di Valentino de Nardo, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
L’errore di fondo della sentenza della Corte Costituzionale in esame è stato, a mio avviso, quello di confondere la procedura finale liquidatoria di Alitalia, che ha portato al decreto di cessazione della Società, con l’attività conservativa, preliminarmente svolta con il piano aziendale di cessione dei tre rami preesistenti ed organicamente e funzionalmente autonomi, in cui era stata suddivisa la sua gestione.
Infatti, con specifico riguardo alla procedura conservativa di amministrazione straordinaria, nel trasferimento degli altri due rami di azienda, “Handling” e “Manutenzione”, pur correlati ai medesimi programmi di cessione, in attuazione dei quali è avvenuto il trasferimento del ramo “Aviation”, sono state riconosciute ai lavoratori le garanzie previste dall’art. 2112 c.c. ed è stata, pertanto, esclusa la finalità liquidatoria, incompatibile con tale garanzia, ai sensi dell’art. 56, comma 3 bis del d.lgs. n. 270 del 1999.
Inoltre, la cessione del compendio “Aviation” è avvenuta solo per un euro, il che dimostra che non è avvenuta per massimizzare la soddisfazione dei creditori, ma per evitare con un’operazione chiaramente fittizia di liquidazione di un complesso aziendale in piena attività produttiva, l’obbligo della cessionaria I.T.A. di assorbire i 2000 lavoratori di Alitalia in cassa integrazione.
Ma, soprattutto, si osserva che l’interpretazione autentica, fornita dall’art. 6 della l. 29.9.2023 n.131, convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 2023 n. 169 dell’art. 56, comma 3 bis del d.lgs. 8.7.1999, n. 270 deve ritenersi illegittima, perché caratterizzata da portata innovativa, in quanto aggiunge una condizione imprescindibile (la decisione della Commissione europea sulla continuazione economica fra cedente e cessionario) e, quindi, non può avere efficacia retroattiva, con salvezza pertanto dei diritti acquisiti dai lavoratori Alitalia al mantenimento del loro contratto di lavoro, ai sensi dell’art.2112 c.c., essendo antecedente l’atto di cessione (l’ITA ha formulato in data 24.8.2021 un’offerta vincolante per l’acquisto del ramo “Aviation”, che è stata accettata dall’amministrazione straordinaria di Alitalia).
Invero, secondo la costante giurisprudenza, anche costituzionale, la disposizione in esame deve ritenersi illegittima, non avendo imposto una scelta rientrante tra le possibili varianti di senso del testo originario, ma avendo realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente. Tale innovazione legislativa ha quindi inciso, in violazione dell’art. 3 Cost., in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica “che costituisce un elemento fondamentale dello Stato di diritto”, e come tale essa deve essere disapplicata dal giudice ordinario o dichiarata illegittima, a seguito di giudizio di remissione della questione, dalla Corte Costituzionale.
Inoltre, la norma risulta chiaramente emessa per condizionare l’esito di specifici giudizi di merito, ancora in corso, violando, pertanto, la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale, costituzionalmente garantita (art. 111, 1° comma, Cost.). Tale finalità traspare dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che menziona i contrasti della giurisprudenza di merito, insorti con specifico riguardo all’applicabilità delle garanzie di cui all’art. 2112 c.c. alla cessione di beni da Alitalia ad I.TA. e, in particolare il sopravvenire di pronunce favorevoli alla continuità dei rapporti di lavoro con la società cessionaria. Il legislatore ha, dunque, inteso risolvere specifiche controversie, in difetto di imperative ragioni di interesse generale. A distanza di moltissimi anni dall’entrata in vigore della norma, oggetto di interpretazione autentica, la disposizione censurata ha introdotto un riferimento del tutto avulso dalla formulazione originaria, con il richiamo alle decisioni della Commissione europea, che escludano la continuità fra cedente e cessionario.
Al contrario, la finalità conservativa va riferita alla continuità del ramo aziendale, anche se con diverso titolare della proprietà, e non a quella della prosecuzione successiva della società cedente, che poi si è dovuta necessariamente avviare alla sua liquidazione, dopo aver salvaguardato i suoi rami aziendali, con il trasferimento, sotto la direzione ed il controllo dell’autorità nazionale ed europea, ad un’azienda nazionale del medesimo settore industriale, la quale era in grado con i finanziamenti a tal uopo percepiti di proseguirne l’attività, salvaguardando l’impresa nel suo complesso ed i singoli lavoratori, secondo la normativa e la giurisprudenza nazionale ed europea.
Nella fattispecie, la continuità economica della gestione fra cedente e cessionario nella cessione del lotto “Aviation” è dimostrata dal fatto che sono stati trasferiti i software necessari per l’avvio e la gestione dell’attività di impresa e i dati sensibili del personale del ramo ceduto, nonché i contratti di leasing e gli altri contratti stipulati da Alitalia, necessari per l’esercizio dell’attività di trasporto aereo.
Non si dimentichi che I.T.A. è una società pubblica, interamente partecipata dallo Stato al 100% e appartenente allo stesso settore del trasporto aereo di Alitalia.
Pertanto, l’incidenza sui giudizi in corso, determinata da mere “ragioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica”, implica la lesione di molteplici principi e valori costituzionali: “ giusto processo, stabilità e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giurisdizionale, parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro, (artt.3, 24, 1°comma, 102, 111, 1° e 2° comma, e art.117, 1° comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), come correttamente eccepito dal giudice remittente.
Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale ( sentenze n. 195 del 2024 e n. 275 del 2025 non possono essere sacrificati diritti sociali fondamentali ( di cui il primo è senz’altro il diritto al lavoro, ai sensi dell’art. 1 della Costituzione) per gli interessi finanziari dello Stato, come dichiarato anche dal Procuratore generale della Corte dei Conti il 26.6.2025 in sede di esame di parificazione del rendiconto del rendiconto generale dello Stato per l’anno finanziario 2024 , il quale ha detto che non possono essere sacrificati i diritti sociali per esigenze della spesa pubblica.
Il sistema normativo, sia nazionale che europeo nella materia in esame di trasferimenti di aziende si basa sulla natura liquidatoria o conservativa delle procedure adottate, che presenta differenti garanzie circa il mantenimento dei posti di lavoro per il personale dell’impresa cedente, ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, escluse nel primo caso rispetto al secondo caso, salvo accordo anche parziale di mantenimento dell’occupazione più favorevole ( v. rispettivamente art. 47, comma 5, della legge 29.12.1990, n. 428- per le imprese sottoposte a procedure fallimentari o similari, parzialmente modificato con esclusione delle imprese di cui sia stato soltanto accertato lo stato di crisi – e art. 47 , comma 4 bis, legge citata, introdotto dal decreto legge 25.9.2009 n. 135, conv. con modif. nella legge 20 novembre 2009, n. 135 – che comprende queste ultime imprese, fra le quali rientrano quelle in amministrazione straordinaria in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività.
L’ammistrazione straordinaria è la procedura concorsuale delle grandi imprese insolventi con più di 200 dipendenti e persegue proprio “ finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali” ( art. 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270).
L’art. 56 del predetto decreto legislativo definisce il programma, il cui contenuto è diversamente modulato a seconda che si previlegi l’indirizzo della cessione dei complessi industriali ( come nel caso in esame) o quello della ristrutturazione.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza europea una procedura ha come finalità la continuazione dell’attività dell’impresa, quando “mira a salvaguardare l’operatività dell’impresa o delle sue unità economicamente redditizie” e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell’impresa, quando “mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori” (CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, Wibra Belgie, punto 47).
In conformità a questo quadro programmatico, il nuovo piano dei Commissari straordinari del 10 ottobre 2021 è stato articolato nei tre programmi di cessione delle sue unità economicamente redditizie, ossia il ramo “Aviation”, il ramo “Handling” ed il ramo “Manutenzione”.
Rilievo cruciale per l’odierno processo ha l’art. 56, comma 3bis, del predetto decreto legislativo n. 270 del 1999, aggiunto dall’art. 14, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, conv. con modif. nella legge 28.1.2008 n. 2, che stabilisce che “ le operazioni descritte nei commi 1 e 2 e realizzati “in vista” della liquidazione dei beni del cedente , in attuazione dell’art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis) , non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda, agli effetti dell’art. 2112 c.c. ( sic!).
Correttamente il giudice “a quo” qualifica la cessione del lotto “Aviation” come trasferimento di ramo di azienda e ritiene che la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia abbia “natura solo formalmente liquidatoria” e pertanto, afferma, correttamente, che l’art. 56, comma 3bis del decreto legislativo n. 270 del 1999 non sia applicabile neanche nella cessione del ramo “Aviation”, avendo la procedura carattere conservativo, come dimostrato dalla cessione degli altri due lotti ( “Handling” e “Manutenzione”), appartenenti al medesimo piano del 10 ottobre 2021 redatto dai Commissari straordinari, in cui sono state riconosciute le garanzie dell’art. 2112 c.c. ed è stata esclusa la finalità liquidatoria, incompatibile con tali garanzie. Alla prosecuzione dell’attività d’impresa, si affianca, pertanto, la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro.
D’altra parte, come si è detto, la cessione del compendio “Aviation” è avvenuta solo per un euro, il che dimostra che non è avvenuto per favorire i creditori, ma per evitare con un’operazione chiaramente fittizia di liquidazione di un complesso aziendale in piena attività produttiva, l’obbligo della cessionaria I.T.A. di assorbire i 2000 lavoratori di Alitalia in cassa integrazione.
Invero, l’impresa era in piena attività produttiva, come dimostrato dall’art. 11quater , comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, conv. con modif. nella legge 23 luglio 2021 n. 106, con cui era stata autorizzata alla prosecuzione dell’attività d’impresa e a cedere a trattativa privata i tre rami di azienda suindicati, nei termini indicati dalla Commissione europea. Solo dopo la completa cessione dei tre rami aziendali è intervenuto il decreto di cessazione dell’esercizio di impresa e la revoca dell’attività d’impresa di Alitalia,nelle sue due forme societarie. Del resto, la natura conservativa è dimostrata dal fatto che la cessione dei tre rami, avvenuta su offerta di I.T.A. del 24.8.2021, tempestivamente accettata da Alitalia, mirava a salvaguardare, l’operatività delle sue unità economicamente redditizie con il trasferimento dei tre rami aziendali ad una nuova società, I.T.A. , sottoposta a controllo pubblico e interamente partecipata dallo Stato, che, a differenza di essa, aveva le necessarie risorse finanziarie,per proseguire la sua stessa attività di gestione del traffico aereo, avendo ricevuto un finanziamento di ben 3.000 milioni di euro da parte dello Stato.
Del resto, sia la norma dell’art. 56, comma 3bis del decreto legislativo n. 270 del 1999, che quella dell’art. 6 della l. 29.9.2023 n.131, oggetto del giudizio costituzionale, adottano al riguardo una formulazione del tutto generica e indeterminata, perché ai fini dell’esclusione delle garanzie previste dall’art. 2112 c.c., includono ogni procedura di insolvenza “aperta in vista” della liquidazione dei beni del cedente, richiamando un’interpretazione soggettivistica (c.d. teoria negoziale), più che oggettivistica ( c.d. teoria funzionale), generalmente adottata nella definizione della causa dei provvedimenti amministrativi secondo la normativa nazionale ( non quindi, l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione, bensì lo scopo soggettivo imperscrutabile, perseguito dal soggetto agente).
Deve, quindi ritenersi che la fattispecie dell’odierna cessione rientri in quella di cui all’art. 47, comma 4 bis, lett.b della legge 29 dicembre 1990 n. 428, introdotto dal decreto legge 25.9.2009 n. 135, conv. con modif. nella legge 20 novembre 2009, n. 135, relativa al trasferimento di aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o mancata cessazione dell’ attività.
Essendo i diritti acquisiti dai lavoratori al mantenimento dei loro rapporti di lavoro , ai sensi dell’art. 2112 c.c., maturati alla data della cessione del ramo d’azienda avvenuta con l’offerta di I.T.A. del 24.8.2021, accettata da Alitalia, non sono ad essi applicabili, per il principio “tempus regit actum” di irretroattività della legge ( art. 11 disp. Sulla legge in generale) le successive modifiche legislative introdotte con l’art. 368, comma 4, del decreto legislativo n. 14 del 2019, entrato in vigore, a seguito di successive proroghe, soltanto il 15.7.2022, né la successiva normativa di cui alla legge 19.9.2024,n. 136, che ha apportato ulteriori modifiche.
E’, infatti, un principio fondamentale dello Stato di diritto e dello Stato democratico quello del rispetto dei diritti acquisiti [1], ossia di quei poteri sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, fatto che la nuova legge non può qualificare in modo difforme dal passato, per farne derivare effetti giuridici diversi[2].
Tali diritti derivano, in primis, dal principio di irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi), che stabilisce che la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, in quanto la norma giuridica contiene un comando, che, per essere osservato, necessita almeno della possibilità di essere conosciuto in precedenza: tale principio ha valore costituzionale, non solo per le leggi penali (art. 25 Cost.), ma, in via di interpretazione analogica, per autorevole dottrina[3] e prevalente giurisprudenza, per tutte le leggi afflittive, anche se non sanzionatorie di reati, e restrittive dei diritti acquisiti, ossia di quei poteri sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, ormai entrati a far parte definitivamente della sfera giuridica dei soggetti titolari.
Anche durante i lavori dell’Assemblea Costituente, la materia dei diritti quesiti è stata oggetto di una specifica raccomandazione della loro osservanza da parte del legislatore.
Pertanto,essendo risultata infruttuosa la procedura di consultazione con i sindacati e non essendosi raggiunto alcun accordo sulla salvaguardia dei posti di lavoro, deve ritenersi integralmente applicabile la disciplina di ci all’art. 2112 c.c., con la salvaguardia di tutti i rapporti di lavoro in corso con il cedente, mediante il loro trasferimento alla cessionaria I.T.A..
Per quanto concerne la natura del ramo “Aviation”, quale preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario all’atto del trasferimento, secondo i dettami dell’art. 2112, comma 5, c.c., lo dimostra, non solo il fatto della medesima natura riscontrata per gli altri due rami già ceduti (“Handling” e “Manutenzione”), con i quali era stato formulato l’unitario piano dei Commissari, accettato da I.T.A., ma anche l’esame funzionale delle sue componenti, essendo stati trasferiti i software necessari per l’avvio e la gestione dell’attività d’impresa e i dati sensibili del personale del ramo ceduto, nonché i contratti di leasing e gli altri contratti stipulati da Alitalia per l’esercizio dell’attività di trasporto aereo. Non si trattava solo di un complesso di beni o diritti, ma di un complesso aziendale di fattori personali e materiali, funzionale ed immediatamente operativo.
Al trasferimento del ramo Aviation da Alitalia alla nuova società I.T.A., consegue, pertanto, la garanzia del mantenimento dei rapporti di lavoro del relativo personale Alitalia, addetto al ramo Aviation, ai sensi dell’art. 2112 del codice civile.
In conclusione, ricorre nel caso in esame la fattispecie della cessione di un ramo d’azienda, ai sensi del art. 2112, 5° comma, secondo periodo, c.c., in quanto: 1) il ramo preesiste alla cessione e 2) il complesso di beni è idoneo a consentire l’avvio e la gestione delle attività di volo.
A diverse conclusioni non induce la decisione della Commissione europea 2021/6665, che esclude la continuità economica fra cedente e cessionario, in quanto tale decisione, adottata “ex ante”, prima dell’attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto profilo della compatibilità con la disciplina europea in tema di “Aiuti di Stato”.
[1] v., da ultimo, il libro “Democrazia Universale” dell’Autore, edito dalla Cedam -Wolters Kluwer – nel 2022, p. 97 e 98.
“Democrazia Sociale Costituzionale”, 1° saggio dell’Autore, pubblicato nel numero 2/2024 della Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, p. 392 e 393.
[2] v. C. Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, Tomo I, Parte III, Sez. II, Padova, Cedam, 1969, p. 345; e G. Codacci Pisanelli, Diritti Quesiti, Parte I, Laterza, Bari 1976, p. 9.
[3] v. C. Mortati, cit.; e G. Guarino, Leggi di incentivazione ecc., in Scritti di diritto dell’economia.

