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La sentenza 63/2026 della Corte costituzionale. Ius sanguinis, preclusione originaria e diritto dell’Unione: una rilettura critico-ermeneutica

del Prof. Rui Aurélio De Lacerda Badaró, internazionalista

Riassunto

Il presente studio offre, in chiave critico-ermeneutica e dalla prospettiva di un giurista brasiliano, un commento alla sentenza n. 63 del 2026 della Corte costituzionale italiana — depositata il 30 aprile 2026, con motivazione redatta dal giudice Pitruzzella sotto la presidenza del Presidente Amoroso —, che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992. L’analisi ricostruisce l’iter logico della decisione, la inquadra nella cornice dottrinale italiana ed europea, e formula cinque obiezioni puntuali alla ratio decidendi: la configurazione della preclusione originaria come costruzione dogmatica orientata da finalità; l’uso decontestualizzato del criterio del genuine link; la teoria sostanziale del popolo come comunità di destini e le sue implicazioni; lo svuotamento del legittimo affidamento mediante una trasposizione categoriale inadeguata; il rifiuto del rinvio pregiudiziale alla CGUE. Conclude indicando le vie aperte dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte europea dei diritti dell’uomo e la rilevanza dogmatica della pendente questione del Tribunale di Campobasso.

Parole chiave: Sentenza 63/2026. Ius sanguinis. Preclusione originaria. Cittadinanza italiana. Ermeneutica filosofica e teoria strutturante del diritto. Diritto dell’Unione europea.

Abstract

This article offers a critical-hermeneutic analysis — from the perspective of a Brazilian jurist — of Decision No. 63 of 2026 of the Italian Constitutional Court (deposited on 30 April 2026, opinion delivered by Justice Pitruzzella under President Amoroso), which upheld the constitutionality of Article 3-bis of Law No. 91/1992. The study reconstructs the Court’s reasoning, places it within the Italian and European doctrinal framework, and formulates five specific objections to its ratio decidendi: the construction of original preclusion as a purpose-driven dogmatic device; the decontextualised use of the genuine link criterion; the substantive theory of the people as a community of destiny and its implications; the erosion of legitimate expectations through inadequate categorial transposition; and the refusal of the preliminary reference to the CJEU. The article concludes by indicating the avenues open before Luxembourg and Strasbourg, as well as the doctrinal relevance of the pending question of the Tribunale di Campobasso.

Keywords: Decision 63/2026. Ius sanguinis. Original preclusion. Italian citizenship. Philosophical hermeneutics and structuring theory of law. EU law.

1. INTRODUZIONE

Il 30 aprile 2026 la Corte costituzionale italiana ha depositato la sentenza n. 63, dichiarando in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino sull’art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal decreto-legge n. 36/2025 e convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2025[1].

La disposizione opera, in sostanza, una privazione retroattiva e collettiva dello status civitatis italiano nei confronti di una vasta popolazione di discendenti nati all’estero, in possesso di altra cittadinanza, che non avessero presentato istanza amministrativa o giudiziale entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.

La portata della pronuncia esige, per contro, sobrietà analitica. 380 righe di Considerato in diritto, quattordici giudici, richiami alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), del Conseil constitutionnel francese, del Tribunal Constitucional portoghese e del Bundesverfassungsgericht: l’apparato giurisprudenziale mobilitato è sofisticato.

La sofisticazione tecnica esige analisi critica, in quanto è sotto l’apparenza della tecnicità neutra che si operano, nel costituzionalismo contemporaneo, le più profonde trasmutazioni paradigmatiche. La tradizione ermeneutica, da Heidegger a Gadamer, insegna che esiste un modo di discorso capace di intendere ogni cosa senza appropriarsene — una comprensibilità indifferente che prospera precisamente là dove la pre-comprensione non è stata tematizzata e l’alterità della cosa non è stata ammessa. È in tale vuoto che la sofisticazione argomentativa si insedia quale surrogato della comprensione autentica.

La prospettiva critico-ermeneutica e comparatistica qui adottata — fondata sulla tradizione che va da Heidegger e Gadamer alla teoria strutturante del diritto di Friedrich Müller — non pretende sostituirsi alla dottrina costituzionale italiana, bensì dialogare con essa, offrendo lo sguardo di questo osservatore esterno.

La tesi centrale può essere enunciata in una sola frase: la Sentenza 63/2026 non decide: convalida. E, nel farlo, realizza una riforma costituzionale materiale della disciplina della cittadinanza italiana — la quale, in stretta osservanza democratica, avrebbe dovuto percorrere la via dell’art. 138 della Costituzione e il dibattito pubblico che tale procedimento garantisce.

Per sostenere tale tesi, verrà percorso il seguente itinerario: a) ricostruzione dell’iter logico della decisione; b) inquadramento dottrinale; c) esposizione articolata delle obiezioni dogmatiche; d) indicazione prospettica delle vie ancora aperte.

2. L’ITER LOGICO DELLA SENTENZA 63/2026

La motivazione si articola in cinque passaggi logici, concatenati in modo da sostenere un’unica conclusione: l’art. 3-bis può operare retroattivamente senza entrare in tensione strutturale con la Costituzione e con il diritto dell’Unione.

Il primo passaggio della Sentenza affronta la qualificazione dogmatica della norma censurata. La domanda — e da essa dipende l’intero regime applicabile — è se l’art. 3-bis configuri una revoca della cittadinanza ovvero una preclusione originaria all’acquisto.

La differenza non è semantica: ove si tratti di revoca, trovano applicazione l’art. 22 della Costituzione e la giurisprudenza della CGUE in Rottmann, Tjebbes, Wiener Landesregierung, Stadt Duisburg e Udlændinge- og Integrationsministeriet, che esigono esame individualizzato delle conseguenze e test di proporzionalità.

Ove invece si tratti di preclusione originaria, tale arsenale di garanzie non incide, perché lo status europeo, formalmente, non sarebbe mai stato acquisito. La Corte ha optato per la seconda qualificazione, sostenendola con un argomento topografico: il legislatore ha inserito la norma dopo gli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 91/1992, che disciplinano l’acquisto, e non accanto all’art. 10-bis (revoca) o all’art. 12 (perdita).

Stabilita la categoria, il secondo passaggio eleva il criterio del genuine link a ratio decidendi. La Corte richiama, in successione: l’art. 7, par. 1, lett. e), della Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997; la giurisprudenza della CGUE in Tjebbes e in Commissione c. Malta (C-181/23, 29 aprile 2025); le decisioni nn. 2025-1130 a 1133 QPC del Conseil constitutionnel francese dell’11 aprile 2025; il precedente Teso del Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 77, 137, del 1987). Conclude per l’esistenza di una convergenza transnazionale del criterio del vincolo effettivo, idonea a legittimare la scelta del legislatore italiano[2].

La Corte introduce nel terzo passaggio, precisamente ai punti 8.2-8.2.5, una teoria sostanziale della cittadinanza repubblicana — una dogmatica del popolo — che eccede il necessario per risolvere il caso concreto.

La figura centrale è quella del popolo come comunità legata da vincoli effettivi, caratterizzata da solidarietà, reciprocità di diritti e doveri e condivisione di destini comuni. L’ordinamento democratico si fonda, secondo l’argomento esposto, su un singolare plurale, su un io collettivo, che presuppone un vincolo con un territorio e la condivisione di principi materiali costitutivi dell’identità collettiva.

Sostenuto da tale teoria sostanziale, il quarto passaggio affronta l’argomento del legittimo affidamento. La Corte ha riconosciuto, al punto 9.2.2, che l’art. 3-bis ha inciso sull’aspettativa di una vasta popolazione di discendenti; ha tuttavia concluso che tale affidamento risulta indebolito da tre ragioni: l’inesistenza di uno status formalmente accertato; il carattere correttivo della norma, volta a disattivare una disciplina squilibrata; e la prevedibilità della riforma, attestata dalla presentazione dei progetti A.S. 1263 e A.C. 2080 del 9 ottobre 2024 e dall’aumento del contributo unificato nel dicembre dello stesso anno. A sostegno della propria posizione la Corte ha richiamato le sentenze nn. 182/2022, 136/2022, 70/2024, 145/2022, 108/2019 e 56/1989.

Il quinto passaggio, infine, ha rifiutato il rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Corte ha invocato la dottrina Cilfit sostenendo che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imporrebbe con tale evidenza da rendere superflua la rimessione.

Le questioni fondate sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 15, par. 2) e sul Protocollo n. 4 alla CEDU (art. 3, par. 2) sono state dichiarate inammissibili: la prima per insufficiente motivazione del giudice a quo, che non ha invocato l’art. 10, primo comma, della Costituzione quale parametro; la seconda per interpretazione restrittiva della norma convenzionale, che, secondo la Corte, tutelerebbe il diritto di permanere sul territorio, ma non quello di conservare la cittadinanza.

L’architettura è coerente, e ciascun passaggio prepara il successivo: la qualificazione come preclusione originaria apre lo spazio al genuine link; il genuine link sostiene la teoria sostanziale del popolo; la teoria del popolo indebolisce il legittimo affidamento; e l’insieme dispensa dal rinvio. È, tuttavia, proprio tale coerenza interna — e non ciascun passaggio singolarmente considerato — che rende la decisione dogmaticamente più delicata di quanto appaia a prima lettura.

3. LA CORNICE DOTTRINALE: tradizione manciniana, giurisprudenza delle Sezioni Unite ed ermeneutica giuridica contemporanea

Prima di esaminare criticamente ciascun passaggio, è necessario fissare la cornice in cui la decisione si inscrive. La cittadinanza iure sanguinis è, in Italia, istituto che precede lo Stato unitario e che lo struttura. Pasquale Stanislao Mancini, nella sua prelezione del 22 gennaio 1851 all’Università di Torino, articolò la teoria secondo la quale la nazione — intesa come comunità di origine, lingua, costumi e coscienza di appartenenza — precede logicamente lo Stato, e nella costituzione di tale nazionalità il sangue (nel senso di discendenza comune) è principio di identità collettiva[3].

Dall’architettura manciniana è derivato — attraverso le leggi nn. 555/1912 e 91/1992 — l’orientamento interpretativo secolare per cui l’atto amministrativo o giudiziale di riconoscimento della cittadinanza per discendenza ha natura meramente dichiarativa, non costitutiva.

Tale posizione è stata affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4466/2009 e ribadita nelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno qualificato lo status civitatis come qualità essenziale della persona, dotata di carattere originario, indisponibile e imprescrittibile[4]. È, altresì, la posizione iscritta nell’art. 19 della l. n. 218/1995 (sistema italiano di diritto internazionale privato), per cui la cittadinanza è regolata dalla legge dello Stato di cui si rivendica la cittadinanza, in vigore al momento della nascita.

A tale impianto si aggiunge l’eredità costituzionale del secondo dopoguerra, la cui intelligenza rimane insostituibile per chi oggi esamini il problema. Costantino Mortati ammoniva che il testo costituzionale è anche storia, e racchiude una concezione materiale che esige coerenza tra le norme e i fondamenti identitari dello Stato[5].

In registro complementare, Livio Paladin, nella sua lettura del principio di legalità, sosteneva che la retroattività è ammessa soltanto quando l’ordinamento ne riconosca espressamente la compatibilità con la tutela del legittimo affidamento e con l’integrità del sistema[6].

Sulla stessa linea, Gustavo Zagrebelsky rammentava che la Costituzione non è testo a disposizione della volontà del potere, bensì il limite che si oppone al suo arbitrio[7].

Luigi Ferrajoli ha sintetizzato, in formula limpida, la tesi che racchiude tale tradizione: lo Stato di diritto non è quello che si limita a creare norme, bensì quello che si sottomette alle norme che tutelano i diritti fondamentali[8].

Sul piano metodologico, la lettura qui adottata si rifà all’ermeneutica filosofica di Hans-Georg Gadamer e alla teoria strutturante della norma giuridica di Friedrich Müller.

Dalla prima si trae che l’interpretazione non è libera disposizione dell’interprete: essa esige che la cosa stessa si affermi contro l’opinione precostituita, e che la pre-comprensione divenga oggetto di tematizzazione riflessiva. Da ciò discende l’esigenza di integrità e coerenza dell’ordinamento quale condizione di validità della decisione[9].

Dalla seconda si assume la categoria di Normbereich — l’ambito di realtà che la norma intende disciplinare — quale elemento inscindibile dal Normprogramm: una norma non si riduce al suo enunciato astratto; è la strutturazione concreta tra programma e ambito[10].

È a partire da tale cornice — manciniana nel fondamento storico, garantista nella dogmatica costituzionale ed ermeneutico-strutturante nel metodo — che si valuteranno le obiezioni dogmatiche suscitate dalla decisione.

4. ARGOMENTI CONTRO LA SOLUZIONE DELLA CORTE

La presente esposizione si articola in cinque obiezioni, ordinate in sequenza logica. Si inizia con la qualificazione della preclusione (4.1), presupposto tecnico che rende possibile l’impiego del genuine link (4.2); questo sostiene la teoria del popolo (4.3), dalla quale discende la disattivazione del legittimo affidamento (4.4). L’insostenibilità congiunta di tali quattro elementi rende manifesta, infine, la fragilità del quinto — il rifiuto del rinvio pregiudiziale (4.5).

4.1. La preclusione originaria come costruzione orientata da finalità

La prima obiezione investe la categoria-chiave della pronuncia.

Al punto 8.3, la Corte ha respinto sia la tesi dell’Avvocatura dello Stato — secondo la quale il decreto non avrebbe effetti retroattivi — sia quella del giudice a quo, per il quale si tratterebbe di revoca implicita e retroattiva. In loro luogo, ha costruito una terza via: il regime configurerebbe retroattività propria, ma non revocherebbe; configurerebbe, piuttosto, preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all’estero.

L’argomento topografico che ha sostenuto tale qualificazione — la posizione del dispositivo dopo gli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 91/1992 — è insufficiente sotto il profilo della metodologia ermeneutica contemporanea. La topografia dell’enunciato non decide la natura giuridica; è, al massimo, indizio, e indizio debole. Decisivo è il Normbereich: il settore di realtà che la norma intende disciplinare.

Su tale piano, gli effetti dell’art. 3-bis sono stati inequivocabili. Persone che, secondo la l. n. 555/1912 vigente dal 30 giugno di quell’anno, hanno acquisito la cittadinanza italiana per discendenza ininterrotta — e la cui posizione è stata ribadita dalle Sezioni Unite nel 2009 e nel 2022 quale status permanente, imprescrittibile ed esercitabile in qualunque tempo — sono passate ad essere considerate, ex tunc, come se non avessero mai acquisito la cittadinanza italiana. L’effetto è strutturalmente identico a quello di una revoca retroattiva.

La Corte è parsa intuire tale fragilità, tanto che si è appoggiata a un secondo argomento. La formula presuntiva della norma — secondo cui il destinatario è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana — impedirebbe in sé la configurazione di uno status consolidato. In assenza di certezza giuridica ex ante sulla propria condizione, il destinatario sarebbe titolare soltanto di mere aspettative giuridiche (punto 9.2.2).

Qui, si ritiene, la sofisticazione dogmatica si è convertita in fragilità. La Corte ha trasformato l’assenza di accertamento formale in assenza di status, ovvero un’equiparazione che ha rotto la coerenza interna della decisione stessa. Le Sezioni Unite, citate al punto 8.1, hanno fissato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è imprescrittibile e può essere fatto valere in qualunque tempo, sulla base del solo fatto della nascita. Ridurre tale status a mera aspettativa ha implicato disautorare implicitamente il precedente che la Corte stessa ha invocato.

La categoria preclusione originaria si è rivelata, pertanto, costruzione dogmatica orientata da finalità — cioè, quella di sottrarre la norma censurata al controllo di proporzionalità imposto dalla giurisprudenza della CGUE in materia di perdita della cittadinanza[11]. L’operazione si è articolata in tre passi coordinati: riqualificare lo status originario come mera aspettativa; riqualificare l’estinzione retroattiva come mera preclusione; e, con ciò, riqualificare il regime applicabile, sottraendolo all’incidenza degli artt. 9 TUE e 20 TFUE come interpretati dal Tribunale di Lussemburgo.

La coerenza sistemica fra i tre passi è precisamente ciò che sottrae la categoria al controllo europeo. Si esamina, a seguire, come il genuine link si articoli a tale operazione.

4.2. Il genuine link come anacronismo: Nottebohm fuori dal suo Normbereich

Stabilita la preclusione originaria come categoria, la Corte aveva bisogno di un criterio sostanziale che giustificasse la scelta del legislatore. Lo ha trovato nel genuine link.

Il caso Nottebohm, deciso dalla Corte internazionale di giustizia il 6 aprile 1955, è regolarmente invocato a sostegno della centralità del vincolo effettivo. La lettura, però, è selettiva. Nel punto centrale della propria ratio decidendi, la CIJ ha affermato che uno Stato non può esigere che le proprie regole siano riconosciute da un altro Stato a meno che abbia agito in conformità all’obiettivo generale di far corrispondere il vincolo legale della nazionalità alla connessione genuina dell’individuo con lo Stato che ne assume la difesa «by means of protection as against other States»[12].

Il passaggio è decisivo. Nottebohm verteva sull’opponibilità internazionale della naturalizzazione — nel pieno della Seconda guerra mondiale, contro il Guatemala. La CIJ non ha detto che al signor Nottebohm difettasse la cittadinanza del Liechtenstein quale vincolo interno; ha detto che tale cittadinanza, formalmente valida nel diritto interno, era inopponibile al Guatemala ai fini della protezione diplomatica.

La distinzione è strutturale. Una cosa è affermare che uno Stato non può opporre ad altri un vincolo artificiale di cittadinanza per rivendicare protezione diplomatica; altra cosa, ben diversa, è dire che tale stesso Stato possa privare internamente, in modo retroattivo e collettivo, dello status di cittadinanza persone che lo abbiano acquisito per nascita. In rigore metodologico mülleriano, la Corte ha mobilitato il Normprogramm del precedente fuori dal suo Normbereich originario.

Il bouquet giurisprudenziale transnazionale invocato dalla Corte è stato, esso stesso, letto selettivamente.

Tjebbes verteva sulla perdita automatica della cittadinanza olandese per residenza prolungata all’estero. Il Tribunale di Lussemburgo ha ammesso la compatibilità della norma con il diritto dell’Unione poiché l’ordinamento olandese prevedeva un procedimento individualizzato di riesame, con possibilità concreta di mantenimento dello status. Procedimento di tal tipo non esiste né nel d.l. n. 36/2025 né nella l. n. 74/2025. La Corte costituzionale ha riconosciuto il punto, ma, anziché trarne l’incostituzionalità o proporre il rinvio, si è esonerata dall’esame: la proporzionalità incideva soltanto sui casi in cui il soggetto perdesse uno status accertato (punto 10).

È la categoria preclusione originaria che opera, ora, nella sua funzione finalistica: poiché lo status non sarebbe accertato, la proporzionalità non si applica. L’accertamento dello status è, però, nella tradizione italiana, dichiarativo e non costitutivo — premessa la cui riformulazione, come visto nella sezione precedente, è proprio il punto controverso.

Quanto a Commissione c. Malta (C-181/23), l’uso è ancor più sensibile. La sentenza del 29 aprile 2025 ha condannato Malta per il suo programma di citizenship by investment — vendita di cittadinanza a investitori in cambio di apporto finanziario, senza vincolo previo. La CGUE ha scritto che il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà costituisce il fondamento del vincolo di cittadinanza, e per ciò ha riprovato la mercificazione istantanea dello status.

La Corte costituzionale italiana ha utilizzato il medesimo precedente per legittimare la privazione retroattiva del vincolo della diaspora — ipotesi funzionalmente inversa a quella decisa dalla CGUE. In Commissione, il vizio era l’assenza pregressa di vincolo nell’atto di acquisto; qui, il vincolo — biologico, linguistico, culturale, comprovato documentalmente sin dal trisavolo emigrato — è proprio ciò che esiste. Ciò che si esige, al contrario, è l’effettività contemporanea di tale vincolo. La simmetria è invertita.

Identica osservazione vale per il caso Teso del Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 77, 137, del 1987). La decisione tedesca stabilisce che l’art. 116 della Legge fondamentale tutela la trasmissione generazionale della cittadinanza ai discendenti del Volk espulso o esiliato dalle vicissitudini del XX secolo. Mobilitarla a sostegno della preclusione originaria significa invertire il senso del precedente[13].

La Sentenza 63/2026, spostando il baricentro dello ius sanguinis dalla filiazione al vincolo effettivo inteso come residenza, lingua e vissuto culturale, ha riconfigurato l’eredità di Mancini e ha instaurato, de facto, uno ius sanguinis sub conditione effettività. L’operazione preserva il significante e modifica il significato.

Per sostenere tale riconfigurazione, la Corte aveva bisogno di un concetto sostanziale di popolo. È quanto sarà esaminato nella prossima obiezione.

4.3. Il popolo come comunità di destini: osservazioni analitiche

I punti 8.2-8.2.5 toccano il terreno più delicato della pronuncia.

La Corte ha lì ecceduto il necessario per risolvere il caso e ha costruito una teoria sostanziale della cittadinanza repubblicana. La figura del popolo come comunità legata da vincoli effettivi tra i suoi membri — caratterizzata da solidarietà, reciprocità di diritti e doveri e condivisione di destini comuni — riappare, con varianti, ai punti 8.2, 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4.

Si rende necessario, qui, un registro analitico stretto.

La configurazione del popolo come comunità vincolata da destini politici comuni non è dottrina pacifica del costituzionalismo repubblicano italiano del secondo dopoguerra. È, piuttosto, riattivazione — in registro contemporaneo — di una struttura concettuale che, nel costituzionalismo europeo, attraversa registri diversi della Staatslehre del periodo tra le due guerre.

Senza giudizio identitario sulla Corte, e in registro strettamente analitico, la struttura esige esplicitazione. Una cittadinanza pensata come vincolazione effettiva al destino comune del popolo — e non come filiazione giuridica riconosciuta — apre, sul piano logico, tre operazioni restrittive.

Prima. Permette di mettere in discussione la legittimità politica dei cittadini iscritti all’AIRE residenti all’estero. Le leggi costituzionali nn. 1/2000 e 1/2001, attuate dalla l. n. 459/2001, sono richiamate dalla Corte al punto 8.2.4 in registro apparentemente neutro, ma con tono subliminare di problematizzazione[14].

Seconda. Permette, in futuro, di mettere in discussione l’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione di residenti non-europei, sulla base dell’argomento dell’insufficienza del humus culturale.

Terza. Inverte strutturalmente il rapporto tra cittadinanza e democrazia. In luogo di presupposto formale dell’esercizio democratico, la cittadinanza diviene effetto riflesso di adesione sostanziale a valori condivisi. La plasticità di tale figura permette allo Stato di decidere, ex post, chi è dentro e chi è fuori.

L’antidoto teorico si trova in Habermas. In società pluralistiche, una cultura politica si tiene unita soltanto attraverso il patriottismo costituzionale, che si sostiene sull’universalismo astratto dei principi. La cittadinanza democratica si costituisce procedimentalmente — mediante l’impegno condiviso con i principi costituzionali quali procedura, e non mediante l’adesione sostanziale a un humus comune[15].

Vi è, inoltre, un dettaglio che merita attenzione.

Al punto 8.2.4, la Corte osserva che il fatto che persone sostanzialmente estranee alla comunità nazionale possano, mediante l’acquisto della cittadinanza, risultare determinanti per la formazione della maggioranza politica o per l’esito di un referendum indebolirebbe la legittimazione del principio maggioritario.

La frase rivela il telos dell’architettura argomentativa: evitare che persone qualificate dalla Corte come estranee — sulla base di un criterio sostanziale, e non giuridico — influiscano su decisioni interne. Tra ampliare e restringere il perimetro della sovranità popolare, la Corte ha optato per la seconda via, con argomentazione fondata su parametro identitario-sostanziale.

Su tale teoria sostanziale del popolo si appoggia l’operazione successiva — lo svuotamento del legittimo affidamento.

4.4. Il legittimo affidamento e il problema della trasposizione categoriale

Sostenuto dalla teoria sostanziale del popolo, l’argomento sul legittimo affidamento è tecnicamente articolato. Al punto 9.2.2, la Corte mobilita tre ragioni per affermare che l’aspettativa dei discendenti è indebolita: assenza di status formalmente accertato, carattere correttivo della norma e non imprevedibilità della riforma.

Ciascuna ragione sarà esaminata specificamente.

Quanto all’assenza di status accertato, vale quanto già detto. La posizione riduce a mera aspettativa un diritto che le Sezioni Unite caratterizzano come permanente e imprescrittibile, sulla base del solo fatto della nascita.

La partizione tra regime normativo consolidato e status individuale non consolidato è dogmaticamente artificiale. Lo status sorge — l’hanno fissato le Sezioni Unite — con la nascita; e il regime giuridico vigente dal 1912 tutela ciascuna nascita come evento di acquisto.

Quanto alla non imprevedibilità, il salto argomentativo non si sostiene. Pur ammettendo, ad argumentandum, che progetti di legge e l’aumento del contributo unificato di ottobre-dicembre 2024 segnalassero l’imminenza della riforma, ciò che era prevedibile era l’introduzione di limiti per il futuro. È il modello europeo: in Germania il § 4, comma 4, dello StAG, vigente dal 1° gennaio 2000, si applica soltanto ai nati dopo tale data.

L’imprevedibile è la retroattività propria: la privazione ex tunc di una catena di filiazione disciplinata da norma vigente da oltre un secolo.

La Corte intuisce la fragilità e tenta di soccorrersi: un rimedio rivolto soltanto al futuro avrebbe lasciato intatto il problema (punto 9.2.2). Ma, dicendolo, ammette esattamente ciò che intendeva confutare — ossia che la retroattività è stata scelta consapevole, volta a coprire un periodo in cui la posizione giuridica dei destinatari era tutelata dal regime anteriore.

Quanto al richiamo del precedente n. 182/2022 — secondo cui l’esigenza di ristabilire criteri di equità e ragionevolezza prevarrebbe sulla tutela dell’affidamento —, il problema è di trasposizione categoriale.

Quel caso, e i correlati nn. 136/2022, 70/2024 e 56/1989, vertevano su regimi previdenziali e tributari di favore ritenuti intra-sistemicamente incongruenti. La giurisprudenza ivi affermata non autorizza la trasposizione automatica alla materia dello status civitatis[16].

Lo status non è trattamento di favore. È diritto fondamentale connesso alla dignità della persona umana e alla stessa possibilità di esercitare diritti politici. Trattare la cittadinanza come trattamento di favore suscettibile di revisione per equità è una riduzione categoriale che svuota la specificità del bene giuridico tutelato.

Svuotato l’affidamento, è rimasta alla Corte un’unica garanzia: il rinvio pregiudiziale al giudice naturale del diritto dell’Unione.

È tale garanzia che il quinto passaggio della motivazione ha messo da parte — ed è la quinta e ultima obiezione.

4.5. Il rifiuto del rinvio pregiudiziale e il circolo dell’inammissibilità

Il rifiuto del rinvio alla CGUE invoca la dottrina Cilfit: vi sarebbe evidenza tale della corretta applicazione del diritto dell’Unione da rendere superflua la rimessione. L’argomento, tuttavia, è autocontraddittorio, poiché Cilfit esige evidenza oggettiva — non spetta al giudice a quo presumere come pacifica la propria lettura del diritto europeo[17].

Ed è precisamente l’opposto a verificarsi nel caso. La questione dipende da una qualificazione previa, e altamente controversa, della natura giuridica dell’art. 3-bis (revoca retroattiva? preclusione originaria?) e dello status dei destinatari (accertato? non accertato? status ex lege sin dalla nascita?). Su tali questioni la Corte ha la propria opinione, ma la CGUE non si è pronunciata. Negare il rinvio in una situazione di tale ordine equivale a aggirare il giudice naturale del diritto dell’Unione.

Vale ricordare il caso Udlændinge- og Integrationsministeriet, invocato dalla stessa Sentenza 63/2026 al punto 2.2. In quella sentenza la CGUE ha affermato espressamente, al punto 50, che la persona deve disporre di un termine ragionevole per presentare istanza diretta a ottenere, dalle autorità competenti, l’esame della proporzionalità delle conseguenze della perdita[18]. La Corte costituzionale sostiene, al punto 10, che tale dictum non si applichi perché presuppone uno status accertato.

Ed è qui che appare il circolo vizioso della decisione. L’inesistenza di status accertato è precisamente ciò che l’art. 3-bis istituisce retroattivamente — di modo che la Corte autorizza il legislatore a creare la premessa di fatto che esclude il controllo di proporzionalità europeo. È il legislatore a definire l’oggetto al fine di escludere la sua qualificazione quale oggetto regolato dal diritto dell’Unione.

La questione è tanto più delicata in quanto la Corte riconosce, al punto 8.2.5, che la disciplina della cittadinanza deve rispettare i principi della cittadinanza dell’Unione, e che la titolarità della cittadinanza di uno Stato membro è premessa per l’attribuzione della cittadinanza europea, dalla quale derivano diritti come la libera circolazione e l’elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo. La premessa è corretta; la conclusione, però, non discende da essa.

Se l’acquisto della cittadinanza nazionale aziona la cittadinanza europea, allora la privazione retroattiva della prima, a fortiori, priva della seconda — indipendentemente dal fatto che la prima sia stata formalmente accertata. Ciò che viene tolto è il presupposto della cittadinanza dell’Unione, e ciò è materia di diritto dell’Unione, come Rottmann ha stabilito sin dal 2010.

Resta, infine, l’inammissibilità delle questioni fondate sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 15, par. 2) e sul Protocollo n. 4 alla CEDU (art. 3, par. 2), che merita esame separato.

Quanto alla DUDU, la Corte sostiene, al punto 11, che essa, in quanto incorporata nella Risoluzione 217A dell’AGNU, non sia atto vincolante e non integri il parametro dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

La motivazione fa salva, tuttavia — e l’onestà intellettuale impone di riconoscerlo —, la possibilità che l’art. 15, par. 2, esprima una norma consuetudinaria internazionale, ciò che aprirebbe la via dell’art. 10, primo comma; osserva, però, che il giudice a quo non ha invocato tale parametro, il che rende la questione inammissibile per insufficiente motivazione. Il punto tecnico è corretto: il controllo incidentale non tollera sostituzione officiosa del parametro.

La fragilità tecnica del rimettente, però, non maschera la gravità sostanziale. La privazione arbitraria della cittadinanza, vietata dall’art. 15, par. 2, della DUDU, è oggi considerata — sulla base di una prassi consolidata e di una opinio iuris espressa in molteplici strumenti — norma consuetudinaria internazionale in senso materiale. La porta resta aperta a future impugnazioni[19].

Quanto all’art. 3, par. 2, del Protocollo n. 4 alla CEDU, la Corte lo interpreta restrittivamente: tutelerebbe soltanto il diritto di permanere o di entrare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, non quello di acquisire o conservare la cittadinanza. A sostegno della lettura, invoca l’obiter della Grande Camera in H.F. e altri c. Francia (14 settembre 2022, § 249), secondo cui la privazione della nazionalità sarebbe problematica soltanto quando il cittadino abbia già un diritto di ingresso riconosciuto[20].

Opera qui, di nuovo, il circolo vizioso della preclusione. Poiché lo status non sarebbe accertato, il diritto di ingresso non sarebbe riconosciuto, e l’art. 3, par. 2, del Protocollo n. 4 non si applicherebbe — ma è precisamente l’artefatto prodotto dalla norma stessa censurata. La Corte impiega, quale presupposto della propria decisione, l’effetto della norma che sta esaminando.

5. VALUTAZIONE PROSPETTICA

La Sentenza 63/2026 non ha chiuso la questione; l’ha aperta in sede europea e sovranazionale. Tre vie restano disponibili.

La prima è la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il rinnovo del controllo di costituzionalità ad opera del Tribunale ordinario di Campobasso, con l’ord. n. 40/2026, ha offerto base argomentativa diversa da quella formulata dal Tribunale di Torino: si è appoggiato anche sull’art. 22 della Costituzione e sugli effetti concreti della legislazione su chi è già nato secondo l’interpretazione consolidata[21].

La differenza di angolazione è cruciale. Mentre Torino ha attaccato aspetti formali, Campobasso si è concentrata sugli effetti pratici. Mossa per tale via, e sostenuta da qualunque giudice a quo italiano che ammetta il dubbio ragionevole, il rinvio pregiudiziale alla CGUE può ancora essere formalizzato nei limiti di Rottmann e Tjebbes.

La seconda è la Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto l’art. 8 della CEDU nella sua dimensione di vita privata e familiare — dimensione cui la Corte di Strasburgo ha associato, in giurisprudenza consolidata, la perdita arbitraria della cittadinanza. L’impugnazione è soggetta all’esaurimento dei rimedi interni, ai sensi dell’art. 35, par. 1, della Convenzione, ma la base argomentativa è già strutturata.

La terza è il lavoro dogmatico. La Sentenza 63/2026 ha introdotto tre figure concettuali che richiedono di essere sistematicamente esaminate: la preclusione originaria come costruzione dogmatica orientata da finalità aggirante la proporzionalità europea; il genuine link sub conditione effettività come lettura decontestualizzata di Nottebohm; e la cittadinanza-destino come teoria sostanziale.

A tali tre concetti spetta opporre una contro-dottrina: quella dello status civitatis come riconoscimento dichiarativo; quella del genuine link come categoria di opponibilità internazionale, e non di acquisto interno; e quella del popolo democratico come costruzione habermasiano-procedurale, fondata sul patriottismo costituzionale, e non sul destino.

Hannah Arendt ha osservato che il diritto ad avere diritti significa vivere in una struttura in cui si è giudicati per le proprie azioni e opinioni, e appartenere ad una qualche comunità organizzata[22]. La Sentenza 63/2026, nel convalidare la privazione retroattiva dello status civitatis italiano di una vasta popolazione di discendenti, non ha generato l’apolidia in senso formale — i destinatari conservano la cittadinanza dello Stato in cui sono nati. Li ha, però, privati, ex tunc, dello status civitatis europeo e dei diritti ad esso inerenti — circolazione, elettorato europeo, protezione consolare —, e lo ha fatto senza l’esame individualizzato di proporzionalità che la CGUE esige.

La Corte ha realizzato, in ultima analisi, una riforma costituzionale materiale senza riforma costituzionale formale, in collisione funzionale — sia pur dissimulata — con il diritto dell’Unione come interpretato dalla CGUE, e in discontinuità con la dottrina italiana più consolidata sulla natura dichiarativa del riconoscimento.

La sofisticazione tecnica della decisione non attenua la gravità dogmatica di quanto vi si è operato. La rende, anzi, più visibile — e lo scrutinio critico, più necessario.

Alla dottrina, all’avvocatura, ai tribunali ordinari italiani, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte europea dei diritti dell’uomo spetta ora ciò che è sempre loro spettato: interpretare la norma alla luce della Costituzione e del diritto europeo, e non la Costituzione alla luce della convenienza amministrativa.

La storia giuridica dello ius sanguinis italiano non si è chiusa il 30 aprile 2026. È entrata in una nuova fase, in cui l’onere del dialogo critico-ermeneutico si sposta, dal legislatore, alla comunità scientifica internazionale.


[1]Corte costituzionale, sent. n. 63/2026, redattore Pitruzzella, presidente Amoroso, depositata il 30 aprile 2026 (ECLI:IT:COST:2026:63). La pronuncia decide le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Torino con ord. n. 167/2025 (giudice Fabrizio Alessandria), del 25 giugno 2025.

[2]Convenzione europea sulla cittadinanza, Strasburgo, 6 novembre 1997 (STE n. 166), art. 7, par. 1, lett. e), che consente la perdita della cittadinanza in caso di assenza di un legame effettivo tra lo Stato Parte e il cittadino abitualmente residente all’estero. La Convenzione non è stata ratificata dall’Italia. CGUE (Grande Sezione), sent. Commissione c. Malta, causa C-181/23, 29 aprile 2025, ECLI:EU:C:2025:283, sull’incompatibilità dei programmi di citizenship by investment privi di vincolo effettivo con l’art. 4, par. 3, TUE e con l’art. 20 TFUE. V. inoltre Conseil constitutionnel, dec. nn. 2025-1130 a 1133 QPC, 11 aprile 2025; Bundesverfassungsgericht, Teso (BVerfGE 77, 137), 21 ottobre 1987.

[3]Mancini, Pasquale Stanislao. Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo, Università di Torino, 22 gennaio 1851 (ed. moderna in Id., Diritto internazionale. Prelezioni. Napoli: Marghieri, 1873, p. 1-64). Sull’eredità manciniana, Nuzzo, Luigi. Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo. Frankfurt am Main: Klostermann, 2012, p. 109 e ss.

[4]Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentt. nn. 25317 e 25318 del 24 agosto 2022, richiamate dalla stessa Sentenza 63/2026 al punto 8.1; v. altresì Cass., S.U., sent. n. 4466 del 25 febbraio 2009. La natura meramente dichiarativa del riconoscimento è dottrina pacifica sin da Grosso, Enrico. Le vie della cittadinanza. Padova: CEDAM, 1997, p. 137 e ss.

[5] C. Mortati, La Costituzione in senso materiale (1940), ristampa inalterata con una premessa di G. Zagrebelsky, Milano, Giuffrè, 1998, p. 46 e ss.

[6] L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, Il Mulino, 1996 (rist. 2000), spec. cap. IV, pp. 175 e ss.

[7]G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, nuova edizione, Torino, Einaudi, 2024, cap. II, pp. 33 e ss.

[8] L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale (1989), Roma-Bari, Laterza, parte V, pp. 889 e ss.; Id., Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. I, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 525 e ss.

[9] H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode (1960), in Gesammelte Werke, Bd. 1, 7. Aufl., Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, parte II, sez. II. Per la versione italiana, Verità e metodo, a cura di G. Vattimo, Milano, Bompiani, ed. 2019, pp. 558 e ss.

[10] F. Müller, Strukturierende Rechtslehre, 2. Aufl., Berlin, Duncker & Humblot, 1994, pp. 230 e ss.; per uno sviluppo metodologico più recente, F. Müller – R. Christensen, Juristische Methodik. Band I, 9. Aufl., Berlin, Duncker & Humblot, 2004, pp. 250 e ss. La giuridicità non discende dall’enunciato astratto, bensì dalla strutturazione concreta tra programma normativo (Normprogramm) e ambito normativo (Normbereich).

[11] CGUE, sent. Tjebbes e altri c. Minister van Buitenlandse Zaken, causa C-221/17, 12 marzo 2019, ECLI:EU:C:2019:189, spec. §§ 40 e ss.; CGUE, sent. Rottmann c. Freistaat Bayern, causa C-135/08, 2 marzo 2010, ECLI:EU:C:2010:104, §§ 55 e ss.; CGUE, sent. Wiener Landesregierung, causa C-118/20, 18 gennaio 2022, ECLI:EU:C:2022:34; CGUE, sent. Stadt Duisburg, causa C-673/20, 9 giugno 2022, ECLI:EU:C:2022:449; CGUE, sent. Udlændinge- og Integrationsministeriet, causa C-689/21, 5 settembre 2023, ECLI:EU:C:2023:626.

[12]CIJ, Liechtenstein c. Guatemala (Nottebohm), sent. del 6 aprile 1955, in ICJ Reports 1955, p. 4. La letteratura conferma che il principio del genuine link è stato concepito per la protezione diplomatica nei confronti di Stati terzi, non per misure interne di privazione: cfr. R. Sloane, Breaking the Genuine Link: The Contemporary International Legal Regulation of Nationality, in Harvard International Law Journal, vol. 50, n. 1, 2009, pp. 1-60; P. Spiro, A New International Law of Citizenship, in American Journal of International Law, vol. 105, n. 4, 2011, pp. 694-746.

[13]Bundesverfassungsgericht, Teso (BVerfGE 77, 137), 21 ottobre 1987, sull’art. 116, par. 1, della Legge fondamentale e sulla trasmissione generazionale della cittadinanza ai discendenti del Volk espulso o esiliato dalle vicissitudini del XX secolo.

[14]Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, attuate con la legge 27 dicembre 2001, n. 459 (istituzione della Circoscrizione Estero ed esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero — AIRE).

[15]Per la critica decisiva alla deriva sostanzialistica del concetto di Volk e per la riformulazione discorsiva della sovranità popolare, J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, capp. III e VII; trad. it. Fatti e norme, a cura di L. Ceppa, Roma, Laterza, 2013. Sulla genealogia novecentesca della categoria, R. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1928, pp. 18 e ss.

[16]I precedenti citati dalla Sentenza 63/2026 (n. 182/2022, n. 136/2022, n. 70/2024, n. 145/2022, n. 108/2019 e n. 56/1989) attenevano in tutti i casi a trattamenti previdenziali o tributari ritenuti intra-sistemicamente incongruenti — materia categorialmente distinta da quella dello status civitatis.

[17]CGUE, sent. Cilfit, causa 283/81, 6 ottobre 1982, ECLI:EU:C:1982:335; per il successivo riesame e riformulazione delle eccezioni all’obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza, CGUE (Grande Sezione), sent. Consorzio Italian Management, causa C-561/19, 6 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:799.

[18]CGUE, sent. Udlændinge- og Integrationsministeriet, causa C-689/21, 5 settembre 2023, ECLI:EU:C:2023:626, spec. § 50.

[19]Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 15, par. 2; sulla privazione arbitraria della cittadinanza come violazione di una norma di diritto internazionale consuetudinario in formazione, ONU, Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality. Report of the Secretary-General, A/HRC/25/28, 19 dicembre 2013.

[20]Corte EDU (Grande Camera), H.F. e altri c. Francia, ricc. nn. 24384/19 e 44234/20, sent. del 14 settembre 2022, spec. § 249. Sulla cittadinanza come elemento dell’identità protetta dall’art. 8, v. altresì Corte EDU, Genovese c. Malta, ric. n. 53124/09, sent. dell’11 ottobre 2011.

[21]Tribunale ordinario di Campobasso, ord. n. 40/2026, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, fondata, tra l’altro, sull’art. 22 della Costituzione e sugli effetti concreti dell’art. 3-bis della l. n. 91/1992 sui titolari di cittadinanza secondo l’interpretazione consolidata.

[22]H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt, Brace and Co., 1951, parte II, cap. IX («The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man»); trad. it. Le origini del totalitarismo, Torino, Einaudi, 2009.

LA SENTENZA 63/2026 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ius sanguinis, preclusione originaria e diritto dell’Unione: una rilettura critico-ermeneutica

del Prof. Rui Aurélio De Lacerda Badaró*

Riassunto

Il presente studio offre, in chiave critico-ermeneutica e dalla prospettiva di un giurista brasiliano, un commento alla sentenza n. 63 del 2026 della Corte costituzionale italiana — depositata il 30 aprile 2026, con motivazione redatta dal giudice Pitruzzella sotto la presidenza del Presidente Amoroso —, che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992. L’analisi ricostruisce l’iter logico della decisione, la inquadra nella cornice dottrinale italiana ed europea, e formula cinque obiezioni puntuali alla ratio decidendi: la configurazione della preclusione originaria come costruzione dogmatica orientata da finalità; l’uso decontestualizzato del criterio del genuine link; la teoria sostanziale del popolo come comunità di destini e le sue implicazioni; lo svuotamento del legittimo affidamento mediante una trasposizione categoriale inadeguata; il rifiuto del rinvio pregiudiziale alla CGUE. Conclude indicando le vie aperte dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte europea dei diritti dell’uomo e la rilevanza dogmatica della pendente questione del Tribunale di Campobasso.

Parole chiave: Sentenza 63/2026. Ius sanguinis. Preclusione originaria. Cittadinanza italiana. Ermeneutica filosofica e teoria strutturante del diritto. Diritto dell’Unione europea.

Abstract

This article offers a critical-hermeneutic analysis — from the perspective of a Brazilian jurist — of Decision No. 63 of 2026 of the Italian Constitutional Court (deposited on 30 April 2026, opinion delivered by Justice Pitruzzella under President Amoroso), which upheld the constitutionality of Article 3-bis of Law No. 91/1992. The study reconstructs the Court’s reasoning, places it within the Italian and European doctrinal framework, and formulates five specific objections to its ratio decidendi: the construction of original preclusion as a purpose-driven dogmatic device; the decontextualised use of the genuine link criterion; the substantive theory of the people as a community of destiny and its implications; the erosion of legitimate expectations through inadequate categorial transposition; and the refusal of the preliminary reference to the CJEU. The article concludes by indicating the avenues open before Luxembourg and Strasbourg, as well as the doctrinal relevance of the pending question of the Tribunale di Campobasso.

Keywords: Decision 63/2026. Ius sanguinis. Original preclusion. Italian citizenship. Philosophical hermeneutics and structuring theory of law. EU law.

1. INTRODUZIONE

Il 30 aprile 2026 la Corte costituzionale italiana ha depositato la sentenza n. 63, dichiarando in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino sull’art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal decreto-legge n. 36/2025 e convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2025[1].

La disposizione opera, in sostanza, una privazione retroattiva e collettiva dello status civitatis italiano nei confronti di una vasta popolazione di discendenti nati all’estero, in possesso di altra cittadinanza, che non avessero presentato istanza amministrativa o giudiziale entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.

La portata della pronuncia esige, per contro, sobrietà analitica. 380 righe di Considerato in diritto, quattordici giudici, richiami alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), del Conseil constitutionnel francese, del Tribunal Constitucional portoghese e del Bundesverfassungsgericht: l’apparato giurisprudenziale mobilitato è sofisticato.

La sofisticazione tecnica esige analisi critica, in quanto è sotto l’apparenza della tecnicità neutra che si operano, nel costituzionalismo contemporaneo, le più profonde trasmutazioni paradigmatiche. La tradizione ermeneutica, da Heidegger a Gadamer, insegna che esiste un modo di discorso capace di intendere ogni cosa senza appropriarsene — una comprensibilità indifferente che prospera precisamente là dove la pre-comprensione non è stata tematizzata e l’alterità della cosa non è stata ammessa. È in tale vuoto che la sofisticazione argomentativa si insedia quale surrogato della comprensione autentica.

La prospettiva critico-ermeneutica e comparatistica qui adottata — fondata sulla tradizione che va da Heidegger e Gadamer alla teoria strutturante del diritto di Friedrich Müller — non pretende sostituirsi alla dottrina costituzionale italiana, bensì dialogare con essa, offrendo lo sguardo di questo osservatore esterno.

La tesi centrale può essere enunciata in una sola frase: la Sentenza 63/2026 non decide: convalida. E, nel farlo, realizza una riforma costituzionale materiale della disciplina della cittadinanza italiana — la quale, in stretta osservanza democratica, avrebbe dovuto percorrere la via dell’art. 138 della Costituzione e il dibattito pubblico che tale procedimento garantisce.

Per sostenere tale tesi, verrà percorso il seguente itinerario: a) ricostruzione dell’iter logico della decisione; b) inquadramento dottrinale; c) esposizione articolata delle obiezioni dogmatiche; d) indicazione prospettica delle vie ancora aperte.

2. L’ITER LOGICO DELLA SENTENZA 63/2026

La motivazione si articola in cinque passaggi logici, concatenati in modo da sostenere un’unica conclusione: l’art. 3-bis può operare retroattivamente senza entrare in tensione strutturale con la Costituzione e con il diritto dell’Unione.

Il primo passaggio della Sentenza affronta la qualificazione dogmatica della norma censurata. La domanda — e da essa dipende l’intero regime applicabile — è se l’art. 3-bis configuri una revoca della cittadinanza ovvero una preclusione originaria all’acquisto.

La differenza non è semantica: ove si tratti di revoca, trovano applicazione l’art. 22 della Costituzione e la giurisprudenza della CGUE in Rottmann, Tjebbes, Wiener Landesregierung, Stadt Duisburg e Udlændinge- og Integrationsministeriet, che esigono esame individualizzato delle conseguenze e test di proporzionalità.

Ove invece si tratti di preclusione originaria, tale arsenale di garanzie non incide, perché lo status europeo, formalmente, non sarebbe mai stato acquisito. La Corte ha optato per la seconda qualificazione, sostenendola con un argomento topografico: il legislatore ha inserito la norma dopo gli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 91/1992, che disciplinano l’acquisto, e non accanto all’art. 10-bis (revoca) o all’art. 12 (perdita).

Stabilita la categoria, il secondo passaggio eleva il criterio del genuine link a ratio decidendi. La Corte richiama, in successione: l’art. 7, par. 1, lett. e), della Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997; la giurisprudenza della CGUE in Tjebbes e in Commissione c. Malta (C-181/23, 29 aprile 2025); le decisioni nn. 2025-1130 a 1133 QPC del Conseil constitutionnel francese dell’11 aprile 2025; il precedente Teso del Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 77, 137, del 1987). Conclude per l’esistenza di una convergenza transnazionale del criterio del vincolo effettivo, idonea a legittimare la scelta del legislatore italiano[2].

La Corte introduce nel terzo passaggio, precisamente ai punti 8.2-8.2.5, una teoria sostanziale della cittadinanza repubblicana — una dogmatica del popolo — che eccede il necessario per risolvere il caso concreto.

La figura centrale è quella del popolo come comunità legata da vincoli effettivi, caratterizzata da solidarietà, reciprocità di diritti e doveri e condivisione di destini comuni. L’ordinamento democratico si fonda, secondo l’argomento esposto, su un singolare plurale, su un io collettivo, che presuppone un vincolo con un territorio e la condivisione di principi materiali costitutivi dell’identità collettiva.

Sostenuto da tale teoria sostanziale, il quarto passaggio affronta l’argomento del legittimo affidamento. La Corte ha riconosciuto, al punto 9.2.2, che l’art. 3-bis ha inciso sull’aspettativa di una vasta popolazione di discendenti; ha tuttavia concluso che tale affidamento risulta indebolito da tre ragioni: l’inesistenza di uno status formalmente accertato; il carattere correttivo della norma, volta a disattivare una disciplina squilibrata; e la prevedibilità della riforma, attestata dalla presentazione dei progetti A.S. 1263 e A.C. 2080 del 9 ottobre 2024 e dall’aumento del contributo unificato nel dicembre dello stesso anno. A sostegno della propria posizione la Corte ha richiamato le sentenze nn. 182/2022, 136/2022, 70/2024, 145/2022, 108/2019 e 56/1989.

Il quinto passaggio, infine, ha rifiutato il rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Corte ha invocato la dottrina Cilfit sostenendo che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imporrebbe con tale evidenza da rendere superflua la rimessione.

Le questioni fondate sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 15, par. 2) e sul Protocollo n. 4 alla CEDU (art. 3, par. 2) sono state dichiarate inammissibili: la prima per insufficiente motivazione del giudice a quo, che non ha invocato l’art. 10, primo comma, della Costituzione quale parametro; la seconda per interpretazione restrittiva della norma convenzionale, che, secondo la Corte, tutelerebbe il diritto di permanere sul territorio, ma non quello di conservare la cittadinanza.

L’architettura è coerente, e ciascun passaggio prepara il successivo: la qualificazione come preclusione originaria apre lo spazio al genuine link; il genuine link sostiene la teoria sostanziale del popolo; la teoria del popolo indebolisce il legittimo affidamento; e l’insieme dispensa dal rinvio. È, tuttavia, proprio tale coerenza interna — e non ciascun passaggio singolarmente considerato — che rende la decisione dogmaticamente più delicata di quanto appaia a prima lettura.

3. LA CORNICE DOTTRINALE: tradizione manciniana, giurisprudenza delle Sezioni Unite ed ermeneutica giuridica contemporanea

Prima di esaminare criticamente ciascun passaggio, è necessario fissare la cornice in cui la decisione si inscrive. La cittadinanza iure sanguinis è, in Italia, istituto che precede lo Stato unitario e che lo struttura. Pasquale Stanislao Mancini, nella sua prelezione del 22 gennaio 1851 all’Università di Torino, articolò la teoria secondo la quale la nazione — intesa come comunità di origine, lingua, costumi e coscienza di appartenenza — precede logicamente lo Stato, e nella costituzione di tale nazionalità il sangue (nel senso di discendenza comune) è principio di identità collettiva[3].

Dall’architettura manciniana è derivato — attraverso le leggi nn. 555/1912 e 91/1992 — l’orientamento interpretativo secolare per cui l’atto amministrativo o giudiziale di riconoscimento della cittadinanza per discendenza ha natura meramente dichiarativa, non costitutiva.

Tale posizione è stata affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4466/2009 e ribadita nelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno qualificato lo status civitatis come qualità essenziale della persona, dotata di carattere originario, indisponibile e imprescrittibile[4]. È, altresì, la posizione iscritta nell’art. 19 della l. n. 218/1995 (sistema italiano di diritto internazionale privato), per cui la cittadinanza è regolata dalla legge dello Stato di cui si rivendica la cittadinanza, in vigore al momento della nascita.

A tale impianto si aggiunge l’eredità costituzionale del secondo dopoguerra, la cui intelligenza rimane insostituibile per chi oggi esamini il problema. Costantino Mortati ammoniva che il testo costituzionale è anche storia, e racchiude una concezione materiale che esige coerenza tra le norme e i fondamenti identitari dello Stato[5].

In registro complementare, Livio Paladin, nella sua lettura del principio di legalità, sosteneva che la retroattività è ammessa soltanto quando l’ordinamento ne riconosca espressamente la compatibilità con la tutela del legittimo affidamento e con l’integrità del sistema[6].

Sulla stessa linea, Gustavo Zagrebelsky rammentava che la Costituzione non è testo a disposizione della volontà del potere, bensì il limite che si oppone al suo arbitrio[7].

Luigi Ferrajoli ha sintetizzato, in formula limpida, la tesi che racchiude tale tradizione: lo Stato di diritto non è quello che si limita a creare norme, bensì quello che si sottomette alle norme che tutelano i diritti fondamentali[8].

Sul piano metodologico, la lettura qui adottata si rifà all’ermeneutica filosofica di Hans-Georg Gadamer e alla teoria strutturante della norma giuridica di Friedrich Müller.

Dalla prima si trae che l’interpretazione non è libera disposizione dell’interprete: essa esige che la cosa stessa si affermi contro l’opinione precostituita, e che la pre-comprensione divenga oggetto di tematizzazione riflessiva. Da ciò discende l’esigenza di integrità e coerenza dell’ordinamento quale condizione di validità della decisione[9].

Dalla seconda si assume la categoria di Normbereich — l’ambito di realtà che la norma intende disciplinare — quale elemento inscindibile dal Normprogramm: una norma non si riduce al suo enunciato astratto; è la strutturazione concreta tra programma e ambito[10].

È a partire da tale cornice — manciniana nel fondamento storico, garantista nella dogmatica costituzionale ed ermeneutico-strutturante nel metodo — che si valuteranno le obiezioni dogmatiche suscitate dalla decisione.

4. ARGOMENTI CONTRO LA SOLUZIONE DELLA CORTE

La presente esposizione si articola in cinque obiezioni, ordinate in sequenza logica. Si inizia con la qualificazione della preclusione (4.1), presupposto tecnico che rende possibile l’impiego del genuine link (4.2); questo sostiene la teoria del popolo (4.3), dalla quale discende la disattivazione del legittimo affidamento (4.4). L’insostenibilità congiunta di tali quattro elementi rende manifesta, infine, la fragilità del quinto — il rifiuto del rinvio pregiudiziale (4.5).

4.1. La preclusione originaria come costruzione orientata da finalità

La prima obiezione investe la categoria-chiave della pronuncia.

Al punto 8.3, la Corte ha respinto sia la tesi dell’Avvocatura dello Stato — secondo la quale il decreto non avrebbe effetti retroattivi — sia quella del giudice a quo, per il quale si tratterebbe di revoca implicita e retroattiva. In loro luogo, ha costruito una terza via: il regime configurerebbe retroattività propria, ma non revocherebbe; configurerebbe, piuttosto, preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all’estero.

L’argomento topografico che ha sostenuto tale qualificazione — la posizione del dispositivo dopo gli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 91/1992 — è insufficiente sotto il profilo della metodologia ermeneutica contemporanea. La topografia dell’enunciato non decide la natura giuridica; è, al massimo, indizio, e indizio debole. Decisivo è il Normbereich: il settore di realtà che la norma intende disciplinare.

Su tale piano, gli effetti dell’art. 3-bis sono stati inequivocabili. Persone che, secondo la l. n. 555/1912 vigente dal 30 giugno di quell’anno, hanno acquisito la cittadinanza italiana per discendenza ininterrotta — e la cui posizione è stata ribadita dalle Sezioni Unite nel 2009 e nel 2022 quale status permanente, imprescrittibile ed esercitabile in qualunque tempo — sono passate ad essere considerate, ex tunc, come se non avessero mai acquisito la cittadinanza italiana. L’effetto è strutturalmente identico a quello di una revoca retroattiva.

La Corte è parsa intuire tale fragilità, tanto che si è appoggiata a un secondo argomento. La formula presuntiva della norma — secondo cui il destinatario è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana — impedirebbe in sé la configurazione di uno status consolidato. In assenza di certezza giuridica ex ante sulla propria condizione, il destinatario sarebbe titolare soltanto di mere aspettative giuridiche (punto 9.2.2).

Qui, si ritiene, la sofisticazione dogmatica si è convertita in fragilità. La Corte ha trasformato l’assenza di accertamento formale in assenza di status, ovvero un’equiparazione che ha rotto la coerenza interna della decisione stessa. Le Sezioni Unite, citate al punto 8.1, hanno fissato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è imprescrittibile e può essere fatto valere in qualunque tempo, sulla base del solo fatto della nascita. Ridurre tale status a mera aspettativa ha implicato disautorare implicitamente il precedente che la Corte stessa ha invocato.

La categoria preclusione originaria si è rivelata, pertanto, costruzione dogmatica orientata da finalità — cioè, quella di sottrarre la norma censurata al controllo di proporzionalità imposto dalla giurisprudenza della CGUE in materia di perdita della cittadinanza[11]. L’operazione si è articolata in tre passi coordinati: riqualificare lo status originario come mera aspettativa; riqualificare l’estinzione retroattiva come mera preclusione; e, con ciò, riqualificare il regime applicabile, sottraendolo all’incidenza degli artt. 9 TUE e 20 TFUE come interpretati dal Tribunale di Lussemburgo.

La coerenza sistemica fra i tre passi è precisamente ciò che sottrae la categoria al controllo europeo. Si esamina, a seguire, come il genuine link si articoli a tale operazione.

4.2. Il genuine link come anacronismo: Nottebohm fuori dal suo Normbereich

Stabilita la preclusione originaria come categoria, la Corte aveva bisogno di un criterio sostanziale che giustificasse la scelta del legislatore. Lo ha trovato nel genuine link.

Il caso Nottebohm, deciso dalla Corte internazionale di giustizia il 6 aprile 1955, è regolarmente invocato a sostegno della centralità del vincolo effettivo. La lettura, però, è selettiva. Nel punto centrale della propria ratio decidendi, la CIJ ha affermato che uno Stato non può esigere che le proprie regole siano riconosciute da un altro Stato a meno che abbia agito in conformità all’obiettivo generale di far corrispondere il vincolo legale della nazionalità alla connessione genuina dell’individuo con lo Stato che ne assume la difesa «by means of protection as against other States»[12].

Il passaggio è decisivo. Nottebohm verteva sull’opponibilità internazionale della naturalizzazione — nel pieno della Seconda guerra mondiale, contro il Guatemala. La CIJ non ha detto che al signor Nottebohm difettasse la cittadinanza del Liechtenstein quale vincolo interno; ha detto che tale cittadinanza, formalmente valida nel diritto interno, era inopponibile al Guatemala ai fini della protezione diplomatica.

La distinzione è strutturale. Una cosa è affermare che uno Stato non può opporre ad altri un vincolo artificiale di cittadinanza per rivendicare protezione diplomatica; altra cosa, ben diversa, è dire che tale stesso Stato possa privare internamente, in modo retroattivo e collettivo, dello status di cittadinanza persone che lo abbiano acquisito per nascita. In rigore metodologico mülleriano, la Corte ha mobilitato il Normprogramm del precedente fuori dal suo Normbereich originario.

Il bouquet giurisprudenziale transnazionale invocato dalla Corte è stato, esso stesso, letto selettivamente.

Tjebbes verteva sulla perdita automatica della cittadinanza olandese per residenza prolungata all’estero. Il Tribunale di Lussemburgo ha ammesso la compatibilità della norma con il diritto dell’Unione poiché l’ordinamento olandese prevedeva un procedimento individualizzato di riesame, con possibilità concreta di mantenimento dello status. Procedimento di tal tipo non esiste né nel d.l. n. 36/2025 né nella l. n. 74/2025. La Corte costituzionale ha riconosciuto il punto, ma, anziché trarne l’incostituzionalità o proporre il rinvio, si è esonerata dall’esame: la proporzionalità incideva soltanto sui casi in cui il soggetto perdesse uno status accertato (punto 10).

È la categoria preclusione originaria che opera, ora, nella sua funzione finalistica: poiché lo status non sarebbe accertato, la proporzionalità non si applica. L’accertamento dello status è, però, nella tradizione italiana, dichiarativo e non costitutivo — premessa la cui riformulazione, come visto nella sezione precedente, è proprio il punto controverso.

Quanto a Commissione c. Malta (C-181/23), l’uso è ancor più sensibile. La sentenza del 29 aprile 2025 ha condannato Malta per il suo programma di citizenship by investment — vendita di cittadinanza a investitori in cambio di apporto finanziario, senza vincolo previo. La CGUE ha scritto che il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà costituisce il fondamento del vincolo di cittadinanza, e per ciò ha riprovato la mercificazione istantanea dello status.

La Corte costituzionale italiana ha utilizzato il medesimo precedente per legittimare la privazione retroattiva del vincolo della diaspora — ipotesi funzionalmente inversa a quella decisa dalla CGUE. In Commissione, il vizio era l’assenza pregressa di vincolo nell’atto di acquisto; qui, il vincolo — biologico, linguistico, culturale, comprovato documentalmente sin dal trisavolo emigrato — è proprio ciò che esiste. Ciò che si esige, al contrario, è l’effettività contemporanea di tale vincolo. La simmetria è invertita.

Identica osservazione vale per il caso Teso del Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 77, 137, del 1987). La decisione tedesca stabilisce che l’art. 116 della Legge fondamentale tutela la trasmissione generazionale della cittadinanza ai discendenti del Volk espulso o esiliato dalle vicissitudini del XX secolo. Mobilitarla a sostegno della preclusione originaria significa invertire il senso del precedente[13].

La Sentenza 63/2026, spostando il baricentro dello ius sanguinis dalla filiazione al vincolo effettivo inteso come residenza, lingua e vissuto culturale, ha riconfigurato l’eredità di Mancini e ha instaurato, de facto, uno ius sanguinis sub conditione effettività. L’operazione preserva il significante e modifica il significato.

Per sostenere tale riconfigurazione, la Corte aveva bisogno di un concetto sostanziale di popolo. È quanto sarà esaminato nella prossima obiezione.

4.3. Il popolo come comunità di destini: osservazioni analitiche

I punti 8.2-8.2.5 toccano il terreno più delicato della pronuncia.

La Corte ha lì ecceduto il necessario per risolvere il caso e ha costruito una teoria sostanziale della cittadinanza repubblicana. La figura del popolo come comunità legata da vincoli effettivi tra i suoi membri — caratterizzata da solidarietà, reciprocità di diritti e doveri e condivisione di destini comuni — riappare, con varianti, ai punti 8.2, 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4.

Si rende necessario, qui, un registro analitico stretto.

La configurazione del popolo come comunità vincolata da destini politici comuni non è dottrina pacifica del costituzionalismo repubblicano italiano del secondo dopoguerra. È, piuttosto, riattivazione — in registro contemporaneo — di una struttura concettuale che, nel costituzionalismo europeo, attraversa registri diversi della Staatslehre del periodo tra le due guerre.

Senza giudizio identitario sulla Corte, e in registro strettamente analitico, la struttura esige esplicitazione. Una cittadinanza pensata come vincolazione effettiva al destino comune del popolo — e non come filiazione giuridica riconosciuta — apre, sul piano logico, tre operazioni restrittive.

Prima. Permette di mettere in discussione la legittimità politica dei cittadini iscritti all’AIRE residenti all’estero. Le leggi costituzionali nn. 1/2000 e 1/2001, attuate dalla l. n. 459/2001, sono richiamate dalla Corte al punto 8.2.4 in registro apparentemente neutro, ma con tono subliminare di problematizzazione[14].

Seconda. Permette, in futuro, di mettere in discussione l’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione di residenti non-europei, sulla base dell’argomento dell’insufficienza del humus culturale.

Terza. Inverte strutturalmente il rapporto tra cittadinanza e democrazia. In luogo di presupposto formale dell’esercizio democratico, la cittadinanza diviene effetto riflesso di adesione sostanziale a valori condivisi. La plasticità di tale figura permette allo Stato di decidere, ex post, chi è dentro e chi è fuori.

L’antidoto teorico si trova in Habermas. In società pluralistiche, una cultura politica si tiene unita soltanto attraverso il patriottismo costituzionale, che si sostiene sull’universalismo astratto dei principi. La cittadinanza democratica si costituisce procedimentalmente — mediante l’impegno condiviso con i principi costituzionali quali procedura, e non mediante l’adesione sostanziale a un humus comune[15].

Vi è, inoltre, un dettaglio che merita attenzione.

Al punto 8.2.4, la Corte osserva che il fatto che persone sostanzialmente estranee alla comunità nazionale possano, mediante l’acquisto della cittadinanza, risultare determinanti per la formazione della maggioranza politica o per l’esito di un referendum indebolirebbe la legittimazione del principio maggioritario.

La frase rivela il telos dell’architettura argomentativa: evitare che persone qualificate dalla Corte come estranee — sulla base di un criterio sostanziale, e non giuridico — influiscano su decisioni interne. Tra ampliare e restringere il perimetro della sovranità popolare, la Corte ha optato per la seconda via, con argomentazione fondata su parametro identitario-sostanziale.

Su tale teoria sostanziale del popolo si appoggia l’operazione successiva — lo svuotamento del legittimo affidamento.

4.4. Il legittimo affidamento e il problema della trasposizione categoriale

Sostenuto dalla teoria sostanziale del popolo, l’argomento sul legittimo affidamento è tecnicamente articolato. Al punto 9.2.2, la Corte mobilita tre ragioni per affermare che l’aspettativa dei discendenti è indebolita: assenza di status formalmente accertato, carattere correttivo della norma e non imprevedibilità della riforma.

Ciascuna ragione sarà esaminata specificamente.

Quanto all’assenza di status accertato, vale quanto già detto. La posizione riduce a mera aspettativa un diritto che le Sezioni Unite caratterizzano come permanente e imprescrittibile, sulla base del solo fatto della nascita.

La partizione tra regime normativo consolidato e status individuale non consolidato è dogmaticamente artificiale. Lo status sorge — l’hanno fissato le Sezioni Unite — con la nascita; e il regime giuridico vigente dal 1912 tutela ciascuna nascita come evento di acquisto.

Quanto alla non imprevedibilità, il salto argomentativo non si sostiene. Pur ammettendo, ad argumentandum, che progetti di legge e l’aumento del contributo unificato di ottobre-dicembre 2024 segnalassero l’imminenza della riforma, ciò che era prevedibile era l’introduzione di limiti per il futuro. È il modello europeo: in Germania il § 4, comma 4, dello StAG, vigente dal 1° gennaio 2000, si applica soltanto ai nati dopo tale data.

L’imprevedibile è la retroattività propria: la privazione ex tunc di una catena di filiazione disciplinata da norma vigente da oltre un secolo.

La Corte intuisce la fragilità e tenta di soccorrersi: un rimedio rivolto soltanto al futuro avrebbe lasciato intatto il problema (punto 9.2.2). Ma, dicendolo, ammette esattamente ciò che intendeva confutare — ossia che la retroattività è stata scelta consapevole, volta a coprire un periodo in cui la posizione giuridica dei destinatari era tutelata dal regime anteriore.

Quanto al richiamo del precedente n. 182/2022 — secondo cui l’esigenza di ristabilire criteri di equità e ragionevolezza prevarrebbe sulla tutela dell’affidamento —, il problema è di trasposizione categoriale.

Quel caso, e i correlati nn. 136/2022, 70/2024 e 56/1989, vertevano su regimi previdenziali e tributari di favore ritenuti intra-sistemicamente incongruenti. La giurisprudenza ivi affermata non autorizza la trasposizione automatica alla materia dello status civitatis[16].

Lo status non è trattamento di favore. È diritto fondamentale connesso alla dignità della persona umana e alla stessa possibilità di esercitare diritti politici. Trattare la cittadinanza come trattamento di favore suscettibile di revisione per equità è una riduzione categoriale che svuota la specificità del bene giuridico tutelato.

Svuotato l’affidamento, è rimasta alla Corte un’unica garanzia: il rinvio pregiudiziale al giudice naturale del diritto dell’Unione.

È tale garanzia che il quinto passaggio della motivazione ha messo da parte — ed è la quinta e ultima obiezione.

4.5. Il rifiuto del rinvio pregiudiziale e il circolo dell’inammissibilità

Il rifiuto del rinvio alla CGUE invoca la dottrina Cilfit: vi sarebbe evidenza tale della corretta applicazione del diritto dell’Unione da rendere superflua la rimessione. L’argomento, tuttavia, è autocontraddittorio, poiché Cilfit esige evidenza oggettiva — non spetta al giudice a quo presumere come pacifica la propria lettura del diritto europeo[17].

Ed è precisamente l’opposto a verificarsi nel caso. La questione dipende da una qualificazione previa, e altamente controversa, della natura giuridica dell’art. 3-bis (revoca retroattiva? preclusione originaria?) e dello status dei destinatari (accertato? non accertato? status ex lege sin dalla nascita?). Su tali questioni la Corte ha la propria opinione, ma la CGUE non si è pronunciata. Negare il rinvio in una situazione di tale ordine equivale a aggirare il giudice naturale del diritto dell’Unione.

Vale ricordare il caso Udlændinge- og Integrationsministeriet, invocato dalla stessa Sentenza 63/2026 al punto 2.2. In quella sentenza la CGUE ha affermato espressamente, al punto 50, che la persona deve disporre di un termine ragionevole per presentare istanza diretta a ottenere, dalle autorità competenti, l’esame della proporzionalità delle conseguenze della perdita[18]. La Corte costituzionale sostiene, al punto 10, che tale dictum non si applichi perché presuppone uno status accertato.

Ed è qui che appare il circolo vizioso della decisione. L’inesistenza di status accertato è precisamente ciò che l’art. 3-bis istituisce retroattivamente — di modo che la Corte autorizza il legislatore a creare la premessa di fatto che esclude il controllo di proporzionalità europeo. È il legislatore a definire l’oggetto al fine di escludere la sua qualificazione quale oggetto regolato dal diritto dell’Unione.

La questione è tanto più delicata in quanto la Corte riconosce, al punto 8.2.5, che la disciplina della cittadinanza deve rispettare i principi della cittadinanza dell’Unione, e che la titolarità della cittadinanza di uno Stato membro è premessa per l’attribuzione della cittadinanza europea, dalla quale derivano diritti come la libera circolazione e l’elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo. La premessa è corretta; la conclusione, però, non discende da essa.

Se l’acquisto della cittadinanza nazionale aziona la cittadinanza europea, allora la privazione retroattiva della prima, a fortiori, priva della seconda — indipendentemente dal fatto che la prima sia stata formalmente accertata. Ciò che viene tolto è il presupposto della cittadinanza dell’Unione, e ciò è materia di diritto dell’Unione, come Rottmann ha stabilito sin dal 2010.

Resta, infine, l’inammissibilità delle questioni fondate sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 15, par. 2) e sul Protocollo n. 4 alla CEDU (art. 3, par. 2), che merita esame separato.

Quanto alla DUDU, la Corte sostiene, al punto 11, che essa, in quanto incorporata nella Risoluzione 217A dell’AGNU, non sia atto vincolante e non integri il parametro dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

La motivazione fa salva, tuttavia — e l’onestà intellettuale impone di riconoscerlo —, la possibilità che l’art. 15, par. 2, esprima una norma consuetudinaria internazionale, ciò che aprirebbe la via dell’art. 10, primo comma; osserva, però, che il giudice a quo non ha invocato tale parametro, il che rende la questione inammissibile per insufficiente motivazione. Il punto tecnico è corretto: il controllo incidentale non tollera sostituzione officiosa del parametro.

La fragilità tecnica del rimettente, però, non maschera la gravità sostanziale. La privazione arbitraria della cittadinanza, vietata dall’art. 15, par. 2, della DUDU, è oggi considerata — sulla base di una prassi consolidata e di una opinio iuris espressa in molteplici strumenti — norma consuetudinaria internazionale in senso materiale. La porta resta aperta a future impugnazioni[19].

Quanto all’art. 3, par. 2, del Protocollo n. 4 alla CEDU, la Corte lo interpreta restrittivamente: tutelerebbe soltanto il diritto di permanere o di entrare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, non quello di acquisire o conservare la cittadinanza. A sostegno della lettura, invoca l’obiter della Grande Camera in H.F. e altri c. Francia (14 settembre 2022, § 249), secondo cui la privazione della nazionalità sarebbe problematica soltanto quando il cittadino abbia già un diritto di ingresso riconosciuto[20].

Opera qui, di nuovo, il circolo vizioso della preclusione. Poiché lo status non sarebbe accertato, il diritto di ingresso non sarebbe riconosciuto, e l’art. 3, par. 2, del Protocollo n. 4 non si applicherebbe — ma è precisamente l’artefatto prodotto dalla norma stessa censurata. La Corte impiega, quale presupposto della propria decisione, l’effetto della norma che sta esaminando.

5. VALUTAZIONE PROSPETTICA

La Sentenza 63/2026 non ha chiuso la questione; l’ha aperta in sede europea e sovranazionale. Tre vie restano disponibili.

La prima è la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il rinnovo del controllo di costituzionalità ad opera del Tribunale ordinario di Campobasso, con l’ord. n. 40/2026, ha offerto base argomentativa diversa da quella formulata dal Tribunale di Torino: si è appoggiato anche sull’art. 22 della Costituzione e sugli effetti concreti della legislazione su chi è già nato secondo l’interpretazione consolidata[21].

La differenza di angolazione è cruciale. Mentre Torino ha attaccato aspetti formali, Campobasso si è concentrata sugli effetti pratici. Mossa per tale via, e sostenuta da qualunque giudice a quo italiano che ammetta il dubbio ragionevole, il rinvio pregiudiziale alla CGUE può ancora essere formalizzato nei limiti di Rottmann e Tjebbes.

La seconda è la Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto l’art. 8 della CEDU nella sua dimensione di vita privata e familiare — dimensione cui la Corte di Strasburgo ha associato, in giurisprudenza consolidata, la perdita arbitraria della cittadinanza. L’impugnazione è soggetta all’esaurimento dei rimedi interni, ai sensi dell’art. 35, par. 1, della Convenzione, ma la base argomentativa è già strutturata.

La terza è il lavoro dogmatico. La Sentenza 63/2026 ha introdotto tre figure concettuali che richiedono di essere sistematicamente esaminate: la preclusione originaria come costruzione dogmatica orientata da finalità aggirante la proporzionalità europea; il genuine link sub conditione effettività come lettura decontestualizzata di Nottebohm; e la cittadinanza-destino come teoria sostanziale.

A tali tre concetti spetta opporre una contro-dottrina: quella dello status civitatis come riconoscimento dichiarativo; quella del genuine link come categoria di opponibilità internazionale, e non di acquisto interno; e quella del popolo democratico come costruzione habermasiano-procedurale, fondata sul patriottismo costituzionale, e non sul destino.

Hannah Arendt ha osservato che il diritto ad avere diritti significa vivere in una struttura in cui si è giudicati per le proprie azioni e opinioni, e appartenere ad una qualche comunità organizzata[22]. La Sentenza 63/2026, nel convalidare la privazione retroattiva dello status civitatis italiano di una vasta popolazione di discendenti, non ha generato l’apolidia in senso formale — i destinatari conservano la cittadinanza dello Stato in cui sono nati. Li ha, però, privati, ex tunc, dello status civitatis europeo e dei diritti ad esso inerenti — circolazione, elettorato europeo, protezione consolare —, e lo ha fatto senza l’esame individualizzato di proporzionalità che la CGUE esige.

La Corte ha realizzato, in ultima analisi, una riforma costituzionale materiale senza riforma costituzionale formale, in collisione funzionale — sia pur dissimulata — con il diritto dell’Unione come interpretato dalla CGUE, e in discontinuità con la dottrina italiana più consolidata sulla natura dichiarativa del riconoscimento.

La sofisticazione tecnica della decisione non attenua la gravità dogmatica di quanto vi si è operato. La rende, anzi, più visibile — e lo scrutinio critico, più necessario.

Alla dottrina, all’avvocatura, ai tribunali ordinari italiani, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte europea dei diritti dell’uomo spetta ora ciò che è sempre loro spettato: interpretare la norma alla luce della Costituzione e del diritto europeo, e non la Costituzione alla luce della convenienza amministrativa.

La storia giuridica dello ius sanguinis italiano non si è chiusa il 30 aprile 2026. È entrata in una nuova fase, in cui l’onere del dialogo critico-ermeneutico si sposta, dal legislatore, alla comunità scientifica internazionale.


[1]Corte costituzionale, sent. n. 63/2026, redattore Pitruzzella, presidente Amoroso, depositata il 30 aprile 2026 (ECLI:IT:COST:2026:63). La pronuncia decide le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Torino con ord. n. 167/2025 (giudice Fabrizio Alessandria), del 25 giugno 2025.

[2]Convenzione europea sulla cittadinanza, Strasburgo, 6 novembre 1997 (STE n. 166), art. 7, par. 1, lett. e), che consente la perdita della cittadinanza in caso di assenza di un legame effettivo tra lo Stato Parte e il cittadino abitualmente residente all’estero. La Convenzione non è stata ratificata dall’Italia. CGUE (Grande Sezione), sent. Commissione c. Malta, causa C-181/23, 29 aprile 2025, ECLI:EU:C:2025:283, sull’incompatibilità dei programmi di citizenship by investment privi di vincolo effettivo con l’art. 4, par. 3, TUE e con l’art. 20 TFUE. V. inoltre Conseil constitutionnel, dec. nn. 2025-1130 a 1133 QPC, 11 aprile 2025; Bundesverfassungsgericht, Teso (BVerfGE 77, 137), 21 ottobre 1987.

[3]Mancini, Pasquale Stanislao. Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo, Università di Torino, 22 gennaio 1851 (ed. moderna in Id., Diritto internazionale. Prelezioni. Napoli: Marghieri, 1873, p. 1-64). Sull’eredità manciniana, Nuzzo, Luigi. Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo. Frankfurt am Main: Klostermann, 2012, p. 109 e ss.

[4]Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentt. nn. 25317 e 25318 del 24 agosto 2022, richiamate dalla stessa Sentenza 63/2026 al punto 8.1; v. altresì Cass., S.U., sent. n. 4466 del 25 febbraio 2009. La natura meramente dichiarativa del riconoscimento è dottrina pacifica sin da Grosso, Enrico. Le vie della cittadinanza. Padova: CEDAM, 1997, p. 137 e ss.

[5] C. Mortati, La Costituzione in senso materiale (1940), ristampa inalterata con una premessa di G. Zagrebelsky, Milano, Giuffrè, 1998, p. 46 e ss.

[6] L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, Il Mulino, 1996 (rist. 2000), spec. cap. IV, pp. 175 e ss.

[7]G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, nuova edizione, Torino, Einaudi, 2024, cap. II, pp. 33 e ss.

[8] L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale (1989), Roma-Bari, Laterza, parte V, pp. 889 e ss.; Id., Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. I, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 525 e ss.

[9] H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode (1960), in Gesammelte Werke, Bd. 1, 7. Aufl., Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, parte II, sez. II. Per la versione italiana, Verità e metodo, a cura di G. Vattimo, Milano, Bompiani, ed. 2019, pp. 558 e ss.

[10] F. Müller, Strukturierende Rechtslehre, 2. Aufl., Berlin, Duncker & Humblot, 1994, pp. 230 e ss.; per uno sviluppo metodologico più recente, F. Müller – R. Christensen, Juristische Methodik. Band I, 9. Aufl., Berlin, Duncker & Humblot, 2004, pp. 250 e ss. La giuridicità non discende dall’enunciato astratto, bensì dalla strutturazione concreta tra programma normativo (Normprogramm) e ambito normativo (Normbereich).

[11] CGUE, sent. Tjebbes e altri c. Minister van Buitenlandse Zaken, causa C-221/17, 12 marzo 2019, ECLI:EU:C:2019:189, spec. §§ 40 e ss.; CGUE, sent. Rottmann c. Freistaat Bayern, causa C-135/08, 2 marzo 2010, ECLI:EU:C:2010:104, §§ 55 e ss.; CGUE, sent. Wiener Landesregierung, causa C-118/20, 18 gennaio 2022, ECLI:EU:C:2022:34; CGUE, sent. Stadt Duisburg, causa C-673/20, 9 giugno 2022, ECLI:EU:C:2022:449; CGUE, sent. Udlændinge- og Integrationsministeriet, causa C-689/21, 5 settembre 2023, ECLI:EU:C:2023:626.

[12]CIJ, Liechtenstein c. Guatemala (Nottebohm), sent. del 6 aprile 1955, in ICJ Reports 1955, p. 4. La letteratura conferma che il principio del genuine link è stato concepito per la protezione diplomatica nei confronti di Stati terzi, non per misure interne di privazione: cfr. R. Sloane, Breaking the Genuine Link: The Contemporary International Legal Regulation of Nationality, in Harvard International Law Journal, vol. 50, n. 1, 2009, pp. 1-60; P. Spiro, A New International Law of Citizenship, in American Journal of International Law, vol. 105, n. 4, 2011, pp. 694-746.

[13]Bundesverfassungsgericht, Teso (BVerfGE 77, 137), 21 ottobre 1987, sull’art. 116, par. 1, della Legge fondamentale e sulla trasmissione generazionale della cittadinanza ai discendenti del Volk espulso o esiliato dalle vicissitudini del XX secolo.

[14]Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, attuate con la legge 27 dicembre 2001, n. 459 (istituzione della Circoscrizione Estero ed esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero — AIRE).

[15]Per la critica decisiva alla deriva sostanzialistica del concetto di Volk e per la riformulazione discorsiva della sovranità popolare, J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, capp. III e VII; trad. it. Fatti e norme, a cura di L. Ceppa, Roma, Laterza, 2013. Sulla genealogia novecentesca della categoria, R. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1928, pp. 18 e ss.

[16]I precedenti citati dalla Sentenza 63/2026 (n. 182/2022, n. 136/2022, n. 70/2024, n. 145/2022, n. 108/2019 e n. 56/1989) attenevano in tutti i casi a trattamenti previdenziali o tributari ritenuti intra-sistemicamente incongruenti — materia categorialmente distinta da quella dello status civitatis.

[17]CGUE, sent. Cilfit, causa 283/81, 6 ottobre 1982, ECLI:EU:C:1982:335; per il successivo riesame e riformulazione delle eccezioni all’obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza, CGUE (Grande Sezione), sent. Consorzio Italian Management, causa C-561/19, 6 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:799.

[18]CGUE, sent. Udlændinge- og Integrationsministeriet, causa C-689/21, 5 settembre 2023, ECLI:EU:C:2023:626, spec. § 50.

[19]Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 15, par. 2; sulla privazione arbitraria della cittadinanza come violazione di una norma di diritto internazionale consuetudinario in formazione, ONU, Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality. Report of the Secretary-General, A/HRC/25/28, 19 dicembre 2013.

[20]Corte EDU (Grande Camera), H.F. e altri c. Francia, ricc. nn. 24384/19 e 44234/20, sent. del 14 settembre 2022, spec. § 249. Sulla cittadinanza come elemento dell’identità protetta dall’art. 8, v. altresì Corte EDU, Genovese c. Malta, ric. n. 53124/09, sent. dell’11 ottobre 2011.

[21]Tribunale ordinario di Campobasso, ord. n. 40/2026, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, fondata, tra l’altro, sull’art. 22 della Costituzione e sugli effetti concreti dell’art. 3-bis della l. n. 91/1992 sui titolari di cittadinanza secondo l’interpretazione consolidata.

[22]H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt, Brace and Co., 1951, parte II, cap. IX («The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man»); trad. it. Le origini del totalitarismo, Torino, Einaudi, 2009.

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