazie alla massimazione di sentenze, deliberazioni e determinazioni e alla pubblicazione di contributi dottrinari fornisce un prezioso strumento di lavoro.
L’offerta formativa è intensificata anche dalla piena operatività del protocollo d’intesa stipulato lo scorso anno con la Scuola Superiore della Magistratura. *** Al passo con l’evoluzione delle tecnologie, la Corte dei conti ha proseguito, anche nel 2025, l’inarrestabile percorso di innovazione e trasformazione digitale, nella consapevolezza del suo carattere ormai imprescindibile per la realizzazione degli obiettivi di efficienza sottesi all’esercizio delle funzioni istituzionali. Rientrano, tra queste, diverse sperimentazioni di intelligenza artificiale, intese a fornire strumenti di supporto alle Sezioni giurisdizionali, in linea con quanto disposto dalla recente normativa, e a quelle di controllo, come ad esempio i modelli linguistici, basati su algoritmi predittivi, capaci di stimare il rischio di insorgenza di crisi finanziarie e di prevedere situazioni di dissesto, così da indurre tempestive misure correttive, rafforzando la capacità di prevenzione e di ausilio agli enti.
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Il nostro impegno, Signor Presidente, non è mai stato solo tecnico: è una cura profonda per il futuro del Paese. Nell’assolvimento delle nostre funzioni, non guardiamo solo ai numeri. Guardiamo alle scuole, agli ospedali, alle infrastrutture. Guardiamo al benessere collettivo, al sogno di una Nazione libera dagli sprechi e dalle inefficienze; guardiamo a una giustizia che, come ci ha ricordato Papa Leone XIV nel corso del Giubileo degli operatori di giustizia, “si rende concreta quando tende verso gli altri”, assicurando “a ciascuno quanto gli è dovuto” e promuovendo “l’uguaglianza nella dignità e nelle opportunità”. Signor Presidente della Repubblica, concludo rinnovando il ringraziamento mio e dell’intera Corte di conti per la Sua presenza, che ci incoraggia a proseguire nel lungo percorso istituzionale maturato nel tempo e a far fronte alle sfide presenti e future con fiducia, con rinnovata responsabilità comune e senso di prospettiva, sempre al servizio dei cittadini e nell’interesse delle Istituzioni, chiamate a un costante e vicendevole rispetto.
Intervento del Procuratore Generale, Pio Silvestri
Signor Presidente della Repubblica,
esprimo, anche a nome di tutti i magistrati del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, espressioni di sentita deferenza e gratitudine per la Sua presenza che onora e illustra questa cerimonia officiata in un momento storico caratterizzato da importanti innovazioni riguardanti la magistratura contabile. Ringrazio sentitamente Sua Eminenza, saluto cordialmente tutte le Autorità, gli illustri ospiti e quanti ci seguono in diretta televisiva o in streaming. Il contesto internazionale e i complessi scenari geopolitici, che riguardano anche l’Occidente, esigono, tra l’altro, la necessità di una continua attenzione alla corretta ed equilibrata gestione delle risorse pubbliche; perciò, essenziale, nel nostro Paese, è il ruolo della Corte dei conti che esercita le sue plurime funzioni nell’interesse dello Stato comunità vale a dire dei cittadini contribuenti. Questo obiettivo, che è anche impegno morale, dovrà guidare l’azione dei magistrati nell’adempimento della nuova legge (la n.1 del 2026) che, fin dall’entrata in vigore, modifica, e non poco, le attività della magistratura contabile incisa, anche sul piano organizzativo, dal lavoro di attuazione della delega legislativa prevista dalla stessa legge di riforma. È innanzitutto necessario attendere che affinati approdi giurisprudenziali consentano di risolvere i plurimi problemi interpretativi posti dalle nuove norme sia all’esercizio della funzione di controllo che di quella giurisdizionale.
Contestualmente la partecipazione dei magistrati contabili al gruppo di lavoro chiamato a redigere i decreti delegati potrà, auspicabilmente, contribuire a risolvere i problemi già emersi nella fase dell’iter parlamentare e segnalati dalle Sezioni Riunite con i pareri n. 3/24 e n. 4/25. Mi riferisco, per il loro rilevante impatto a livello sistemico, al delineato esercizio unitario delle funzioni di controllo e giurisdizionali che porrebbe evidenti e continui problemi di incompatibilità e all’organizzazione gerarchica dell’Ufficio del Pubblico Ministero che si pone in contrasto con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza e che va ben oltre il rafforzamento dei poteri di coordinamento del Procuratore generale, già previsti dall’art. 12 del codice di giustizia contabile. Parimenti preoccupante è la previsione di una separazione delle funzioni, se non addirittura delle carriere, tra magistrati giudicanti e requirenti, che comporterebbe seri problemi di carattere ordinamentale, oltreché organizzativi, atteso che l’intervento riguarderebbe, ad organico vigente, poco più di cento pubblici ministeri su un totale di seicentotrenta magistrati[i]. Ritengo, al contrario, che, nell’ottica di una Pubblica Amministrazione orientata al risultato, dovrà essere ancora di più innervata l’esperienza, ormai trentennale, dell’articolazione regionale delle tre funzioni – di controllo, giurisdizionali e requirenti – quale migliore garanzia per il più efficace perseguimento dei compiti che la Costituzione ci assegna per il contrasto ai fenomeni di mala gestio che comportano sprechi e inefficienze nella gestione delle risorse necessarie al soddisfacimento degli interessi della comunità nazionale. La scelta legislativa di porre, nei casi di colpa grave, un tetto, assai contenuto, al risarcimento del danno, con negativi effetti sulla portata deterrente dell’azione di responsabilità, dovrà indurre i magistrati del pubblico ministero a raddoppiare gli sforzi per far sì che le attività istruttorie possano comunque rappresentare, per gli amministratori pubblici, un mezzo di ausilio nel perseguimento dei fini istituzionali, consentendo di apprezzare discrasie che si possono risolvere con l’adozione di provvedimenti di autocorrezione. In ogni caso l’approvazione della riforma, auspicata dal legislatore per combattere la “burocrazia difensiva”, non deve far dimenticare che la Pubblica Amministrazione necessita di un rinnovato impegno per la migliore selezione e formazione di funzionari e dirigenti che operano in un quadro normativo multilivello, spesso caotico e con risorse non sempre adeguate al fabbisogno. Per questo la riforma e il nuovo assetto dell’Istituto, che si rivelerà al termine dell’approvazione dei decreti delegati, inducono anche noi magistrati a rafforzare l’impegno nella formazione e nella diuturna applicazione al lavoro, rifuggendo quelle che, già in altre occasioni, ho definito le fascinazioni del protagonismo. Oggi più che mai è necessario il rispetto tra le Istituzioni e il costante riferimento ai valori costituzionali; la magistratura intera può godere della fiducia dei cittadini solo lavorando con scienza e coscienza in modo da assicurare il rispetto assoluto del canone dell’imparzialità che dà concretezza al prestigio dell’ordine giudiziario e alla credibilità che esso deve conservare per legittimare, dinanzi alla pubblica opinione, l’esercizio, indipendente e autonomo, della giurisdizione come funzione essenziale dello Stato di diritto. Per perseguire questi obiettivi, l’Ufficio della Procura generale, nell’esercizio dei poteri di coordinamento previsti dal codice di giustizia contabile, è impegnato – con la stipula di protocolli d’intesa, con l’organizzazione di giornate formative con la Guardia di Finanza e con l’implementazione del Servizio Studi – a supportare tutti i magistrati del pubblico ministero affinché la loro azione sia, come sempre, svolta nel rispetto del lavoro di chi amministra la cosa pubblica, assicurando un’istruttoria pienamente rispettosa delle garanzie processuali, tesa alla ricerca di tutti gli elementi di prova e alla piena e doverosa valutazione delle ragioni della controparte, come vuole la cultura della giurisdizione che deve permeare i magistrati di ogni ordine e grado.
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Nella relazione scritta, cui faccio rinvio, è illustrata l’attività svolta nell’anno appena trascorso, caratterizzata, come nei precedenti, dalla ricezione da parte delle Procure regionali di numerosissime denunce di danno per un totale di 48.505. Il maggior numero di segnalazioni è pervenuto dalle pubbliche amministrazioni, dai privati e dall’autorità giudiziaria[ii] fronte del totale indicato sono stati adottati 20.184 provvedimenti di archiviazione immediata[iii]
3. Il numero così elevato di denunce, in aumento rispetto al 2024, è l’evidente dimostrazione che le Procure regionali sono percepite dai cittadini, e dalle stesse pubbliche amministrazioni, come imprescindibile baluardo alle ruberie, agli sprechi, alle inefficienze che causano il depauperamento delle risorse pubbliche con le conseguenti negative ricadute sulla collettività. Questo implicito riconoscimento è motivo di orgoglio per i magistrati contabili ma anche memento perenne a non deflettere dall’impegno lavorativo per vieppiù qualificare, nel rispetto della legge, l’attività requirente. Al contempo, le numerose archiviazioni, adottate già in fase di primo esame, attestano l’attenzione delle Procure erariali alla verifica della puntuale qualificazione della notizia di danno ovvero della carenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Credo di poter affermare che il sistema delineato dal codice di giustizia contabile funziona bene e risponde, da un lato, alle richieste di legalità che provengono dai cittadini, e, dall’altro, evita pregiudiziali valutazioni negative sull’operato di amministratori e funzionari pubblici. Nel corso del 2025 l’attività istruttoria delle Procure regionali, condizionata dalla perdurante vigenza dello “scudo erariale”, si è risolta nel deposito di 979 citazioni a giudizio nella materia della responsabilità, oltre a 3 Nel 2025 sono state aperte 25.295 istruttorie. Sono stati emessi 1.132 inviti a dedurre e archiviate 143 istruttorie a seguito delle deduzioni.
717 istanze per resa di conto. In relazione alla tutela del credito delle Amministrazioni pubbliche le Procure regionali hanno richiesto 26 sequestri conservativi e formulato 5 reclami[iv]
Avverso le sentenze di primo grado sono stati proposti, oltre agli appelli di parte privata, 137 di parte pubblica e 5 controricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione[v]. La Procura generale ha svolto 686 requisitorie, depositando, altresì, 25 controricorsi per Cassazione e curando la trattazione di 40 fascicoli (di cui 22 pervenuti nel 2025) dinanzi alle Sezioni Riunite in composizione ordinaria o speciale. Nella relazione scritta, anche alla luce della legge di riforma, si dà ampio spazio alle problematiche relative all’esecuzione delle sentenze di condanna che, è bene ricordarlo, è di competenza delle Amministrazioni danneggiate affiancate dal pubblico ministero che esercita poteri di impulso, monitoraggio e controllo. Anche nello scorso anno, contrariamente a quanto sostenuto circa l’inefficacia dell’azione recuperatoria, è assai significativo il dato delle somme recuperate all’erario, che si attesta ad euro 88.161.175,51 [di cui euro 75.687.199,29 derivanti da sentenze di condanna, euro 3.137.917,48 derivanti da recuperi legati all’applicazione di riti speciali, euro 9.336.058,74 recuperati prima della citazione a giudizio]. Nel quinquennio 2021/2025 le somme recuperate ammontano complessivamente ad euro 642.613.826,82. 4 A questi numeri vanno aggiunti: 5 azioni revocatorie, 1 azione di simulazione, 4 ricorsi per responsabilità sanzionatoria, 2 opposizioni ex art. 135. 5 Le Procure regionali hanno poi svolto 30 conclusioni su giudizi ad istanza di parte, 679 conclusioni su giudizi di conto, nonché reso 178 pareri su giudizi abbreviati e 5.701 su decreti di discarico del contabile.
Come già accennato, durante il dibattito parlamentare sulla legge di riforma, l’Istituto, con i due pareri delle SS.RR., ha sottolineato i rischi legati all’introduzione di un tetto al risarcimento che risulta essere troppo basso per garantire la necessaria azione di deterrenza e tale da ridurre, in maniera considerevole, gli importi dei risarcimenti effettivamente recuperati alle casse dello Stato; è di tutta evidenza che il prossimo anno i numeri che ho sopra indicato saranno di gran lunga più contenuti. Si deve quindi auspicare, almeno su questo punto, un ripensamento del legislatore per tornare a ribadire l’assunto costituzionale, contenuto nella sentenza n. 371/1998, secondo cui l’istituto della responsabilità amministrativa per colpa grave deve segnare il “punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo”. Nel nuovo assetto funzionale, che si andrà a realizzare, assumerà ancora maggiore valore l’esercizio della funzione nomofilattica. Se è vero che l’interpretazione della legge è il cuore dell’attività magistratuale, tanto più in un’epoca caratterizzata dalla pluralità delle fonti e dal dialogo tra le Corti, altrettanto vera e sentita è la necessità di garantire, proprio grazie alla nomofilachia, l’uniformità delle decisioni giudiziarie quale proiezione del principio di uguaglianza. In questo quadro la Procura generale, prima ancora che si dettassero principi di delega sul punto, ha esercitato, nei limiti previsti dal codice di giustizia contabile, i poteri di deferimento, correlati alle esigenze nomofilattiche su specifici casi concreti, e sottesi al potere di coordinamento di cui all’art. 12 del codice.
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Alcuni brevi cenni su temi di attualità. Anche nell’anno 2025 le fattispecie di danno derivato dallo svolgimento non autorizzato, o comunque non consentito, di incarichi extraistituzionali da parte di dipendenti pubblici hanno costituito oggetto di particolare attenzione da parte delle Procure regionali. I procedimenti aperti hanno riguardato una casistica piuttosto varia, che ha incluso tanto ipotesi di incarichi non autorizzati, ma astrattamente autorizzabili, quanto lo svolgimento di attività del tutto incompatibili con lo status di pubblico dipendente[vi].
Particolarmente significativa è stata l’attività di contrasto alle frodi ed alle altre irregolarità nell’utilizzo di fondi europei cui concorrono, unitamente alle Sezioni e agli uffici di controllo, le Procure della Corte dei conti che costituiscono presidio di legalità a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche, non solo nazionali, ma anche europee. L’attività di contrasto alle frodi è condotta dalla Corte, anche in ambito COLAF[vii], con l’ausilio della Guardia di Finanza, al fine di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) con il quale la Corte coopera attraverso un protocollo d’intesa in corso di aggiornamento[viii].
È, parimenti, proseguita la collaborazione delle Procure regionali, sotto la supervisione della Procura generale, con EPPO (Ufficio del Procuratore Europeo). La collaborazione si inserisce, a pieno titolo, nella funzione di protezione degli interessi finanziari dell’Unione, in coerenza con quanto espressamente previsto dall’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che, come è noto, impone agli Stati membri di adottare, nei confronti degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse politiche di tutela predisposte per gli interessi nazionali. Questo ambito di attività trova la propria disciplina nell’Accordo di lavoro stipulato il 13 settembre 2021[ix], in attuazione del regolamento EPPO (regolamento UE 2017/1939)[x]. Importanti sviluppi ha inoltre avuto la partecipazione della Corte dei conti in JURISAI, associazione che raggruppa le Istituzioni superiori di controllo, aderenti all’organizzazione internazionale INTOSAI, investite anche di funzioni giurisdizionali.
In quanto eletta al vertice del Public Prosecutor Offices Committee dell’organismo per il periodo 2024-2027, la Procura generale ha presieduto due riunioni del Comitato, nell’ambito delle quali ha ottenuto l’approvazione dei Terms of Reference e dell’Action Plan. Quest’ultimo illustra le attività che il Comitato si prefigge di realizzare nel triennio, tra le quali assume particolare rilievo la prossima organizzazione di un seminario internazionale di studi sull’attività requirente. Il convegno costituirà l’occasione per far meglio conoscere la nostra particolare esperienza nella lotta allo spreco delle risorse pubbliche, e per fare il punto sullo stato di attuazione della rete istituzionale tra le Procure delle ISC aderenti, al fine di confrontare le esperienze nazionali nell’ottica del perseguimento del primario obiettivo di JURISAI che è quello del corretto utilizzo delle risorse pubbliche[xi].
Nell’anno è inoltre proseguita la partecipazione da parte della Procura generale al programma di studi Jean Monnet[xii]. Nel quadro del progetto è stata istituita una banca dati di giurisprudenza alla quale il Servizio affari internazionali della Procura generale ha contribuito in modo significativo[xiii].
La costante attività di riscontro delle denunciate irregolarità nell’erogazione del Reddito di cittadinanza e dell’Assegno di inclusione potrà trovare nuovi impulsi dall’attuazione del “protocollo d’intesa”, stipulato lo scorso luglio con l’INPS, finalizzato ad un continuo scambio di dati e informazioni che consentiranno di evitare duplicazioni di attività, facilitando il compito delle forze dell’ordine nel contrasto a quei fenomeni corruttivi o di mala gestio che vedono coinvolti funzionari pubblici. In questa sede ci si è già occupati dei temi legati alla gestione del servizio sanitario per valorizzare il ruolo delle Procure contabili verso l’efficienza della spesa, la buona gestione e la legalità amministrativa. In questo senso, tradizionali “filoni” riguardano la malpractice medica, l’assenteismo, gli incarichi non autorizzati e le vicende di mala gestio collegate ad appalti di lavori, servizi e forniture degli enti del Sistema sanitario nazionale. Nel settore pubblico rimane comunque viva la necessità di ulteriori investimenti nei campi dell’organizzazione, delle strutture, della formazione e, non da ultimo, delle retribuzioni di tutto il personale sanitario, in modo da ridare piena dignità a una professione che, lo ripeto ancora una volta, assieme a quella degli insegnanti, misura il senso civile di un Paese. Ancora nel 2025 le Procure regionali si sono occupate di fattispecie di danno derivanti dal fallimento o dalla liquidazione giudiziale delle imprese gestite da società in house o, più spesso, dall’illegittimo impiego dei mezzi di soccorso finanziario previsti dal Testo unico delle società partecipate (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)[xiv].
Ovviamente non sono mancate istruttorie relative al sistema di gestione degli appalti pubblici; per lo più si è trattato di illegittimi affidamenti di appalti di lavori e servizi conseguenti a episodi di corruzione, falso e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Negli appalti di lavori sono stati riscontrati numerosi casi di opere non completate, anche a causa dell’abuso di varianti ingiustificate che di regola snaturano l’appalto originario con aumento del costo dei lavori[xv].
Non meno importante è l’attività di divulgazione delle nostre funzioni nelle scuole superiori continuata anche nello scorso anno; l’iniziativa continua a registrare tra gli studenti, prossimi cittadini contribuenti e futura classe dirigente del Paese, un reale interesse per il tema della legalità finanziaria, del contrasto agli sprechi e della lotta alla corruzione.
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Prima di concludere è mio intento ribadire, in un momento storico di delicato passaggio per il nostro Istituto, il personale impegno e quello di tutto l’Ufficio della Procura generale affinché il lavoro dei pubblici ministeri contabili rimanga caratterizzato dal pieno rispetto del ruolo che la Costituzione assegna loro e dalla scrupolosa osservanza delle garanzie che il codice di giustizia contabile prevede per i destinatari dell’attività requirente, con l’esclusivo fine di perseguire il buon andamento, l’efficienza nell’amministrare e una giustizia tempestiva a garanzia e tutela delle risorse pubbliche.
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È il momento dei ringraziamenti e non posso che iniziare da tutti coloro che, per missione istituzionale, sono vicini al nostro lavoro. I colleghi pubblici ministeri penali, i magistrati della Procura europea, il Corpo della Guardia di Finanza che, lavora, con impegno e professionalità alla tutela dell’economia e della finanza pubblica, concorrendo con l’ufficio del Pubblico ministero contabile a garantire il buon andamento dell’azione pubblica. Un sentito ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia chiamate a collaborare, con generosa e tenace dedizione, all’attività inquirente. Ringrazio tutti i colleghi, il dirigente e il personale amministrativo della Procura generale che garantiscono quotidianamente un elevato livello di qualità e quantità nel lavoro a supporto dell’attività requirente. Un saluto e un augurio di buon lavoro lo estendo anche alla classe forense con cui ci si confronta in udienza per garantire il migliore servizio alla giustizia. Signor Presidente Le chiedo di dichiarare aperto l’anno giudiziario 2026 della Corte dei conti
[i] Sul punto già l’attuale regolamentazione interna pone diversi impedimenti per il passaggio da una funzione all’altra.
[ii] Un numero significativo di denunce è pervenuto anche da uffici di controllo, autorità indipendenti e anonimi.
[iii] Nel 2025 state aperte 25.295 istruttorie. Sono stati emessi 1.132 inviti a dedurre e archiviate 143 istruttorie a seguito delle deduzioni.
[iv] A questi numeri vanno aggiunti: 5 azioni revocatorie, 1 azione di simulazione, 4 ricorsi per responsabilità sanzionatorie, 2 opposizioni ex art. 135.
[v] Le Procure regionali hanno poi svolto 30 conclusioni su giudizi ad istanza di parte, 679 conclusioni su giudizi di conto, nonché reso 178 pareri su giudizi abbreviati e 5.701 decreti di discarico contabile.
[vi] Il quadro normativo sulla materia è peraltro reso complesso dall’esistenza di discipline specifiche per le diverse categorie lavorative interessate (medici, professori universitari, militari, personale della scuola).
[vii] Anche nel corso del 2025 è proseguita la partecipazione della Corte a tale Comitato, (Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione Europea, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli Affari Europei) attraverso sia la Procura generale che le Sezioni di controllo (SS.RR. in sede di controllo e Sezione affari europei e internazionali), con il coinvolgimento nelle relative iniziative ed il contributo alla relazione annuale. Il COLAF, infatti, individuato quale servizio di coordinamento antifrode (Anti fraud coordination service – AFCOS), ha funzioni consultive di indirizzo e di coordinamento nell’attività di contrasto alle frodi, con particolare riferimento al settore fiscale e a quelli della politica agricola comune (PAC) e dei fondi strutturali.
[viii] L’attività di condivisione di informazioni su fatti causativi di danno agli interessi euro-unitari tra Procure contabili ed OLAF è proseguita, come nelle scorse annualità, per il tramite del sistema I.M.S. (Irregularities Management System), del quale per l’Italia è responsabile il Dipartimento per gli Affari Europei presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L’accesso alla relativa banca dati, da tempo consentito alle Procure della Corte (che rivestono il ruolo di osservatori) con riferimento ai fondi strutturali, nel corso del 2025 è stato ampliato anche con riguardo al settore dei fondi agricoli. Nel periodo di riferimento si sono registrate 2 interlocuzioni su casi trattati da OLAF.
[ix] L’Accordo, come illustrato nelle relazioni degli anni precedenti, impone, in primo luogo, alle Procure regionali e agli uffici dei Procuratori europei delegati di scambiarsi segnalazioni e informazioni in merito a fatti che rientrino nelle rispettive competenze, in quanto fonte di danno per gli interessi finanziari dell’Unione o dello Stato italiano. Esso, inoltre, facilita il coordinamento tra gli uffici requirenti dei due plessi, anche attraverso la condivisione di banche dati e l’indizione di specifiche riunioni, allo scopo di garantire il migliore svolgimento delle indagini che abbiano per oggetto fatti tra loro collegati.
[x] Nel corso del 2025, la Procura generale e le Procure regionali della Corte dei conti hanno ricevuto n. 21 comunicazioni dai Procuratori europei delegati, mentre le segnalazioni inviate dai requirenti contabili verso questi ultimi sono state n. 16.
[xi] Nella qualità di membro di diritto del Governing Board di JURISAI, la Procura generale ha poi partecipato alle riunioni svoltesi a Rabat e a Brasilia, rispettivamente, nei mesi di giugno e di settembre 2025L’Ufficio ha anche fatto parte, con un proprio rappresentante, della delegazione della Corte dei conti al XXV congresso di INTOSAI (INCOSAI), tenuto a Sharm El Sheik a fine ottobre 2025, nel corso del quale l’assemblea ha, tra l’altro, deliberato il pieno riconoscimento di JURISAI quale related entity.
[xii] “The EPPO and EU law: a step forward in integration”, della School of law della Università degli studi di Milano – Bicocca.
[xiii] Con riferimento alle azioni di contrasto alle frodi (anche) europee, degna di menzione è infine l’organizzazione, in sinergia tra Procura generale, SAF – Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini” e Guardia di Finanza, di una giornata di studi, tenutasi in data 27 novembre 2025, dal titolo “Corte dei conti e Guardia di finanza uniti per la tutela delle finanze pubbliche” nel corso della quale, nel rinsaldato e rinvigorito percorso comune nella lotta al malaffare, allo spreco ed alla distrazione delle risorse pubbliche, sono stati esposti anche casi pratici seguiti in sinergia da Procuratori della Corte dei conti ed ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza.
[xiv] Invero la crisi o l’insolvenza di una società pubblica che esercita un’impresa commerciale possono far sorgere la responsabilità amministrativa patrimoniale per aver pregiudicato l’investimento pubblico nella società (che avrebbe potuto essere diversamente e più proficuamente impiegato) da parte di tutti coloro che abbiano posto in essere delle condotte rilevanti, sotto il profilo commissivo o omissivo, nella crisi dell’impresa commerciale: amministratori, sindaci e revisori contabili della società, nonché amministratori e revisori dei conti degli enti pubblici soci. La responsabilità amministrativa patrimoniale, com’è noto, può trovare il proprio presupposto anche nelle condotte dei soggetti privati come gli amministratori, i sindaci ed i revisori delle società “pubbliche”, o i privati assegnatari di risorse pubbliche per la realizzazione di programmi di interesse della P.A.
[xv] Ai suddetti illeciti si accompagna, purtroppo spesso, la mancata applicazione delle penali previste dal contratto alle imprese appaltatrici da parte delle amministrazioni appaltanti.
Inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 della Corte dei conti
Relazione del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino
Signor Presidente della Repubblica, è un autentico privilegio e motivo di grande onore per la Corte dei conti e per me darLe il benvenuto e porgerLe un deferente ossequio. La Sua presenza alle nostre cerimonie è sempre una sole’anno giudiziario 2026nne occasione che ci consente di esprimerLe sincera gratitudine per la Sua preziosa e costante guida al rispetto e alla promozione dei principi costituzionali che presidiano la tutela dei diritti individuali e collettivi di tutti i cittadini. Il mio saluto va alle Autorità civili, religiose e militari, ai colleghi di tutte le Magistrature, ai rappresentanti dell’Avvocatura pubblica e del libero foro, nonché alle personalità del mondo accademico e ai gentili ospiti, che ringrazio tutti per essere intervenuti. Rivolgo un saluto e un sentito ringraziamento ai componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti per la dedizione e la competenza con cui assolvono al proprio incarico, nonché a tutti i magistrati e al personale amministrativo per l’impegno, l’equilibrio e la professionalità che caratterizza lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
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L’odierna cerimonia segna un momento significativo per la nostra Istituzione, che svolge con fermezza e rigore le sue funzioni di controllo e di giurisdizione per prevenire, individuare e contrastare quei comportamenti illeciti che, come da Lei sapientemente affermato, Signor Presidente, “feriscono il bene collettivo”. Nel corso della sua lunga storia attraversata anche da profonde stagioni di riforma, la Corte dei conti ha sempre saputo mantenere saldo il proprio ruolo, garantendo ai cittadini il rispetto della legalità e l’uso corretto del denaro pubblico, presupposti essenziali per costruire i valori di libertà e uguaglianza nonché quei diritti inviolabili che i Costituenti scolpirono nella nostra Carta costituzionale. I forti elementi di incertezza del quadro macroeconomico internazionale, segnato da tensioni commerciali e dalla prosecuzione e accentuazione dei conflitti geopolitici, ci chiedono di rafforzare il tessuto economico nazionale e di avanzare con tenacia nel percorso di modernizzazione. Rispetto alle nuove priorità strategiche e agli obiettivi di crescita, su scala europea e nazionale, la tenuta dei conti pubblici e la disciplina di bilancio vanno conciliate con la coerenza delle scelte allocative delle risorse e con le aspettative di famiglie e imprese verso la stabilità, assicurando la robustezza dell’iter di risanamento e la sostenibilità del debito in un’ottica di lungo periodo.
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La recente entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, che incide in modo rilevante sulle funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, rende necessarie alcune considerazioni. L’applicazione risentirà inevitabilmente della formulazione non sempre univoca e puntuale delle nuove disposizioni, che presentano peraltro problemi di coordinamento fra di loro e con le norme previgenti, come era stato rilevato dalle Sezioni riunite in sede consultiva in occasione dell’esame del disegno di legge, poi approvato dal Parlamento.
Le Sezioni riunite hanno avuto modo di evidenziare come non risulti sempre agevole riconoscere l’aderenza delle suddette disposizioni legislative alla loro ratio legis che, stando anche a quanto dichiarato nei lavori preparatori, dovrebbe essere quella di incentivare il buon andamento e, quindi, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della celerità. Ciononostante, occorre comunque scorgere nelle nuove previsioni, anche per salvaguardarne l’armonia con l’ordinamento, soluzioni interpretative che valorizzino le ragioni di tutela dell’erario e della sana gestione finanziaria; tanto affinché, quanto meno nei limiti consentiti dal dettato normativo, si riesca a ricondurne il significato a un ragionevole livello di coerenza con i principi costituzionali. Questo, dunque, è l’asse portante che dovrà sostenere il percorso dell’interprete verso un’applicazione, costituzionalmente orientata, conforme alla ratio legis espressa, nonché tesa a limitare il più possibile divergenze esegetiche suscettibili di operare a discapito dell’uguaglianza e dell’uniformità di trattamento, cui invece l’ordinamento deve tendere. In ogni caso, è indubbio che questa Magistratura, nell’esercizio delle sue funzioni tanto giurisdizionali quanto di controllo, non potrà mai venir meno al ruolo assegnatole dalla Costituzione di garante indipendente della finanza pubblica contro ogni forma di cattiva gestione, di spreco o di danno all’erario e quindi alla collettività. È questo il codice genetico della nostra Corte, come concepito dai Padri costituenti e riportato chiaramente nel testo costituzionale che, malgrado lo scorrere del tempo, esprime principi tuttora fortemente sentiti nella comunità nazionale e capisaldi indispensabili del vivere civile. Mi sia consentito rammentare, nell’ottantesimo anniversario della nostra Repubblica, il rilievo costituzionale attribuito alla Corte dei conti come organo ausiliario del Parlamento nell’importante funzione del controllo finanziario, sostenuto da Costantino Mortati nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente, o anche le parole di Luigi Einaudi, che, esprimendosi in merito alla necessità di una previsione costituzionale volta ad “affermare nella maniera più chiara e precisa la funzione che la Corte dei conti è chiamata a svolgere”, sottolineava l’esigenza di assicurarne l’indipendenza “dal potere esecutivo”. In queste parole non può non trovarsi linfa per dissentire da talune argomentazioni che, ancorandosi a una supposta “paura della firma”, prospettano l’operato della Corte dei conti come un ostacolo all’agire della P.A. Tali posizioni palesano un atteggiamento di sostanziale indifferenza, se non di contrarietà, verso gli strumenti di tutela delle risorse pubbliche, la cui custodia e sana gestione assicurano allo Stato i mezzi indispensabili per svolgere le proprie funzioni e i propri servizi, per soddisfare i diritti dei cittadini e per rendere più prospera e forte la Repubblica. Dovrebbe essere chiaro a tutti, come lo era per i Padri costituenti, che la Corte dei conti costituisce imprescindibile presidio per l’attuazione di tali alti obiettivi. È evidente che la riscrittura delle funzioni della Corte, così come l’interpretazione delle disposizioni che le regolano, debbono sempre riferirsi e conformarsi ai principi costituzionali, in linea con esigenze di certezza del diritto, di ragionevolezza e di parità di trattamento. Tanto premesso, mi limiterò in questa sede, rinviando alle considerazioni già espresse dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, a evidenziare le aree di maggiore interesse oggetto della riforma e le questioni interpretative e applicative più rilevanti. Sul fronte della responsabilità erariale segnalo, in primo luogo, la difficoltà di coordinamento fra la definizione della colpa grave espressa dalla legge n. 1 del 2026 e quella enunciata dal Codice dei contratti pubblici, nell’art. 2, comma 3. La formulazione contenuta nel nuovo testo, diversamente da quest’ultima, pare incrementare, anziché ridurre, le incertezze interpretative. Attinge, infatti, alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati, il cui fondamento costituzionale è connesso all’esercizio indipendente della funzione giudiziaria (Corte cost., sent. n. 164/2017); nell’ambito della responsabilità erariale, invece, vengono in rilievo condotte dell’agente pubblico che, nello svolgimento di un’attività amministrativa procedimentalizzata, devono conformarsi ai principi del buon andamento. Auspico, poi, che la prevista presunzione di buona fede a favore dei titolari degli organi politici non ne provochi una deresponsabilizzazione e non crei conflittualità con i dirigenti e con i funzionari pubblici che, a causa dell’estensione della cd. esimente politica, potrebbero essere indotti a incrementare proprio quelle condotte di “burocrazia difensiva” contrarie al buon andamento della P.A., che la legge n. 1 del 2026 intende ridurre.
Quanto ai tetti alla responsabilità amministrativa, che sono estesi in maniera generale a tutti i soggetti convenuti per colpa grave, va rammentato che la sentenza n. 132 del 2024 della Corte costituzionale ha espresso perplessità sulla generalizzazione dei limiti massimi del risarcimento, atteso che resta a carico dell’amministrazione il quantum del danno che non può essere ristorato dal funzionario pubblico. La giurisprudenza è chiamata quindi a dover sciogliere diversi quesiti interpretativi, non essendo chiaro, ad esempio, l’ambito soggettivo di tali tetti, in particolare rispetto a coloro che, pur legati da rapporto di servizio con la P.A., non percepiscono alcuna retribuzione, come accade per i concessionari di opere pubbliche o i privati percettori di contribuzioni pubbliche. Così come dovrà ravvisarsi, ove possibile, un ragionevole coordinamento tra i tetti fissati nella legge n. 1/2026 e quelli previsti per il personale sanitario dall’art. 9 della legge n. 24/2017. Va poi verificato il perimetro di applicazione del rito abbreviato, il ricorso al quale, pur dimostratosi negli anni un utile strumento di deflazione del contenzioso contabile, potrebbe risultare disincentivato dalle nuove disposizioni. In tema di prescrizione, non appare coerente con l’ordinamento civilistico la norma della legge n. 1 del 2026, che ne fa decorrere il termine dalla data dell’evento dannoso a prescindere dalla conoscenza da parte della P.A. danneggiata; tale aspetto potrebbe comprimere gli spazi della giurisdizione contabile ed espandere quelli della giurisdizione civile che applica un regime meno favorevole, posto che dinanzi al giudice ordinario le obbligazioni risarcitorie sono solidali, i debiti si trasmettono agli eredi, non è applicabile il potere riduttivo e la prescrizione è più lunga. Sul fronte delle funzioni di controllo preventivo, il meccanismo della registrazione automatica per mero decorso del tempo, quasi una sorta di silenzio assenso, appare “eccentrico” rispetto alle funzioni magistratuali, in quanto elaborato per i procedimenti amministrativi a istanza di parte. Esso rischia di compromettere l’efficacia e la credibilità del controllo preventivo, di cui già parlava Costantino Mortati in Assemblea costituente, laddove ne sottolineava le peculiarità e potenzialità, evidenziando come “Tale controllo non si risolve soltanto in atti annullati o dichiarati illegittimi, ma anche in una mancata emanazione di provvedimenti contrari alle disposizioni di legge”. Il meccanismo del “silenzio assenso”, infatti, comporta l’esonero da responsabilità per gli atti sottoposti a controllo e per quelli che ne costituiscono il presupposto logico e giuridico, pur in assenza di qualsiasi vaglio magistratuale. A tale stregua, il controllo preventivo, costituzionalmente previsto a garanzia del buon andamento a tutela della Repubblica, rischia di degradare a mero strumento di impunità per funzionari gravemente negligenti. Sono confidente, tuttavia, che le distorsioni potenzialmente derivabili da una previsione normativa così critica possano essere superate in sede applicativa, in considerazione, da un lato, di un esercizio del controllo preventivo da parte degli Uffici competenti, rigoroso e tempestivo, come del resto è sempre stato; dall’altro, di una funzione giurisdizionale che, nella applicazione delle nuove norme, possa avere uno sviluppo coerente con la natura dell’istituto della responsabilità amministrativa e il suo ruolo costituzionale, ovvero a servizio del buon andamento dell’azione amministrativa. La legge n. 1 del 2026 è intervenuta altresì sulla funzione consultiva, con la possibilità di esprimere pareri “anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)”. L’applicazione di tale disposizione non potrà tuttavia mai comportare una trasformazione della funzione consultiva in “consulenziale”, restando inibita qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con la posizione di neutralità, indipendenza e imparzialità che contraddistingue l’attività della Corte dei conti e che preclude a un magistrato di sostituirsi all’amministrazione. In relazione alla previsione che sancisce l’esimente in caso di mancata espressione del parere nel termine di trenta giorni, valgono le medesime considerazioni svolte in merito alla analoga disposizione introdotta con riferimento al controllo preventivo, atteso che, anche in questo contesto, riconoscere la formazione del silenzio assenso, in mancanza di un’effettiva pronuncia, sminuisce il significato stesso delle funzioni della Corte e, soprattutto, espone a rischi notevoli il pubblico erario, creando ampi spazi di esonero da responsabilità. Desidero richiamare, inoltre, le numerose questioni interpretative che stanno intensamente occupando le Sezioni giurisdizionali, derivanti dall’applicazione delle norme della legge n. 1 del 2026 ai procedimenti in corso, inclusi quelli in cui è stata resa sentenza non ancora passata in giudicato; ciò può determinare disparità di trattamento fra i cittadini, anche per la mancata previsione di una norma transitoria necessaria per disciplinare il percorso procedurale applicabile. In ogni caso, la Corte dei conti, rispettosa delle prerogative del legislatore consacrate nell’art. 101 della Costituzione, intende svolgere le proprie funzioni, così come modificate dalla legge n. 1 del 2026, assicurandone la puntuale e costante attuazione alla luce dei principi costituzionali. Auspico, tuttavia, una possibile riformulazione di talune disposizioni, al fine di garantire un’effettiva incentivazione del buon andamento e, quindi, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa. L’esigenza di correttivi, non solo formali, potrebbe emergere anche in sede di attuazione della delega legislativa, contenuta all’art. 3 della legge n. 1 del 2026, attinente soprattutto a profili organizzativi della Corte dei conti. Tanto più che i principi e i criteri di delega, come osservato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, necessitano di una interpretazione e attuazione nel pieno rispetto non solo dell’art. 76 della Costituzione, ma anche dei principi costituzionali su cui si fondano l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni magistratuali dell’Istituto. In questo contesto, la prevista fusione di sezioni, a livello sia centrale sia territoriale, sul piano organizzativo non dovrà incidere sull’autonomia funzionale interna della Corte, né compromettere l’indipendenza delle sue varie componenti. Le funzioni esercitate, pur se concepite in rapporto di reciproca complementarità, al comune fine di dare attuazione al principio di buon andamento, vanno tenute distinte in quanto diversi sono gli interessi immediatamente tutelati: quelle di controllo focalizzate su atti e su gestioni pubbliche nella loro dimensione oggettiva; quelle giurisdizionali su condotte e su comportamenti soggettivi di chi svolge l’attività di amministrazione. Deve, dunque, scongiurarsi ogni impropria commistione di tali funzioni, che possa pregiudicare gravemente l’imparzialità del giudice e quindi violare il principio del giusto processo e quello del giudice naturale precostituito per legge (artt. 111 e 25 Cost.). Occorre considerare, inoltre, il radicamento costituzionale della dimensione regionale nella distribuzione dei poteri pubblici e nella struttura della finanza pubblica: la Corte dei conti svolge una funzione di presidio unitario della legalità e della responsabilità amministrativa su tutto il territorio nazionale ed è solo la dimensione regionale che assicura l’uniformità del controllo, la razionale distribuzione delle competenze e la piena attuazione dell’autonomia regionale nei limiti previsti dalla Costituzione (artt. 5, 81, 117, 119 e 120 Cost.). Con riferimento alle procure, l’attuazione della delega dovrebbe escludere il rischio della costituzione di una struttura gerarchica rigida tale da compromettere l’autonomia del requirente, sovrapponendo logiche organizzative verticali a una funzione che, per sua natura, deve restare sottratta a condizionamenti esterni e interni nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza della funzione svolta (art. 108, comma 2, Cost.). Merita attenzione anche la disciplina del controllo concomitante, sempre più oggetto di interesse da parte delle altre Istituzioni Superiori di controllo (ISC), che se dovrà potersi attivare su richiesta delle Camere, del Governo o dell’amministrazione interessata, non potrà anche non continuare a rappresentare uno strumento di pieno esercizio di una funzione autonoma a garanzia delle risorse pubbliche, così come previsto dall’art. 100, comma 2, della Costituzione. Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi, non può che valutarsi con favore, perché conforme all’indefettibile principio di reciproca fiducia tra le Istituzioni, il fatto che il Governo abbia ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro paritetico informale, con il compito di redigerne le bozze. Sugli stessi decreti dovranno in ogni caso pronunciarsi le Sezioni riunite della Corte dei conti, trattandosi di materia per la quale l’ordinamento prevede il necessario parere, come del resto accaduto in occasione dell’approvazione del Codice della giustizia contabile.
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I risultati raggiunti e le osservazioni emerse dalle attività della Corte dei conti nell’anno appena trascorso sono dettagliatamente illustrati nella Relazione scritta che presentiamo oggi, corredata da prospetti statistici da cui è agilmente rilevabile la notevole entità del lavoro svolto nell’esercizio di tutte le funzioni, sempre nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Condivido in questa sede alcune considerazioni di carattere generale, offrendo alle Istituzioni e ai cittadini gli strumenti di analisi delle attività svolte dalla magistratura contabile. Le attività di controllo, giurisdizionale e consultiva esercitate dalla Corte dei conti sono chiamate a far sì che le risorse della comunità siano utilizzate in modo equo e responsabile, evitando gli scogli della cattiva gestione. Ogni cittadino, famiglia, impresa che contribuisce al bilancio dello Stato ha il diritto di sapere che il proprio denaro è gestito con la massima trasparenza e cura. Questa finalità è perseguita dalla Corte, innanzitutto, attraverso il controllo preventivo di legittimità, svolto a garanzia della piena conformità alle disposizioni normative dei provvedimenti con cui opera la pubblica amministrazione. Ormai, da qualche anno, si assiste a un’evoluzione, rilevata anche dalla dottrina, intesa a concepire sempre più l’esercizio di questa funzione quale presidio della legalità finanziaria e, quindi, non già della sola legittimità formale. Al riguardo, il peso sempre maggiore assunto dalle registrazioni con osservazioni conferma l’interlocuzione costante con le amministrazioni e il proficuo dialogo teso a valorizzare anche la capacità di indurre, con sempre maggiore frequenza, doverose misure di autotutela, volte a rimuovere le irregolarità e a ripristinare una situazione di legalità, formale e sostanziale. C’è dunque da augurarsi che sull’attuale linea di tendenza che interpreta il controllo preventivo di legittimità anche quale funzione conformativa dell’azione amministrativa non vada a incidere l’applicazione concreta del nuovo assetto normativo, caratterizzato, oltre che dall’ampliamento di tale tipologia di controllo, anche, come già ricordato, dal meccanismo del silenzio assenso e da ricorrenti esimenti.
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Con il controllo sulla gestione si accertano, in contraddittorio con le amministrazioni, ritardi e anomalie nell’azione amministrativa, consentendo l’adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere le disfunzioni rilevate. L’attenzione della Corte si è concentrata in gran parte sulla realizzazione dei progetti di investimento, finanziati quasi interamente con le risorse del PNRR, attraverso un’attività a carattere corale che, svolta anche su base regionale, assicura la prossimità alle realtà territoriali nel rispetto delle diverse specificità. Adottare pronunce tempestive circa irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi e dai tempi di attuazione è la finalità anche del controllo concomitante, che svolge una funzione propulsiva, dichiaratamente acceleratoria degli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale (a esclusione di quelli previsti dal PNRR e dal PNC). Anche nel 2025, le amministrazioni, stimolate con specifiche raccomandazioni, hanno attivato percorsi autocorrettivi nell’ottica di una moderna e costruttiva forma di controllo “in tempo reale”. La continua interlocuzione, intesa all’attività di prevenzione e di stimolo a comportamenti virtuosi e alla sana gestione finanziaria, è, altresì, una connotazione propria della funzione di controllo sulla gestione degli enti destinatari di contributi pubblici ordinari, coinvolti anch’essi nell’obiettivo del rilancio economico del Paese. Insostituibile è, inoltre, il ruolo svolto dalla Corte dei conti, e intensificatosi lo scorso anno, a contrasto di utilizzi impropri dei fondi unionali gestiti nei territori, in applicazione del sistema di tutele previsto dall’art. 287 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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Nel quadro dell’attività ausiliaria nei confronti del Parlamento, la Corte si è espressa attraverso audizioni, memorie, referti, per fornire alle Camere una visione unitaria del ciclo annuale dei controlli e una valutazione più ampia possibile dei conti della finanza pubblica, evidenziando i progressi registrati, i traguardi raggiunti nella programmazione annuale e le aree di attività che meritano un maggior impegno o l’individuazione di misure correttive. In un contesto ordinamentale caratterizzato da una pluralità di livelli di governo territoriale, ciascuno dotato di propria autonomia finanziaria e, conseguentemente, titolare della gestione di risorse finanziarie pubbliche, la Corte dei conti, anche attraverso le Sezioni regionali di controllo, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l’equilibrio complessivo dei bilanci e la sostenibilità dell’indebitamento, nella prospettiva di consentire il rispetto degli obiettivi programmatici concordati in sede europea. All’attività di controllo si accompagna la funzione consultiva svolta dalla Corte con la resa dei pareri a favore delle Autonomie locali. La coerenza dei processi di controllo e l’attuazione omogenea dell’impianto normativo che disciplina la gestione finanziaria sono assicurate dalla nomofilachia, svolta dalla Corte dei conti in modo efficiente e strutturato. Si tratta di un’attività cruciale di orientamento e coordinamento, volta a garantire il principio di uguaglianza, evitando disparità nell’interpretazione del dettato della legge e stabilendo principi giuridici di particolare importanza a garanzia della certezza del diritto.
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La Corte dei conti vigila per prevenire i danni, ma anche per intervenire e per responsabilizzare chiunque pregiudichi, con condotte illecite, l’integrità del pubblico erario. Intercettando comportamenti non rispettosi delle regole, la Corte contrasta occasioni foriere di danno e impedisce che queste ultime possano distorcere opportunità di crescita e di benessere, danneggiando la comunità. L’istituto della responsabilità amministrativa è un formidabile strumento di tutela dell’interesse della collettività e dei singoli, rispetto alla deviazione di risorse da destinare all’erogazione di servizi pubblici efficienti. Anche nel 2025 ha operato il cosiddetto “scudo erariale”, che ha circoscritto alle sole ipotesi dolose e alle fattispecie di colpa grave omissiva (con esclusione di quelle attive) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. Come noto, trattasi di una disciplina emergenziale, volta a superare i presunti rallentamenti della macchina amministrativa dovuti a una ritenuta “paura dell’amministrare” che il legislatore ha inteso scongiurare nel periodo pandemico, prorogandone gli effetti per diverse annualità. Va sottolineato che, dopo quasi sei anni di scudo erariale, non vi è alcuna evidenza di benefici in termini di celerità ed efficienza determinati da detta misura. È ovvio, infatti, che soltanto riforme strutturali sono davvero in grado di migliorare la funzionalità della pubblica amministrazione.
Tra i giudizi di responsabilità è emerso un aumento delle fattispecie di danno riguardanti condotte dolose di distrazione dei contributi e dei finanziamenti pubblici, di provenienza unionale, statale e regionale, anche a valere su fondi PNRR. Si tratta, nello specifico, dello sviamento, da parte di privati, dalle finalità per le quali erano stati erogati i finanziamenti, configurando spesso profili di corruzione e incidendo anche sugli obblighi dell’Italia nei confronti dell’Unione europea. Un sempre maggiore impegno, articolato e diffuso sul territorio, ha riguardato il fronte dei conti giudiziali, che concerne l’esame delle singole gestioni degli agenti contabili responsabili della custodia dei beni e del maneggio del denaro pubblico. Merita di essere rimarcata la funzione anche di impatto sociale svolta dalla Corte in materia pensionistica, che testimonia il suo tratto caratteristico di vicinanza ai cittadini. L’attività giurisprudenziale della Corte ha contribuito a orientare il nuovo sistema pensionistico, portando alla riduzione del numero delle istanze presentate alla magistratura contabile, limitate ormai a questioni di diritto particolarmente impegnative. Tra gli altri giudizi di competenza della Corte dei conti quello a istanza di parte costituisce uno strumento di cui gli enti dispongono per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive.
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Malgrado il quadro geopolitico difficile, la Corte ha ampliato le interazioni con istituzioni omologhe e con organismi internazionali; ha intessuto nuovi rapporti e consolidato iniziative di cooperazione anche in contesti bilaterali. Tanto apporta un valore aggiunto in termini di dialogo innovativo e costruttivo, scambio di esperienze e condivisione di buone prassi. In particolare, attiva è stata la partecipazione nei contesti multilaterali e associativi, quali EUROSAI, ove ricopre il ruolo di membro dell’organo di governo, e INTOSAI, nel quale significativo è stato l’apporto del nostro Istituto sul tema dell’uso dell’intelligenza artificiale quale strumento fondamentale di efficientamento del controllo, nonché nella neocostituita JURISAI, organizzazione che riunisce le ISC con funzioni giurisdizionali.
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La complementarità e l’inscindibilità delle molteplici funzioni della Corte dei conti richiedono formazione multidisciplinare, costante nel tempo, altamente specializzata, assicurata dal “Polo culturale” della Corte dei conti. Oltre a curare la formazione e il continuo aggiornamento, la Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini”, svolge attività di ricerca scientifica su materie di contabilità pubblica, anche attraverso raccordi con la Biblioteca “Antonino De Stefano”, punto di riferimento specializzato per le necessità di studio e documentazione nelle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, e con il Servizio Massimario e Rivista che grazie alla massimazione di sentenze, deliberazioni e determinazioni e alla pubblicazione di contributi dottrinari fornisce un prezioso strumento di lavoro.
L’offerta formativa è intensificata anche dalla piena operatività del protocollo d’intesa stipulato lo scorso anno con la Scuola Superiore della Magistratura. *** Al passo con l’evoluzione delle tecnologie, la Corte dei conti ha proseguito, anche nel 2025, l’inarrestabile percorso di innovazione e trasformazione digitale, nella consapevolezza del suo carattere ormai imprescindibile per la realizzazione degli obiettivi di efficienza sottesi all’esercizio delle funzioni istituzionali. Rientrano, tra queste, diverse sperimentazioni di intelligenza artificiale, intese a fornire strumenti di supporto alle Sezioni giurisdizionali, in linea con quanto disposto dalla recente normativa, e a quelle di controllo, come ad esempio i modelli linguistici, basati su algoritmi predittivi, capaci di stimare il rischio di insorgenza di crisi finanziarie e di prevedere situazioni di dissesto, così da indurre tempestive misure correttive, rafforzando la capacità di prevenzione e di ausilio agli enti.
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Il nostro impegno, Signor Presidente, non è mai stato solo tecnico: è una cura profonda per il futuro del Paese. Nell’assolvimento delle nostre funzioni, non guardiamo solo ai numeri. Guardiamo alle scuole, agli ospedali, alle infrastrutture. Guardiamo al benessere collettivo, al sogno di una Nazione libera dagli sprechi e dalle inefficienze; guardiamo a una giustizia che, come ci ha ricordato Papa Leone XIV nel corso del Giubileo degli operatori di giustizia, “si rende concreta quando tende verso gli altri”, assicurando “a ciascuno quanto gli è dovuto” e promuovendo “l’uguaglianza nella dignità e nelle opportunità”. Signor Presidente della Repubblica, concludo rinnovando il ringraziamento mio e dell’intera Corte di conti per la Sua presenza, che ci incoraggia a proseguire nel lungo percorso istituzionale maturato nel tempo e a far fronte alle sfide presenti e future con fiducia, con rinnovata responsabilità comune e senso di prospettiva, sempre al servizio dei cittadini e nell’interesse delle Istituzioni, chiamate a un costante e vicendevole rispetto.
Intervento del Procuratore Generale, Pio Silvestri
Signor Presidente della Repubblica,
esprimo, anche a nome di tutti i magistrati del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, espressioni di sentita deferenza e gratitudine per la Sua presenza che onora e illustra questa cerimonia officiata in un momento storico caratterizzato da importanti innovazioni riguardanti la magistratura contabile. Ringrazio sentitamente Sua Eminenza, saluto cordialmente tutte le Autorità, gli illustri ospiti e quanti ci seguono in diretta televisiva o in streaming. Il contesto internazionale e i complessi scenari geopolitici, che riguardano anche l’Occidente, esigono, tra l’altro, la necessità di una continua attenzione alla corretta ed equilibrata gestione delle risorse pubbliche; perciò, essenziale, nel nostro Paese, è il ruolo della Corte dei conti che esercita le sue plurime funzioni nell’interesse dello Stato comunità vale a dire dei cittadini contribuenti. Questo obiettivo, che è anche impegno morale, dovrà guidare l’azione dei magistrati nell’adempimento della nuova legge (la n.1 del 2026) che, fin dall’entrata in vigore, modifica, e non poco, le attività della magistratura contabile incisa, anche sul piano organizzativo, dal lavoro di attuazione della delega legislativa prevista dalla stessa legge di riforma. È innanzitutto necessario attendere che affinati approdi giurisprudenziali consentano di risolvere i plurimi problemi interpretativi posti dalle nuove norme sia all’esercizio della funzione di controllo che di quella giurisdizionale.
Contestualmente la partecipazione dei magistrati contabili al gruppo di lavoro chiamato a redigere i decreti delegati potrà, auspicabilmente, contribuire a risolvere i problemi già emersi nella fase dell’iter parlamentare e segnalati dalle Sezioni Riunite con i pareri n. 3/24 e n. 4/25. Mi riferisco, per il loro rilevante impatto a livello sistemico, al delineato esercizio unitario delle funzioni di controllo e giurisdizionali che porrebbe evidenti e continui problemi di incompatibilità e all’organizzazione gerarchica dell’Ufficio del Pubblico Ministero che si pone in contrasto con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza e che va ben oltre il rafforzamento dei poteri di coordinamento del Procuratore generale, già previsti dall’art. 12 del codice di giustizia contabile. Parimenti preoccupante è la previsione di una separazione delle funzioni, se non addirittura delle carriere, tra magistrati giudicanti e requirenti, che comporterebbe seri problemi di carattere ordinamentale, oltreché organizzativi, atteso che l’intervento riguarderebbe, ad organico vigente, poco più di cento pubblici ministeri su un totale di seicentotrenta magistrati[i]. Ritengo, al contrario, che, nell’ottica di una Pubblica Amministrazione orientata al risultato, dovrà essere ancora di più innervata l’esperienza, ormai trentennale, dell’articolazione regionale delle tre funzioni – di controllo, giurisdizionali e requirenti – quale migliore garanzia per il più efficace perseguimento dei compiti che la Costituzione ci assegna per il contrasto ai fenomeni di mala gestio che comportano sprechi e inefficienze nella gestione delle risorse necessarie al soddisfacimento degli interessi della comunità nazionale. La scelta legislativa di porre, nei casi di colpa grave, un tetto, assai contenuto, al risarcimento del danno, con negativi effetti sulla portata deterrente dell’azione di responsabilità, dovrà indurre i magistrati del pubblico ministero a raddoppiare gli sforzi per far sì che le attività istruttorie possano comunque rappresentare, per gli amministratori pubblici, un mezzo di ausilio nel perseguimento dei fini istituzionali, consentendo di apprezzare discrasie che si possono risolvere con l’adozione di provvedimenti di autocorrezione. In ogni caso l’approvazione della riforma, auspicata dal legislatore per combattere la “burocrazia difensiva”, non deve far dimenticare che la Pubblica Amministrazione necessita di un rinnovato impegno per la migliore selezione e formazione di funzionari e dirigenti che operano in un quadro normativo multilivello, spesso caotico e con risorse non sempre adeguate al fabbisogno. Per questo la riforma e il nuovo assetto dell’Istituto, che si rivelerà al termine dell’approvazione dei decreti delegati, inducono anche noi magistrati a rafforzare l’impegno nella formazione e nella diuturna applicazione al lavoro, rifuggendo quelle che, già in altre occasioni, ho definito le fascinazioni del protagonismo. Oggi più che mai è necessario il rispetto tra le Istituzioni e il costante riferimento ai valori costituzionali; la magistratura intera può godere della fiducia dei cittadini solo lavorando con scienza e coscienza in modo da assicurare il rispetto assoluto del canone dell’imparzialità che dà concretezza al prestigio dell’ordine giudiziario e alla credibilità che esso deve conservare per legittimare, dinanzi alla pubblica opinione, l’esercizio, indipendente e autonomo, della giurisdizione come funzione essenziale dello Stato di diritto. Per perseguire questi obiettivi, l’Ufficio della Procura generale, nell’esercizio dei poteri di coordinamento previsti dal codice di giustizia contabile, è impegnato – con la stipula di protocolli d’intesa, con l’organizzazione di giornate formative con la Guardia di Finanza e con l’implementazione del Servizio Studi – a supportare tutti i magistrati del pubblico ministero affinché la loro azione sia, come sempre, svolta nel rispetto del lavoro di chi amministra la cosa pubblica, assicurando un’istruttoria pienamente rispettosa delle garanzie processuali, tesa alla ricerca di tutti gli elementi di prova e alla piena e doverosa valutazione delle ragioni della controparte, come vuole la cultura della giurisdizione che deve permeare i magistrati di ogni ordine e grado.
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Nella relazione scritta, cui faccio rinvio, è illustrata l’attività svolta nell’anno appena trascorso, caratterizzata, come nei precedenti, dalla ricezione da parte delle Procure regionali di numerosissime denunce di danno per un totale di 48.505. Il maggior numero di segnalazioni è pervenuto dalle pubbliche amministrazioni, dai privati e dall’autorità giudiziaria[ii] fronte del totale indicato sono stati adottati 20.184 provvedimenti di archiviazione immediata[iii]
3. Il numero così elevato di denunce, in aumento rispetto al 2024, è l’evidente dimostrazione che le Procure regionali sono percepite dai cittadini, e dalle stesse pubbliche amministrazioni, come imprescindibile baluardo alle ruberie, agli sprechi, alle inefficienze che causano il depauperamento delle risorse pubbliche con le conseguenti negative ricadute sulla collettività. Questo implicito riconoscimento è motivo di orgoglio per i magistrati contabili ma anche memento perenne a non deflettere dall’impegno lavorativo per vieppiù qualificare, nel rispetto della legge, l’attività requirente. Al contempo, le numerose archiviazioni, adottate già in fase di primo esame, attestano l’attenzione delle Procure erariali alla verifica della puntuale qualificazione della notizia di danno ovvero della carenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Credo di poter affermare che il sistema delineato dal codice di giustizia contabile funziona bene e risponde, da un lato, alle richieste di legalità che provengono dai cittadini, e, dall’altro, evita pregiudiziali valutazioni negative sull’operato di amministratori e funzionari pubblici. Nel corso del 2025 l’attività istruttoria delle Procure regionali, condizionata dalla perdurante vigenza dello “scudo erariale”, si è risolta nel deposito di 979 citazioni a giudizio nella materia della responsabilità, oltre a 3 Nel 2025 sono state aperte 25.295 istruttorie. Sono stati emessi 1.132 inviti a dedurre e archiviate 143 istruttorie a seguito delle deduzioni.
717 istanze per resa di conto. In relazione alla tutela del credito delle Amministrazioni pubbliche le Procure regionali hanno richiesto 26 sequestri conservativi e formulato 5 reclami[iv]
Avverso le sentenze di primo grado sono stati proposti, oltre agli appelli di parte privata, 137 di parte pubblica e 5 controricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione[v]. La Procura generale ha svolto 686 requisitorie, depositando, altresì, 25 controricorsi per Cassazione e curando la trattazione di 40 fascicoli (di cui 22 pervenuti nel 2025) dinanzi alle Sezioni Riunite in composizione ordinaria o speciale. Nella relazione scritta, anche alla luce della legge di riforma, si dà ampio spazio alle problematiche relative all’esecuzione delle sentenze di condanna che, è bene ricordarlo, è di competenza delle Amministrazioni danneggiate affiancate dal pubblico ministero che esercita poteri di impulso, monitoraggio e controllo. Anche nello scorso anno, contrariamente a quanto sostenuto circa l’inefficacia dell’azione recuperatoria, è assai significativo il dato delle somme recuperate all’erario, che si attesta ad euro 88.161.175,51 [di cui euro 75.687.199,29 derivanti da sentenze di condanna, euro 3.137.917,48 derivanti da recuperi legati all’applicazione di riti speciali, euro 9.336.058,74 recuperati prima della citazione a giudizio]. Nel quinquennio 2021/2025 le somme recuperate ammontano complessivamente ad euro 642.613.826,82. 4 A questi numeri vanno aggiunti: 5 azioni revocatorie, 1 azione di simulazione, 4 ricorsi per responsabilità sanzionatoria, 2 opposizioni ex art. 135. 5 Le Procure regionali hanno poi svolto 30 conclusioni su giudizi ad istanza di parte, 679 conclusioni su giudizi di conto, nonché reso 178 pareri su giudizi abbreviati e 5.701 su decreti di discarico del contabile.
Come già accennato, durante il dibattito parlamentare sulla legge di riforma, l’Istituto, con i due pareri delle SS.RR., ha sottolineato i rischi legati all’introduzione di un tetto al risarcimento che risulta essere troppo basso per garantire la necessaria azione di deterrenza e tale da ridurre, in maniera considerevole, gli importi dei risarcimenti effettivamente recuperati alle casse dello Stato; è di tutta evidenza che il prossimo anno i numeri che ho sopra indicato saranno di gran lunga più contenuti. Si deve quindi auspicare, almeno su questo punto, un ripensamento del legislatore per tornare a ribadire l’assunto costituzionale, contenuto nella sentenza n. 371/1998, secondo cui l’istituto della responsabilità amministrativa per colpa grave deve segnare il “punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo”. Nel nuovo assetto funzionale, che si andrà a realizzare, assumerà ancora maggiore valore l’esercizio della funzione nomofilattica. Se è vero che l’interpretazione della legge è il cuore dell’attività magistratuale, tanto più in un’epoca caratterizzata dalla pluralità delle fonti e dal dialogo tra le Corti, altrettanto vera e sentita è la necessità di garantire, proprio grazie alla nomofilachia, l’uniformità delle decisioni giudiziarie quale proiezione del principio di uguaglianza. In questo quadro la Procura generale, prima ancora che si dettassero principi di delega sul punto, ha esercitato, nei limiti previsti dal codice di giustizia contabile, i poteri di deferimento, correlati alle esigenze nomofilattiche su specifici casi concreti, e sottesi al potere di coordinamento di cui all’art. 12 del codice.
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Alcuni brevi cenni su temi di attualità. Anche nell’anno 2025 le fattispecie di danno derivato dallo svolgimento non autorizzato, o comunque non consentito, di incarichi extraistituzionali da parte di dipendenti pubblici hanno costituito oggetto di particolare attenzione da parte delle Procure regionali. I procedimenti aperti hanno riguardato una casistica piuttosto varia, che ha incluso tanto ipotesi di incarichi non autorizzati, ma astrattamente autorizzabili, quanto lo svolgimento di attività del tutto incompatibili con lo status di pubblico dipendente[vi].
Particolarmente significativa è stata l’attività di contrasto alle frodi ed alle altre irregolarità nell’utilizzo di fondi europei cui concorrono, unitamente alle Sezioni e agli uffici di controllo, le Procure della Corte dei conti che costituiscono presidio di legalità a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche, non solo nazionali, ma anche europee. L’attività di contrasto alle frodi è condotta dalla Corte, anche in ambito COLAF[vii], con l’ausilio della Guardia di Finanza, al fine di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) con il quale la Corte coopera attraverso un protocollo d’intesa in corso di aggiornamento[viii].
È, parimenti, proseguita la collaborazione delle Procure regionali, sotto la supervisione della Procura generale, con EPPO (Ufficio del Procuratore Europeo). La collaborazione si inserisce, a pieno titolo, nella funzione di protezione degli interessi finanziari dell’Unione, in coerenza con quanto espressamente previsto dall’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che, come è noto, impone agli Stati membri di adottare, nei confronti degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse politiche di tutela predisposte per gli interessi nazionali. Questo ambito di attività trova la propria disciplina nell’Accordo di lavoro stipulato il 13 settembre 2021[ix], in attuazione del regolamento EPPO (regolamento UE 2017/1939)[x]. Importanti sviluppi ha inoltre avuto la partecipazione della Corte dei conti in JURISAI, associazione che raggruppa le Istituzioni superiori di controllo, aderenti all’organizzazione internazionale INTOSAI, investite anche di funzioni giurisdizionali.
In quanto eletta al vertice del Public Prosecutor Offices Committee dell’organismo per il periodo 2024-2027, la Procura generale ha presieduto due riunioni del Comitato, nell’ambito delle quali ha ottenuto l’approvazione dei Terms of Reference e dell’Action Plan. Quest’ultimo illustra le attività che il Comitato si prefigge di realizzare nel triennio, tra le quali assume particolare rilievo la prossima organizzazione di un seminario internazionale di studi sull’attività requirente. Il convegno costituirà l’occasione per far meglio conoscere la nostra particolare esperienza nella lotta allo spreco delle risorse pubbliche, e per fare il punto sullo stato di attuazione della rete istituzionale tra le Procure delle ISC aderenti, al fine di confrontare le esperienze nazionali nell’ottica del perseguimento del primario obiettivo di JURISAI che è quello del corretto utilizzo delle risorse pubbliche[xi].
Nell’anno è inoltre proseguita la partecipazione da parte della Procura generale al programma di studi Jean Monnet[xii]. Nel quadro del progetto è stata istituita una banca dati di giurisprudenza alla quale il Servizio affari internazionali della Procura generale ha contribuito in modo significativo[xiii].
La costante attività di riscontro delle denunciate irregolarità nell’erogazione del Reddito di cittadinanza e dell’Assegno di inclusione potrà trovare nuovi impulsi dall’attuazione del “protocollo d’intesa”, stipulato lo scorso luglio con l’INPS, finalizzato ad un continuo scambio di dati e informazioni che consentiranno di evitare duplicazioni di attività, facilitando il compito delle forze dell’ordine nel contrasto a quei fenomeni corruttivi o di mala gestio che vedono coinvolti funzionari pubblici. In questa sede ci si è già occupati dei temi legati alla gestione del servizio sanitario per valorizzare il ruolo delle Procure contabili verso l’efficienza della spesa, la buona gestione e la legalità amministrativa. In questo senso, tradizionali “filoni” riguardano la malpractice medica, l’assenteismo, gli incarichi non autorizzati e le vicende di mala gestio collegate ad appalti di lavori, servizi e forniture degli enti del Sistema sanitario nazionale. Nel settore pubblico rimane comunque viva la necessità di ulteriori investimenti nei campi dell’organizzazione, delle strutture, della formazione e, non da ultimo, delle retribuzioni di tutto il personale sanitario, in modo da ridare piena dignità a una professione che, lo ripeto ancora una volta, assieme a quella degli insegnanti, misura il senso civile di un Paese. Ancora nel 2025 le Procure regionali si sono occupate di fattispecie di danno derivanti dal fallimento o dalla liquidazione giudiziale delle imprese gestite da società in house o, più spesso, dall’illegittimo impiego dei mezzi di soccorso finanziario previsti dal Testo unico delle società partecipate (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)[xiv].
Ovviamente non sono mancate istruttorie relative al sistema di gestione degli appalti pubblici; per lo più si è trattato di illegittimi affidamenti di appalti di lavori e servizi conseguenti a episodi di corruzione, falso e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Negli appalti di lavori sono stati riscontrati numerosi casi di opere non completate, anche a causa dell’abuso di varianti ingiustificate che di regola snaturano l’appalto originario con aumento del costo dei lavori[xv].
Non meno importante è l’attività di divulgazione delle nostre funzioni nelle scuole superiori continuata anche nello scorso anno; l’iniziativa continua a registrare tra gli studenti, prossimi cittadini contribuenti e futura classe dirigente del Paese, un reale interesse per il tema della legalità finanziaria, del contrasto agli sprechi e della lotta alla corruzione.
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Prima di concludere è mio intento ribadire, in un momento storico di delicato passaggio per il nostro Istituto, il personale impegno e quello di tutto l’Ufficio della Procura generale affinché il lavoro dei pubblici ministeri contabili rimanga caratterizzato dal pieno rispetto del ruolo che la Costituzione assegna loro e dalla scrupolosa osservanza delle garanzie che il codice di giustizia contabile prevede per i destinatari dell’attività requirente, con l’esclusivo fine di perseguire il buon andamento, l’efficienza nell’amministrare e una giustizia tempestiva a garanzia e tutela delle risorse pubbliche.
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È il momento dei ringraziamenti e non posso che iniziare da tutti coloro che, per missione istituzionale, sono vicini al nostro lavoro. I colleghi pubblici ministeri penali, i magistrati della Procura europea, il Corpo della Guardia di Finanza che, lavora, con impegno e professionalità alla tutela dell’economia e della finanza pubblica, concorrendo con l’ufficio del Pubblico ministero contabile a garantire il buon andamento dell’azione pubblica. Un sentito ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia chiamate a collaborare, con generosa e tenace dedizione, all’attività inquirente. Ringrazio tutti i colleghi, il dirigente e il personale amministrativo della Procura generale che garantiscono quotidianamente un elevato livello di qualità e quantità nel lavoro a supporto dell’attività requirente. Un saluto e un augurio di buon lavoro lo estendo anche alla classe forense con cui ci si confronta in udienza per garantire il migliore servizio alla giustizia. Signor Presidente Le chiedo di dichiarare aperto l’anno giudiziario 2026 della Corte dei conti
[i] Sul punto già l’attuale regolamentazione interna pone diversi impedimenti per il passaggio da una funzione all’altra.
[ii] Un numero significativo di denunce è pervenuto anche da uffici di controllo, autorità indipendenti e anonimi.
[iii] Nel 2025 state aperte 25.295 istruttorie. Sono stati emessi 1.132 inviti a dedurre e archiviate 143 istruttorie a seguito delle deduzioni.
[iv] A questi numeri vanno aggiunti: 5 azioni revocatorie, 1 azione di simulazione, 4 ricorsi per responsabilità sanzionatorie, 2 opposizioni ex art. 135.
[v] Le Procure regionali hanno poi svolto 30 conclusioni su giudizi ad istanza di parte, 679 conclusioni su giudizi di conto, nonché reso 178 pareri su giudizi abbreviati e 5.701 decreti di discarico contabile.
[vi] Il quadro normativo sulla materia è peraltro reso complesso dall’esistenza di discipline specifiche per le diverse categorie lavorative interessate (medici, professori universitari, militari, personale della scuola).
[vii] Anche nel corso del 2025 è proseguita la partecipazione della Corte a tale Comitato, (Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione Europea, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli Affari Europei) attraverso sia la Procura generale che le Sezioni di controllo (SS.RR. in sede di controllo e Sezione affari europei e internazionali), con il coinvolgimento nelle relative iniziative ed il contributo alla relazione annuale. Il COLAF, infatti, individuato quale servizio di coordinamento antifrode (Anti fraud coordination service – AFCOS), ha funzioni consultive di indirizzo e di coordinamento nell’attività di contrasto alle frodi, con particolare riferimento al settore fiscale e a quelli della politica agricola comune (PAC) e dei fondi strutturali.
[viii] L’attività di condivisione di informazioni su fatti causativi di danno agli interessi euro-unitari tra Procure contabili ed OLAF è proseguita, come nelle scorse annualità, per il tramite del sistema I.M.S. (Irregularities Management System), del quale per l’Italia è responsabile il Dipartimento per gli Affari Europei presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L’accesso alla relativa banca dati, da tempo consentito alle Procure della Corte (che rivestono il ruolo di osservatori) con riferimento ai fondi strutturali, nel corso del 2025 è stato ampliato anche con riguardo al settore dei fondi agricoli. Nel periodo di riferimento si sono registrate 2 interlocuzioni su casi trattati da OLAF.
[ix] L’Accordo, come illustrato nelle relazioni degli anni precedenti, impone, in primo luogo, alle Procure regionali e agli uffici dei Procuratori europei delegati di scambiarsi segnalazioni e informazioni in merito a fatti che rientrino nelle rispettive competenze, in quanto fonte di danno per gli interessi finanziari dell’Unione o dello Stato italiano. Esso, inoltre, facilita il coordinamento tra gli uffici requirenti dei due plessi, anche attraverso la condivisione di banche dati e l’indizione di specifiche riunioni, allo scopo di garantire il migliore svolgimento delle indagini che abbiano per oggetto fatti tra loro collegati.
[x] Nel corso del 2025, la Procura generale e le Procure regionali della Corte dei conti hanno ricevuto n. 21 comunicazioni dai Procuratori europei delegati, mentre le segnalazioni inviate dai requirenti contabili verso questi ultimi sono state n. 16.
[xi] Nella qualità di membro di diritto del Governing Board di JURISAI, la Procura generale ha poi partecipato alle riunioni svoltesi a Rabat e a Brasilia, rispettivamente, nei mesi di giugno e di settembre 2025L’Ufficio ha anche fatto parte, con un proprio rappresentante, della delegazione della Corte dei conti al XXV congresso di INTOSAI (INCOSAI), tenuto a Sharm El Sheik a fine ottobre 2025, nel corso del quale l’assemblea ha, tra l’altro, deliberato il pieno riconoscimento di JURISAI quale related entity.
[xii] “The EPPO and EU law: a step forward in integration”, della School of law della Università degli studi di Milano – Bicocca.
[xiii] Con riferimento alle azioni di contrasto alle frodi (anche) europee, degna di menzione è infine l’organizzazione, in sinergia tra Procura generale, SAF – Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini” e Guardia di Finanza, di una giornata di studi, tenutasi in data 27 novembre 2025, dal titolo “Corte dei conti e Guardia di finanza uniti per la tutela delle finanze pubbliche” nel corso della quale, nel rinsaldato e rinvigorito percorso comune nella lotta al malaffare, allo spreco ed alla distrazione delle risorse pubbliche, sono stati esposti anche casi pratici seguiti in sinergia da Procuratori della Corte dei conti ed ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza.
[xiv] Invero la crisi o l’insolvenza di una società pubblica che esercita un’impresa commerciale possono far sorgere la responsabilità amministrativa patrimoniale per aver pregiudicato l’investimento pubblico nella società (che avrebbe potuto essere diversamente e più proficuamente impiegato) da parte di tutti coloro che abbiano posto in essere delle condotte rilevanti, sotto il profilo commissivo o omissivo, nella crisi dell’impresa commerciale: amministratori, sindaci e revisori contabili della società, nonché amministratori e revisori dei conti degli enti pubblici soci. La responsabilità amministrativa patrimoniale, com’è noto, può trovare il proprio presupposto anche nelle condotte dei soggetti privati come gli amministratori, i sindaci ed i revisori delle società “pubbliche”, o i privati assegnatari di risorse pubbliche per la realizzazione di programmi di interesse della P.A.
[xv] Ai suddetti illeciti si accompagna, purtroppo spesso, la mancata applicazione delle penali previste dal contratto alle imprese appaltatrici da parte delle amministrazioni appaltanti.

