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Trasparenza Amministrativa, Accesso Difensivo e Tutela del Know-How Industriale nei Mercati Liberalizzati: Analisi Economico-Giuridica della Sentenza TAR Lombardia n. 710/2026

di Giovanni Gambino

1. Introduzione

Il rapporto di coordinamento e di frizione tra il principio di trasparenza amministrativa e la tutela della riservatezza industriale rappresenta uno dei temi di maggiore attrito dottrinale nell’ambito del diritto pubblico dell’economia. La trasparenza amministrativa e contabile costituisce un elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione. Questa necessità di garantire un’informazione chiara e accessibile si scontra tuttavia con l’esigenza degli operatori commerciali di preservare l’esclusività del proprio patrimonio scientifico e organizzativo dall’ingerenza dei concorrenti. Nell’ordinamento nazionale, l’accesso ai documenti amministrativi si articola su differenti regimi normativi, oscillando tra la disciplina generale dettata dalla legge sul procedimento amministrativo e le regole speciali dettate per il settore dei contratti pubblici.

La sentenza n. 710/2026 del 21 maggio 2026, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, offre importanti elementi interpretativi volti a definire l’estensione dello statuto ordinario dell’accesso rispetto alle procedure autorizzatorie contingentate. La controversia trae origine da una procedura selettiva indetta da un Comune per l’individuazione di operatori economici interessati allo svolgimento del servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici per 36 mesi. A fronte dell’accoglimento delle istanze di ostensione formulate dalle società escluse, la concorrente insorgeva eccependo la violazione del proprio know-how tecnico e commerciale e invocando il parziale oscuramento delle proposte progettuali presentate in sede di gara.

2. La Natura Giuridica del Servizio

Il Collegio bresciano risolve preliminarmente la qualificazione giuridica del servizio, rilevando che l’attività di noleggio di monopattini a flusso libero non configura un servizio pubblico oggettivo, mancando una formale assunzione o affidamento dello stesso da parte dell’amministrazione. Secondo la più attenta dottrina[1]  la nozione oggettiva di servizio pubblico presuppone che l’attività sia preposta a garantire la più ampia tutela delle posizioni private coinvolte nell’esercizio del potere pubblico, perdendo i suoi caratteri autoreferenziali per incontrare il limite dei diritti riconosciuti alle persone. Nel caso di specie, l’attività si iscrive nel perimetro delle iniziative imprenditoriali private liberalizzate sul piano euro-unitario ai sensi della Direttiva 2006/123/CE, la cui limitazione numerica per ragioni di sicurezza stradale e incolumità pubblica risponde a criteri di necessità e proporzionalità previsti dal Decreto Legislativo n. 59/2010. Di conseguenza, l’intera procedura comparativa esula dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici per confluire nella disciplina generale degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

Esclusa l’applicazione dell’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il bilanciamento informativo viene governato dalla regola generale di cui all’articolo 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, a mente del quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il nesso tra la pretesa all’ostensione e la difesa in giudizio si ricollega alla definizione di rapporto giuridico inteso come «la relazione tra più persone determinata da una regola di diritto»[2] che sorge dal conflitto intersoggettivo di libertà e interessi concorrenti, trovando la sua composizione nell’ordinamento. La giurisprudenza amministrativa riconosce che l’esigenza difensiva del partecipante escluso, volta a verificare la legittimità dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice, radica un interesse concreto e attuale che trova copertura nell’articolo 24 della Costituzione. Tale necessità determina la totale recessione delle contrapposte istanze di riservatezza industriale o commerciale, rendendo vana ogni opposizione all’ostensione integrale fondata sulla mera confidenzialità dell’offerta.

3. La Decostruzione dei Segreti Commerciali e l’Onere della Prova Oggettiva

Il Tribunale amministrativo, muovendosi in via sussidiaria sul piano dell’esame del segreto commerciale, decostruisce le tutele invocate dalla ricorrente applicando rigorosamente i requisiti cumulativi stabiliti dall’articolo 98 del Codice della proprietà industriale, ovvero la segretezza oggettiva delle informazioni, il loro valore economico intrinseco e l’esistenza di misure di protezione invece che mere tutele astratte. Il Collegio evidenzia che nella categoria dei segreti tecnici non può rientrare qualsiasi elemento di originalità o di contatto commerciale dell’offerta, in quanto è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione e proprie metodologie gestionali. Risulta pertanto escluso il carattere di segretezza oggettiva in relazione a report di esperienza pregressa sul territorio, elenchi di fornitori o soluzioni software, atteso che i regimi di privativa industriale impongono la divulgazione descrittiva dell’invenzione a beneficio degli esperti del settore.

La pronuncia sanziona ogni tentativo di allentamento dell’onere probatorio gravante sulla controinteressata, respingendo l’applicazione di criteri presuntivi legati alla struttura dell’offerta. A tal fine occorre evidenziare come i criteri dell’affidabilità, della veridicità e della chiarezza rappresentano la conformità delle scritture alle sottostanti operazioni reali e garantiscono che l’azione pubblica si mantenga in un alveo di assoluta trasparenza e realismo, offrendo una rappresentazione in cui le poste devono dare contestuale dimostrazione circa la loro corrispondenza a dati effettivi[3]. L’operatore economico che partecipa a una procedura comparativa deve essere consapevole che la competenza si misura sul piano dell’efficienza e che l’esposizione al mercato comporta un ineludibile dovere di trasparenza assoluta. Questo rigido presidio delle garanzie difensive assicura l’ordinato funzionamento del mercato regolamentato, impedendo che lo schermo formale della riservatezza aziendale venga utilizzato in chiave strategica per sottrarsi al controllo giurisdizionale e alla verifica della parità di trattamento delle offerte.


[1] Manuale sistematico di diritto amministrativo 2024-2025 di Marco Fratini: Si richiamano i paragrafi relativi al diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta di Nizza, l’analisi evolutiva dell’interesse legittimo e del rapporto giuridico amministrativo e la dequotazione dei vizi formali dinanzi alle esigenze sostanziali di tutela.

[2] Manuale sistematico di diritto civile 2024-2025 di Marco Fratini: Il testo viene richiamato in relazione alla definizione del rapporto giuridico inteso come relazione intersoggettiva determinata da una regola di diritto volta a comporre un conflitto di interessi e alla classificazione dell’onere quale situazione strumentale condizionata.

[3] Compendio sistematico di contabilità pubblica 2023-2024 di Marco Fratini: Si fa riferimento alla trattazione dei criteri di affidabilità, veridicità e trasparenza delle scritture pubbliche, evidenziandone la funzione di rispondenza a poste effettive per garantire la stabilità e la verificabilità dell’azione pubblica nel tempo.

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